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Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 ha introdotto misure urgenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ha modificato, in piu punti, il D.Lgs. 81/2008. Il provvedimento e entrato in vigore il 31 ottobre 2025 ed e stato convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, in vigore dal 31 dicembre 2025.

Badge digitale di cantiere: l’evoluzione dell’identificazione

Tra le novita piu rilevanti compare l’evoluzione della tradizionale tessera di riconoscimento per chi opera in cantiere. L’impianto normativo spinge verso un sistema di identificazione digitale con codice univoco e tracciabilita piu robusta, con l’obiettivo di rafforzare il controllo degli accessi, la corrispondenza tra lavoratore e impresa e la qualita delle verifiche in appalto e subappalto.

La finalita e rendere piu affidabile l’identificazione e facilitare i controlli, soprattutto nei contesti caratterizzati da catene di affidamento e presenza contemporanea di piu soggetti in cantiere.

Decorrenze e profili applicativi

Il quadro applicativo e legato anche a provvedimenti attuativi e indicazioni interpretative. La circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 ha fornito istruzioni operative per l’attivita di vigilanza e per l’applicazione di diverse novita del DL 159/2025 convertito, chiarendo che alcune previsioni sono immediatamente operative, mentre altre restano condizionate all’adozione di decreti ministeriali.

Altre novita: controlli, filiera degli appalti e prevenzione

Il decreto interviene in un contesto di rafforzamento dei presidi di sicurezza. Tra gli assi ricorrenti emergono:

  • maggiore attenzione ai meccanismi di controllo e vigilanza nei cantieri e lungo la filiera degli affidamenti;
  • spinta alla digitalizzazione della tracciabilita, con evidenze piu facilmente verificabili;
  • misure di premialita collegate ai comportamenti virtuosi delle imprese, in coerenza con l’impostazione complessiva del provvedimento.

Impatto operativo per Percaya Srl

La direzione normativa sposta l’attenzione su processi documentati e verificabili. Nei cantieri con appalti e subappalti, la gestione degli accessi e l’identificazione del personale diventano un punto di controllo strutturale, con ricadute su organizzazione, contrattualistica e coordinamento HSE.

Per Percaya Srl, l’adeguamento puo essere tradotto in una linea di lavoro concreta:

  • mappatura dei cantieri e dei soggetti presenti (impresa affidataria, imprese esecutrici, subappaltatori, lavoratori autonomi);
  • definizione di una procedura unica di identificazione e controllo accessi, coerente con il quadro normativo e con gli atti attuativi via via pubblicati;
  • aggiornamento delle check-list di cantiere e dei flussi informativi tra direzione lavori, coordinamento sicurezza e imprese;
  • presidio della conservazione delle evidenze e della tracciabilita, per ridurre incertezze in caso di verifiche ispettive.

Aggiornamenti e monitoraggio

Il DL 159/2025 convertito ha un impianto dinamico, perche alcune disposizioni richiedono provvedimenti applicativi e indirizzi operativi. Le indicazioni dell’INL rappresentano un riferimento utile per impostare procedure coerenti e verificabili lungo l’intera durata del cantiere.

Rischio amianto: nuove regole dal 24 gennaio 2026 e ricadute nei cantieri

Il quadro normativo e la logica dell’aggiornamento

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato il 9 gennaio 2026, attua la direttiva (UE) 2023/2668 e aggiorna la disciplina sulla protezione dei lavoratori esposti ad amianto. Le disposizioni entrano in vigore dal 24 gennaio 2026 e intervengono sul sistema gia impostato dal D.M. 6 settembre 1994 e dal Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, rafforzando obblighi di valutazione, controllo e tracciabilita.

La protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto e regolata, in via generale, dal D.Lgs. 81/2008. Il decreto legislativo n. 213/2025 recepisce l’impostazione europea e rende piu puntuali alcune prescrizioni operative, con attenzione alle fasi in cui la presenza di materiali contenenti amianto puo emergere durante attivita di manutenzione, ristrutturazione o demolizione.

Il D.M. 6 settembre 1994 resta un riferimento tecnico essenziale per valutazione, controllo, manutenzione e bonifica di materiali contenenti amianto in strutture edilizie, con indicazioni utili anche per la gestione di edifici esistenti.

Estensione del perimetro e indagini preliminari piu strutturate

Il nuovo impianto amplia il perimetro applicativo, includendo gli ambiti lavorativi nei quali puo essere presente un rischio legato alla presenza di amianto. La conseguenza pratica e una maggiore attenzione alle verifiche preliminari, soprattutto negli interventi su edifici datati o su componenti storicamente interessati, come coperture, canne fumarie, cavedi, vecchie coibentazioni e pannellature.

Sul piano operativo aumenta il peso dell’indagine e dell’identificazione del rischio, con coinvolgimento di operatori qualificati nei casi in cui sia necessario ricostruire con affidabilita la presenza di materiali contenenti amianto e le condizioni di possibile dispersione di fibre.

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

La valutazione del rischio amianto assume centralita, con impostazione orientata a ridurre l’esposizione e a scegliere misure coerenti con la natura dell’attivita. Quando tecnicamente e organizzativamente appropriato, la rimozione diventa una soluzione da privilegiare rispetto a scelte che lasciano in opera materiali degradati o difficili da controllare nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione per contenere l’esposizione alle fibre sono rafforzate anche sul versante organizzativo: DPI adeguati, procedure operative, pianificazione delle attivita e delle pause in funzione delle lavorazioni e delle condizioni ambientali.

Nei lavori che comportano manipolazione attiva di materiali contenenti amianto si consolidano inoltre misure igieniche mirate, finalizzate a limitare contaminazioni, trascinamenti di polvere e diffusione nei percorsi di accesso, nei locali di servizio e nelle aree limitrofe.

Controllo dell’esposizione, campionamenti e soglie

Un passaggio rilevante riguarda il controllo dell’esposizione professionale, con campionamenti ambientali e criteri di verifica piu stringenti. La gestione del rischio si sposta verso una maggiore misurabilita dell’esposizione, con impatto su programmazione delle attivita, predisposizione dei punti di campionamento e documentazione tecnica.

In parallelo vengono previste misure finalizzate a impedire la dispersione di polvere di amianto quando, durante operazioni lavorative, sia prevedibile il superamento di soglie limite. In questi casi, l’organizzazione del cantiere e la sequenza delle lavorazioni assumono un ruolo determinante per il contenimento e la sicurezza.

Piano di lavoro per la rimozione e rapporti con l’organo di vigilanza

La rimozione dell’amianto resta legata a un impianto autorizzatorio e di controllo che ruota intorno al piano di lavoro. Il piano deve essere predisposto prima dell’inizio delle attivita e inviato all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’avvio, con indicazioni tecniche e organizzative coerenti con le lavorazioni previste e con le misure di sicurezza post-intervento.

La disciplina prevede anche la gestione dei casi di urgenza, nei quali la tempistica ordinaria non si applica, fermo restando l’obbligo di comunicare data e ora di inizio lavori. Sul piano operativo, questo passaggio incide direttamente sulla programmazione: tempi di affidamento, calendario lavori e comunicazioni devono essere impostati in modo compatibile con gli adempimenti.

Informazione, documentazione e conservazione di lungo periodo

Tra i profili piu onerosi sul piano amministrativo emerge l’obbligo di informazione dei lavoratori e la conservazione della documentazione per almeno 40 anni. La scelta del legislatore e coerente con la latenza delle patologie asbesto-correlate e rafforza la necessita di archiviazione ordinata di atti, esiti di campionamenti, comunicazioni e registrazioni.

Per cantieri complessi o interventi ripetuti nel tempo, la tracciabilita diventa un presidio sostanziale, oltre che formale, per ricostruire le condizioni di esposizione, le misure adottate e gli esiti delle verifiche.

Formazione e sorveglianza sanitaria con registro INAIL

Il decreto richiama l’esigenza di formazione specifica per i lavoratori esposti al rischio amianto, adattata alle mansioni e ripetuta con intervalli regolari. La formazione incide direttamente sulla corretta esecuzione delle procedure, sull’uso dei DPI e sulla gestione delle fasi critiche, come rimozione, confezionamento, pulizia e decontaminazione.

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti viene inquadrata con monitoraggio nel tempo e con la previsione del registro di esposizione presso INAIL, rafforzando il sistema di controllo e di memoria documentale dell’esposizione professionale.

Cantieri condominiali e gestione degli affidamenti

Nei lavori su parti comuni la componente tecnica e quella amministrativa tendono a sovrapporsi. Interventi su coperture, facciate, locali tecnici o cavedi possono implicare il rischio amianto, anche quando l’oggetto dell’appalto non e, in partenza, una bonifica. In questi casi la gestione documentale deve includere verifiche preliminari e criteri di affidamento coerenti, per evitare sospensioni e contestazioni in corso d’opera.

In tale perimetro si colloca anche la responsabilità dell’amministratore di condominio, soprattutto per l’impostazione dell’affidamento, la raccolta della documentazione e la tracciabilita delle verifiche richieste lungo la filiera di cantiere.

Indicazioni pratiche

Una gestione coerente con le nuove regole passa da controlli semplici ma rigorosi: verifica preliminare del rischio prima di avviare lavori su componenti potenzialmente interessati; definizione di ruoli tecnici qualificati per indagini e campionamenti quando necessari; pianificazione delle tempistiche in funzione del piano di lavoro e delle comunicazioni all’organo di vigilanza; archiviazione ordinata della documentazione con conservazione di lungo periodo; presidio di formazione e sorveglianza sanitaria per le figure esposte, con registrazioni complete e verificabili.

TESTO UNICO SICUREZZA Edizione gennaio 2026: cosa rappresenta il testo coordinato

Edizione gennaio 2026: cosa rappresenta il testo coordinato

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce il riferimento centrale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’edizione aggiornata a gennaio 2026 è utilizzata come testo coordinato di consultazione, utile per ricostruire in modo ordinato la disciplina vigente e i rinvii alle modifiche intervenute.

Per il quadro istituzionale, il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro pubblica la sezione dedicata alla normativa di interesse in materia di salute e sicurezza, con documentazione scaricabile e aggiornamenti periodici (INL).

Patente a crediti: domanda digitale, requisiti e punteggio iniziale

La patente a crediti riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Il regolamento attuativo è il D.M. 18 settembre 2024, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1 ottobre 2024 (Gazzetta Ufficiale).

La gestione è impostata in forma digitale e la richiesta passa attraverso i servizi dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Portale servizi INL). Il sistema si fonda su un punteggio iniziale di 30 crediti e su regole di mantenimento e variazione del punteggio legate a eventi e adempimenti previsti dal decreto attuativo.

Crediti aggiuntivi, recupero e ricadute sulla gestione di cantiere

Il D.M. 132/2024 disciplina anche i criteri per l’attribuzione di crediti aggiuntivi, i casi di decurtazione e i percorsi di recupero. Sul piano operativo, l’effetto più rilevante riguarda l’organizzazione dei controlli lungo la filiera di cantiere, con verifiche documentali più strutturate e tracciabili.

Nei cantieri condominiali, la presenza di imprese e lavoratori autonomi richiede che la gestione documentale includa gli aspetti collegati alla patente a crediti, oltre alle verifiche già tipiche (idoneità tecnico-professionale, corretta gestione dei subappalti, coordinamento della sicurezza quando dovuto). In questo perimetro assume rilievo la responsabilità dell’amministratore di condominio, soprattutto per l’impostazione dell’affidamento e per la tracciabilità delle verifiche.

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: formazione di datori di lavoro e preposti

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, definisce durata e contenuti minimi dei percorsi formativi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (Gazzetta Ufficiale).

Datori di lavoro

Per il datore di lavoro è previsto un corso con durata minima pari a 16 ore. L’Accordo disciplina anche l’aggiornamento, indicando una cadenza quinquennale con durata minima di 6 ore, con contenuti collegati ai compiti effettivamente svolti in materia di prevenzione e protezione (testo Accordo disponibile anche in PDF sul portale della Conferenza Stato-Regioni: Rep. atti n. 59/CSR).

Preposti

Per i preposti, l’Accordo regola il raccordo con la formazione pregressa e introduce una previsione transitoria: quando formazione o aggiornamento risultano svolti da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’aggiornamento deve essere assolto entro 12 mesi dalla stessa data (Rep. atti n. 59/CSR).

Indicazioni pratiche per lavori, appalti e controlli

Nei lavori su parti comuni, la tenuta amministrativa e la conformità tecnica tendono a sovrapporsi. Una gestione ordinata riduce rischi di sospensioni operative, contestazioni e irregolarità.

In fase di affidamento e avvio lavori risultano centrali:

  • tracciabilità delle verifiche sui soggetti che operano in cantiere, includendo i profili legati alla patente a crediti quando applicabili;
  • controllo della coerenza tra ruoli effettivi in azienda e formazione posseduta, con attenzione alle nuove durate e alle finestre transitorie;
  • aggiornamento periodico di procedure e check-list interne, allineandole a regolamento patente e Accordo 2025.

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Fonti

Potete scaricare la versione integrale allegata a margine

Quadro normativo e avvio operativo

Dal 1 ottobre 2024 è operativo il sistema della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, introdotto dal D.L. 19/2024 e coordinato nel D.Lgs. 81/2008. Il meccanismo collega la possibilità di operare in cantiere al mantenimento di un punteggio minimo.

Chi deve avere la patente e requisiti di base

La patente è rilasciata in modalità telematica dall’Ispettorato nazionale del lavoro e attribuisce un punteggio iniziale di 30 crediti. Per operare nei cantieri è necessario mantenere almeno 15 crediti. La disciplina riguarda imprese e lavoratori autonomi; il condominio non è soggetto all’obbligo di dotarsi della patente.

Decurtazioni e conseguenze operative

Le decurtazioni dei crediti intervengono in presenza di violazioni accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il venir meno della soglia minima incide direttamente sulla possibilità di proseguire le attività in cantiere, con effetti potenzialmente immediati sulla continuità dei lavori e sui costi complessivi.

Operare in assenza della patente, o con punteggio insufficiente, può comportare sanzioni, provvedimenti interdittivi e ricadute anche sugli affidamenti pubblici, secondo quanto previsto dal quadro normativo e dagli atti applicativi.

Lavori condominiali e obblighi del committente

Nei lavori sulle parti comuni il committente è il condominio, rappresentato dall’amministratore. In tale perimetro, assume rilievo l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria ed esecutrice e dei lavoratori autonomi, come previsto dall’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel contesto attuale, la verifica tende a includere anche il controllo del possesso della patente e della possibilità di operare con una dotazione di crediti almeno pari alla soglia minima, quando dovuta.

Profili di rischio in caso di affidamento a soggetti non in regola

  • Possibili contestazioni per omessa o insufficiente verifica dei requisiti nell’ambito degli obblighi del committente.
  • Rischio operativo di sospensione o rallentamento del cantiere in caso di accertamenti, con impatti su tempi e costi.
  • Rischio economico e contrattuale per sostituzioni in corso d’opera, riprogrammazioni e contenziosi.

Verifica telematica della patente: accesso e tracciabilità

La verifica periodica della patente a crediti può essere effettuata nell’area riservata dei servizi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con autenticazione tramite SPID o CIE. Il servizio di ricerca è disponibile al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/vpc/ricerca-istanza-patente.

In ambito condominiale diventa centrale la tracciabilità della verifica: evidenza dell’accesso, data, esito e archiviazione della documentazione nel fascicolo di cantiere, in coerenza con le procedure interne e con la contrattualistica utilizzata per l’affidamento dei lavori.

Indicazioni pratiche per la gestione dell’affidamento

Una gestione prudente dell’affidamento in cantiere si fonda su controlli documentali coerenti con gli obblighi di legge e con la prassi tecnica, integrando la verifica della patente quando applicabile. In particolare, risultano essenziali l’acquisizione preventiva della documentazione, l’aggiornamento periodico delle verifiche e la conservazione ordinata delle evidenze a supporto delle scelte effettuate.

 

La Legge 198/2025 (conversione del D.L. 159/2025)

Il quadro delle regole su salute e sicurezza nei cantieri sta cambiando rapidamente e, per i lavori commissionati dai condomini, la novita non riguarda solo le imprese: incide anche su controlli, documentazione di cantiere e gestione dei subappalti. La Legge 198/2025 (conversione del D.L. 159/2025) introduce infatti misure pensate per rendere piu tracciabile la manodopera, rafforzare la vigilanza e premiare i comportamenti virtuosi. 

Badge di cantiere e identificazione della manodopera

La novita piu visibile e il rafforzamento degli obblighi di identificazione del personale impiegato nei cantieri in appalto e subappalto, anche nel privato. La tessera di riconoscimento viene agganciata a un codice univoco anticontraffazione e puo arrivare anche in formato digitale, con logiche di interoperabilita tra sistemi. 

Sul piano operativo, l’efficacia piena del badge digitale e legata a un decreto attuativo: la cornice normativa prevede l’adozione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, con scadenza indicata al 1 marzo 2026. 

Patente a crediti: decurtazioni e aumento delle sanzioni

Dal 1 gennaio 2026 si inaspriscono gli effetti sulla patente a crediti in caso di impiego di lavoratori irregolari, con una decurtazione prevista di 5 punti collegata alle violazioni in materia di lavoro non regolare. Parallelamente viene irrigidita la sanzione per chi opera senza patente a crediti, con raddoppio dell’ammenda da 6.000 a 12.000 euro. 

Per i cantieri condominiali questa linea si traduce in un’attenzione ancora maggiore alla filiera: non basta il contratto con l’appaltatore principale, ma diventa decisivo presidiare anche i passaggi di subaffidamento e le verifiche documentali connesse.

Premi INAIL e premialita: cosa cambia nell’autoliquidazione

La legge apre alla revisione delle aliquote e dei meccanismi di oscillazione dei premi INAIL per favorire chi riduce gli infortuni, escludendo dal beneficio le realta colpite da gravi violazioni in un arco temporale recente. La direzione e dichiarata: spostare parte della leva contributiva verso un sistema piu premiale e selettivo. 

Nel frattempo, in relazione all’autoliquidazione 2025/2026, sono state diffuse indicazioni per l’applicazione provvisoria delle nuove aliquote per l’anno 2026. 

Vigilanza e subappalti: controlli piu mirati

Tra i punti piu rilevanti per la gestione dei cantieri (anche privati) c’e l’orientamento a concentrare la vigilanza sui contesti con subappalti, ritenuti piu esposti a criticita organizzative e irregolarita. In parallelo, viene introdotto l’obbligo di indicare le imprese subappaltatrici nella notifica preliminare di cantiere, rafforzando la tracciabilita della catena esecutiva. 

Aggiornamenti tecnici: scale, DPI e modelli organizzativi

Il provvedimento interviene anche su profili tecnici e organizzativi che, nella pratica, ricadono sulle procedure di sicurezza del cantiere:

  • scale verticali: per alcune installazioni pregresse viene prevista la possibilita di alternative alla gabbia di protezione, con valutazione dei rischi e mantenendo prioritarie le misure collettive;

  • DPI e abbigliamento: vengono richiamati obblighi piu estesi del datore di lavoro quando gli indumenti assumono funzione protettiva;

  • sistemi di gestione: l’aggiornamento dell’articolo 30 del Testo Unico punta a un allineamento con standard di gestione della salute e sicurezza coerenti con la ISO 45001 in edizione aggiornata.

Su questi aspetti, per evitare rigidita e interpretazioni improprie, conta soprattutto il coordinamento tra PSC/POS, valutazione dei rischi e scelte tecniche effettivamente applicabili al caso concreto.

Salute e formazione: permessi e near miss

La legge introduce anche misure sul fronte sanitario e formativo: tra queste, permessi retribuiti per consentire l’accesso agli screening oncologici previsti dal Servizio Sanitario Nazionale e una rimodulazione delle regole di aggiornamento del RLS nelle micro-imprese, demandando alcuni profili alla contrattazione collettiva. Inoltre, per le aziende sopra una certa soglia dimensionale viene introdotto il tema della tracciatura dei mancati infortuni (near miss) secondo linee guida ministeriali attese. 

Ricadute pratiche nei lavori condominiali

Nei cantieri condominiali, soprattutto quando sono presenti piu imprese e subappalti, queste novita tendono a spostare l’attenzione su tre punti: tracciabilita della manodopera, trasparenza della filiera e robustezza delle procedure di sicurezza. In questo contesto, la differenza la fa una gestione documentale rigorosa e continuativa, tipica di un amministratore condominiale competente, capace di presidiare tempi, adempimenti e verifiche senza lasciare zone grigie.

Conclusioni e indicazioni operative

In prospettiva 2026, il messaggio del legislatore e chiaro: meno tolleranza verso lavoro irregolare e opacita nei subappalti, piu incentivi a chi dimostra risultati e organizzazione nella prevenzione.

Sul piano pratico, nei lavori di edificio conviene impostare da subito:

  • tracciamento delle imprese coinvolte (anche subappaltatrici) e coerenza tra notifica preliminare e cantiere reale;

  • controlli di idoneita e documentazione di sicurezza prima dell’avvio e durante l’esecuzione;

  • verifica dell’evoluzione dei decreti attuativi sul badge digitale, per non farsi trovare scoperti quando le modalita operative diventeranno pienamente esigibili. 

ESCo: cosa sono davvero e perche il Conto Termico 3.0 ne rafforza il ruolo

ESCo è l’acronimo di Energy service company e indica una società che eroga servizi energetici secondo un modello fondato su prestazioni misurabili, gestione del rischio e contratti orientati ai risultati. Nell’uso corrente il termine viene spesso sovrapposto a quello di impresa che realizza interventi di efficientamento, ma la qualificazione di ESCo in senso proprio deriva da riferimenti tecnici e normativi specifici, non da una semplice descrizione commerciale.

Con l’entrata in vigore del Conto Termico 3.0, la distinzione diventa operativa. Il decreto e le regole applicative riconoscono alle ESCo un ruolo strutturato nell’accesso agli incentivi, introducendo condizioni precise per l’assunzione della qualifica di soggetto responsabile e collegandola alla certificazione secondo norma UNI CEI 11352.

Che cosa definisce una ESCo secondo il quadro europeo e nazionale

Nel lessico europeo, la direttiva sull’efficienza energetica ha consolidato la centralità dei servizi energetici e dei contratti di rendimento energetico come strumenti per conseguire risparmi verificabili. Il perno non è l’opera in sé, ma la fornitura di un servizio che produce un miglioramento misurabile delle prestazioni energetiche.

Nel quadro nazionale, il riferimento alla qualificazione delle ESCo e alla certificazione secondo UNI CEI 11352 è richiamato in atti e schemi istituzionali legati al sistema di accreditamento e certificazione, in raccordo con il decreto legislativo 102/2014.

Cosa distingue una ESCo da un’impresa che realizza lavori

La differenza principale riguarda il modello di servizio.

Una ESCo opera tipicamente attraverso contratti di prestazione energetica o di servizio energia, dove la remunerazione e la sostenibilità economica dell’operazione sono collegate ai risultati conseguiti. La società assume una quota significativa del rischio tecnico ed economico, perché il valore del servizio dipende dalla capacità di ottenere e dimostrare un miglioramento effettivo, misurabile e verificabile. In pratica, possono convivere attività simili (progettazione, installazione, gestione impianti) ma con finalità diverse: nell’approccio ESCo il risultato energetico diventa l’oggetto contrattuale e non un effetto indiretto dell’intervento.

La UNI CEI 11352: requisiti organizzativi e capacità di gestione del rischio

La UNI CEI 11352 non certifica il singolo intervento, ma definisce requisiti organizzativi, tecnici ed economico-gestionali per operare come società di servizi energetici. La certificazione è rilasciata da organismi accreditati nell’ambito del sistema nazionale di accreditamento, secondo procedure che rendono verificabile il possesso dei requisiti nel tempo.

Perché il Conto Termico 3.0 rafforza il ruolo delle ESCo

Il Conto Termico 3.0, adottato con decreto del 7 agosto 2025, aggiorna il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, e affida alle regole applicative del GSE una parte rilevante della disciplina operativa.

Nelle regole applicative, l’accesso agli incentivi tramite ESCo è previsto come modalità ordinaria: i soggetti ammessi possono avvalersi di una ESCo in qualità di soggetto responsabile stipulando un contratto di prestazione energetica o di servizio energia.

L’elemento dirimente è la condizione per agire come soggetto responsabile: la richiesta al GSE può essere presentata esclusivamente da ESCo in possesso di certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza, con obbligo di mantenimento dei requisiti per l’intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all’erogazione dell’incentivo o dell’ultima rata.

Il decreto e le regole applicative disciplinano inoltre casi operativi tipici, inclusi raggruppamenti (ATI/RTI), consorzi e società di scopo, individuando quando e come la certificazione debba essere in capo al soggetto che gestisce il contratto di prestazione o di servizio energia.

ESCo e responsabilità: la delega non azzera gli obblighi

L’impiego di una ESCo non elimina gli obblighi documentali, le verifiche e la necessità di coerenza tra progetto, realizzazione e prestazioni dichiarate.

Le regole applicative del Conto Termico 3.0 richiamano un impianto basato su tracciabilità e controlli, e richiedono il mantenimento dei requisiti nel tempo quando la ESCo opera come soggetto responsabile. Sul piano tecnico, alcuni adempimenti collegati agli interventi (ad esempio diagnosi energetiche quando previste) restano vincolati a competenze e requisiti: le diagnosi devono essere redatte da EGE certificati o da ESCo certificate, e rispettare criteri tecnici e normativi richiamati dalle regole applicative e dal decreto legislativo 102/2014.

Quando una ESCo risulta coerente con l’intervento

Il ricorso a una ESCo risulta coerente soprattutto quando l’intervento richiede una gestione integrata tra progettazione, realizzazione, conduzione e verifica dei risultati, è utile trasferire una quota del rischio tecnico ed economico a un soggetto contrattualmente responsabile delle prestazioni, oppure la procedura incentivante richiede un soggetto responsabile strutturato, con requisiti certificati e mantenuti nel tempo.

In situazioni più semplici, un appalto tradizionale o un incarico tecnico separato può risultare più lineare. Resta centrale la correttezza terminologica: definire ESCo un operatore privo di certificazione e privo di un modello a prestazione genera incertezza, soprattutto quando la disciplina incentivante collega ruoli e responsabilità a requisiti oggettivi.

Indicazioni operative per riconoscere una ESCo in senso proprio

Una verifica essenziale riguarda la certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità rilasciata da organismo accreditato, perché costituisce condizione per presentare istanza come soggetto responsabile nel Conto Termico 3.0.

Sul piano contrattuale, la presenza di un contratto di prestazione energetica o di servizio energia, con definizione di indicatori, modalità di misura e responsabilità sui risultati, è l’elemento che distingue il servizio energetico da una semplice fornitura di lavori.

Fonti

Impianti all’interno degli edifici: modifiche al D.M. 37/2008

Impianti all’interno degli edifici: modifiche al D.M. 37/2008

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025 il Decreto n. 130 del 17 luglio 2025, intitolato “Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, entrato in vigore il 2 ottobre 2025.

Il nuovo decreto integra il precedente D.M. n. 192 del 29 settembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2022), che aveva introdotto nel campo di applicazione anche le infrastrutture fisiche multiservizio passive per i nuovi edifici, oltre a nuove definizioni e criteri relativi a tali impianti.


Principali novità

Il responsabile tecnico dell’impresa abilitata per gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica e per gli altri impianti indicati all’art. 1, comma 2, lettera b) del D.M. 37/2008, deve ora coordinarsi con il progettista edile per integrare nel progetto dell’edificio tutte le componenti dell’infrastruttura fisica multiservizi passiva, nonché gli accessi necessari alla realizzazione degli interventi previsti, come disposto dall’art. 135-bis del D.P.R. 380/2001.


Attestazione di predisposizione alla banda ultra larga

Al termine dei lavori, su richiesta del soggetto titolare del permesso di costruire o di altro interessato, il responsabile tecnico dell’impresa deve rilasciare un’apposita attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”.

Tale attestazione, conforme alle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, deve essere accompagnata da un’etichetta identificativa e dagli allegati tecnici che descrivono le caratteristiche degli accessi e dell’infrastruttura installata.


Comunicazione al SINFI

Il responsabile tecnico, su istanza del privato, deve inoltre comunicare i dati dell’edificio infrastrutturato al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), in conformità all’art. 135-bis, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001.


Nuova denominazione del decreto

Il titolo del decreto è stato aggiornato come segue:

“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Superbonus ed ecobonus

Superbonus ed ecobonus

Viene prorogato per tutto l’anno 2026 l’attuale regime che prevede un’aliquota potenziata al 50% per le abitazioni principali ed una del 36% per le altre.

Pertanto:

Ecobonus 

  • aliquota al 50% per le unita immobiliari destinate ad abitazione principale;
  • aliquota del 36% (anziché 30%) applicabile per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al punto precedente anche per le spese sostenute nel 2026;
  • inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).
  • la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027

Bonus ristrutturazioni

  • viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare se destinata ad abitazione principale;
  • dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
  • aliquota del 36% (anziché 30%) applicabile per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al punto precedente anche per le spese sostenute nel 2026;
  • inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).

Impianti fotovoltaici nelle attivita’ soggette al controllo vv.f.

Impianti fotovoltaici nelle attivita’ soggette al controllo vv.f.
Cambiano le regole

In data 1° settembre 2025, con circolare protocollo D.C.PREV. 14030 è stata trasmessa dal Ministero dell’Interno la “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione degli impianti fotovoltaici”.
La circolare aggiorna la guida tecnica fino ad oggi in vigore, ovvero la D.C. PREV. 1324 del 7 febbraio 2012.
Come anche la precedente versione, il Ministero chiarisce che questo documento costituisce uno strumento di indirizzo, non limitativo delle scelte progettuali, e individua soluzioni utili al perseguimento degli obiettivi di sicurezza.
L’installazione di un impianto fotovoltaico, si dice chiaramente, è sempre una modifica rilevante delle precedenti condizioni di sicurezza. Qualora si applichi integralmente la già menzionata circolare, si può rientrare, salvo ulteriori valutazioni del rischio incendio, nella agevole condizione di non aggravio del rischio, che prevede procedure semplificate (presentazione di SCIA) rispetto al caso di aggravio del rischio, che richiede, invece, un nuovo esame progetto, come previsto all’art. 3 D.P.R. 151/2011.
Con la nuova circolare è stato chiarito e ampliato il campo di applicazione e sono state specificate le esclusioni. In generale, sono state chiaramente definite le aree che sono soggette all’applicazione delle regole e stabilite le tipologie di impianti fotovoltaici, integrati (BIPV) o applicati (BAPV).
Nella circolare si considerano rischi non già precedentemente approfonditi, quali l’aerazione dei locali oggetto di installazione di inverter, la distanza tra gli stessi, la resistenza al fuoco dei locali che contengono apparecchiature dell’impianto.

Anche per quanto riguarda la reazione al fuoco e resistenza al fuoco delle strutture che sostengono i componenti dell’impianto fotovoltaico (moduli o inverter), sono state richieste specifiche caratteristiche, al fine di evitare la propagazione di un eventuale incendio.
Sono state definite le condizioni di posa dei pannelli fotovoltaici, tenendo conto delle necessarie vie di fuga, delle zone di rispetto per evitare la propagazione degli incendi, anche nel caso di installazione in facciata, specificando nel dettaglio le distanze da aperture e chiedendo l’applicazione di setti di separazione che impediscano la propagazione degli incendi verso l’alto.
Con la circolare, è specificato che anche la manutenzione e le verifiche periodiche degli impianti fotovoltaici dovranno essere riportate nel registro dei controlli antincendio.
Con nota prot. D.C.PREV. 14668 del 10 settembre 2025, il Ministero ha chiarito che tutti gli impianti già installati, oppure quelli con pratiche edilizie o di prevenzione incendi già presentate, oppure con progetti o contratti già completati o formalizzati, possono non essere soggetti all’applicazione della circolare 14030, ma sono soggetti alla disciplina precedente.

Responsabilità del Direttore dei Lavori

Responsabilità del Direttore dei Lavori: cosa dice la giurisprudenza e dove si fermano i suoi obblighi

Il ruolo del Direttore dei Lavori (DL) è fondamentale in ogni intervento edilizio: non si tratta di una figura meramente formale, ma di un professionista chiamato a garantire che l’opera sia eseguita correttamente, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni progettuali e delle regole dell’arte. Proprio per questo, la sua responsabilità può essere molto ampia, fino a diventare solidale con quella dell’impresa esecutrice in caso di difetti o vizi costruttivi.

Negli ultimi mesi diverse sentenze – tra cui quelle dei Tribunali di Civitavecchia, Napoli e Cagliari – hanno ribadito un principio chiaro: il Direttore dei Lavori risponde in solido con l’impresa quando omissioni nella vigilanza, errori progettuali o mancate segnalazioni concorrono alla formazione di difetti, come ad esempio infiltrazioni causate da cattiva impermeabilizzazione.

Obblighi di vigilanza e controllo continuo

Secondo i giudici, il DL non può limitarsi a controlli saltuari o a un ruolo di semplice supervisione burocratica. Ha invece l’obbligo di svolgere un’attività attiva, costante e documentata in tutte le fasi del cantiere, intervenendo tempestivamente in caso di difformità, errori esecutivi o utilizzo di materiali non conformi.

La mancata vigilanza può costituire concorso di colpa con l’impresa e portare alla condanna al risarcimento dei danni insieme ad essa. Inoltre, il DL deve dimostrare di aver dato indicazioni, sollecitato interventi correttivi o segnalato tempestivamente le problematiche rilevate.

I limiti della responsabilità del Direttore dei Lavori

Tuttavia, la responsabilità del DL non è illimitata né automatica. La giurisprudenza più recente, compresa la Cassazione (sent. n. 19502/2025), ha chiarito che per attribuirgli responsabilità è necessario provare che abbia effettivamente violato i propri doveri professionali e che tale violazione abbia avuto un ruolo determinante nel danno.

Se l’impresa agisce autonomamente e senza informare il direttore, oppure se i difetti derivano da eventi imprevedibili o inevitabili, il professionista non può essere ritenuto corresponsabile. Allo stesso modo, quando dimostra di aver esercitato un controllo diligente e di aver segnalato tempestivamente i problemi, la sua posizione può essere esclusa dalla responsabilità.

Buone pratiche per tutelarsi

Per evitare contestazioni e ridurre il rischio di responsabilità, è fondamentale che il DL:

  • mantenga documentazione completa di sopralluoghi, ordini di servizio e controlli effettuati;

  • verifichi con attenzione materiali e modalità di posa, non limitandosi alle dichiarazioni dell’impresa;

  • intervenga immediatamente con ordini scritti in caso di difformità o errori gravi;

  • segnali al committente ogni problematica rilevata, anche se apparentemente di poco conto.


Conclusioni

La figura del Direttore dei Lavori resta centrale per la qualità e la sicurezza delle costruzioni. Le recenti sentenze confermano che la sua responsabilità va oltre il semplice controllo formale, richiedendo un ruolo attivo e costante. Allo stesso tempo, la giurisprudenza delimita chiaramente il perimetro di questa responsabilità, escludendola nei casi in cui il professionista dimostri di aver agito con diligenza e competenza.

In un contesto normativo sempre più attento alla qualità dell’edilizia, conoscere i propri doveri – e i propri limiti – è oggi essenziale per ogni professionista del settore.