Patente a crediti – ultime importanti novità e riepilogo adempimenti
Patente a crediti – ultime importanti novità e riepilogo adempimenti
Sono state recentemente pubblicate ed aggiornate le faq dall’ispettorato del lavoro che, benché non siano fonti del diritto, sono molto interessanti e degne di attenzione.
Nella Faq n. 18 viene precisato che “Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva
prestazioni di natura intellettuale.”
Di conseguenza il General Contractor se non esegue opere non è tenuto al possesso della patente a crediti.
Nella Faq 19 viene ribadito che idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere (cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008) sono tenuti al possesso della patente a crediti.
Nella Faq 20 si precisa che l’attività svolta dai Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o
Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008 non sono tenuti al possesso della patente a crediti.
Si sottolinea come la Faq 22 sia invece fondamentale per comprendere il significato che l’ispettorato del lavoro attribuisce all’obbligo che compete al committente sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale: “L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori”.
Per il possesso della patente a crediti questo va verificato secondo l’ispettorato del lavoro al momento dell’affidamento dell’appalto e non successivamente.
Attenzione però a non confondere questo parere relativo al solo possesso della patente a crediti con la verifica dell’idoneità tecnico professionale da eseguirsi sempre anche sui
subappalti .
Si riporta di seguito un breve riassunto riassunto sulle regole fondamentali della patente a crediti :
Dal 1.10.2024 l’Amministratore di Condominio deve verificare il possesso della patente a crediti per tutte le imprese e lavoratori autonomi chiamati ad operare nei cantieri
temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza
Sono esclusi:
• i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del TUS 81/08.
• coloro che effettuano mere forniture
• coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale;
• le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
La patente è un documento digitale e al momento del rilascio ha un punteggio iniziale di 30 crediti.
La patente può raggiungere un punteggio massimo di 100 crediti.
Si guadagnano crediti a seconda dell’anzianità, dell’attività, caratteristiche e formazione.
In assenza di violazioni si recuperano in automatico 20 crediti ogni biennio.
Imprese e lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti; con meno di 15 crediti è concesso solo il
completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Al momento non è possibile verificare i crediti di Imprese e lavoratori autonomi sul sito dell’INL quindi occorre chiedere alla Ditta di esibire il documento di rilascio