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Patente a crediti – ultime importanti novità e riepilogo adempimenti

Patente a crediti – ultime importanti novità e riepilogo adempimenti
Sono state recentemente pubblicate ed aggiornate le faq dall’ispettorato del lavoro che, benché non siano fonti del diritto, sono molto interessanti e degne di attenzione.
Nella Faq n. 18 viene precisato che “Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva
prestazioni di natura intellettuale.”
Di conseguenza il General Contractor se non esegue opere non è tenuto al possesso della patente a crediti.

Nella Faq 19 viene ribadito che idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere (cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008) sono tenuti al possesso della patente a crediti.

Nella Faq 20 si precisa che l’attività svolta dai Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o
Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008 non sono tenuti al possesso della patente a crediti.

Si sottolinea come la Faq 22 sia invece fondamentale per comprendere il significato che l’ispettorato del lavoro attribuisce all’obbligo che compete al committente sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale: “L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori”.

Per il possesso della patente a crediti questo va verificato secondo l’ispettorato del lavoro al momento dell’affidamento dell’appalto e non successivamente.

Attenzione però a non confondere questo parere relativo al solo possesso della patente a crediti con la verifica dell’idoneità tecnico professionale da eseguirsi sempre anche sui
subappalti .

Si riporta di seguito un breve riassunto riassunto sulle regole fondamentali della patente a crediti :
Dal 1.10.2024 l’Amministratore di Condominio deve verificare il possesso della patente a crediti per tutte le imprese e lavoratori autonomi chiamati ad operare nei cantieri
temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza
Sono esclusi:

•  i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del TUS 81/08.

• coloro che effettuano mere forniture

•  coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale;

•  le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La patente è un documento digitale e al momento del rilascio ha un punteggio iniziale di 30 crediti.

La patente può raggiungere un punteggio massimo di 100 crediti.

Si guadagnano crediti a seconda dell’anzianità, dell’attività, caratteristiche e formazione.

 

In assenza di violazioni si recuperano in automatico 20 crediti ogni biennio.

Imprese e lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti; con meno di 15 crediti è concesso solo il
completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Al momento non è possibile verificare i crediti di Imprese e lavoratori autonomi sul sito dell’INL quindi occorre chiedere alla Ditta di esibire il documento di rilascio

Impianti FER – Nuove procedure amministrative semplificate

Impianti FER – Nuove procedure amministrative semplificate

In data 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il D. Lgs. N. 190 del 25 novembre 2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in
attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” pubblicato in G.U. il 12 dicembre 2024.

Il decreto regolamenta i procedimenti amministrativi per la nuova installazione o modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono distinti interventi in attività libera (ad es. impianti fotovoltaici fino ad una
determinata potenza, eolici, biomasse, pompe di calore, …), interventi in regime di PAS (procedura abilitativa semplificata) e interventi in regime di AU (Autorizzazione Unica).
Entro 180 giorni le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi a quanto previsto dal decreto. In mancanza di adeguamento, si applica il Decreto Legislativo n. 190. In sede di adeguamento, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto, anche consistenti
nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B al decreto.

Con il presente decreto gli impianti FER sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Ma, al tempo stesso, si vuole tenere conto anche delle disposizioni in materia di
sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale

La semplificazione delle attività amministrative può contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2025, tenuto conto che, come confermato da Eurostat, in Europa l’energia da fonti rinnovabili ha rappresentato nel 2023 il 24,5% dell’energia consumata, in aumento rispetto al 23% del 2022.