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Rischio amianto: nuove regole dal 24 gennaio 2026 e ricadute nei cantieri

Il quadro normativo e la logica dell’aggiornamento

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato il 9 gennaio 2026, attua la direttiva (UE) 2023/2668 e aggiorna la disciplina sulla protezione dei lavoratori esposti ad amianto. Le disposizioni entrano in vigore dal 24 gennaio 2026 e intervengono sul sistema gia impostato dal D.M. 6 settembre 1994 e dal Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, rafforzando obblighi di valutazione, controllo e tracciabilita.

La protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto e regolata, in via generale, dal D.Lgs. 81/2008. Il decreto legislativo n. 213/2025 recepisce l’impostazione europea e rende piu puntuali alcune prescrizioni operative, con attenzione alle fasi in cui la presenza di materiali contenenti amianto puo emergere durante attivita di manutenzione, ristrutturazione o demolizione.

Il D.M. 6 settembre 1994 resta un riferimento tecnico essenziale per valutazione, controllo, manutenzione e bonifica di materiali contenenti amianto in strutture edilizie, con indicazioni utili anche per la gestione di edifici esistenti.

Estensione del perimetro e indagini preliminari piu strutturate

Il nuovo impianto amplia il perimetro applicativo, includendo gli ambiti lavorativi nei quali puo essere presente un rischio legato alla presenza di amianto. La conseguenza pratica e una maggiore attenzione alle verifiche preliminari, soprattutto negli interventi su edifici datati o su componenti storicamente interessati, come coperture, canne fumarie, cavedi, vecchie coibentazioni e pannellature.

Sul piano operativo aumenta il peso dell’indagine e dell’identificazione del rischio, con coinvolgimento di operatori qualificati nei casi in cui sia necessario ricostruire con affidabilita la presenza di materiali contenenti amianto e le condizioni di possibile dispersione di fibre.

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

La valutazione del rischio amianto assume centralita, con impostazione orientata a ridurre l’esposizione e a scegliere misure coerenti con la natura dell’attivita. Quando tecnicamente e organizzativamente appropriato, la rimozione diventa una soluzione da privilegiare rispetto a scelte che lasciano in opera materiali degradati o difficili da controllare nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione per contenere l’esposizione alle fibre sono rafforzate anche sul versante organizzativo: DPI adeguati, procedure operative, pianificazione delle attivita e delle pause in funzione delle lavorazioni e delle condizioni ambientali.

Nei lavori che comportano manipolazione attiva di materiali contenenti amianto si consolidano inoltre misure igieniche mirate, finalizzate a limitare contaminazioni, trascinamenti di polvere e diffusione nei percorsi di accesso, nei locali di servizio e nelle aree limitrofe.

Controllo dell’esposizione, campionamenti e soglie

Un passaggio rilevante riguarda il controllo dell’esposizione professionale, con campionamenti ambientali e criteri di verifica piu stringenti. La gestione del rischio si sposta verso una maggiore misurabilita dell’esposizione, con impatto su programmazione delle attivita, predisposizione dei punti di campionamento e documentazione tecnica.

In parallelo vengono previste misure finalizzate a impedire la dispersione di polvere di amianto quando, durante operazioni lavorative, sia prevedibile il superamento di soglie limite. In questi casi, l’organizzazione del cantiere e la sequenza delle lavorazioni assumono un ruolo determinante per il contenimento e la sicurezza.

Piano di lavoro per la rimozione e rapporti con l’organo di vigilanza

La rimozione dell’amianto resta legata a un impianto autorizzatorio e di controllo che ruota intorno al piano di lavoro. Il piano deve essere predisposto prima dell’inizio delle attivita e inviato all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’avvio, con indicazioni tecniche e organizzative coerenti con le lavorazioni previste e con le misure di sicurezza post-intervento.

La disciplina prevede anche la gestione dei casi di urgenza, nei quali la tempistica ordinaria non si applica, fermo restando l’obbligo di comunicare data e ora di inizio lavori. Sul piano operativo, questo passaggio incide direttamente sulla programmazione: tempi di affidamento, calendario lavori e comunicazioni devono essere impostati in modo compatibile con gli adempimenti.

Informazione, documentazione e conservazione di lungo periodo

Tra i profili piu onerosi sul piano amministrativo emerge l’obbligo di informazione dei lavoratori e la conservazione della documentazione per almeno 40 anni. La scelta del legislatore e coerente con la latenza delle patologie asbesto-correlate e rafforza la necessita di archiviazione ordinata di atti, esiti di campionamenti, comunicazioni e registrazioni.

Per cantieri complessi o interventi ripetuti nel tempo, la tracciabilita diventa un presidio sostanziale, oltre che formale, per ricostruire le condizioni di esposizione, le misure adottate e gli esiti delle verifiche.

Formazione e sorveglianza sanitaria con registro INAIL

Il decreto richiama l’esigenza di formazione specifica per i lavoratori esposti al rischio amianto, adattata alle mansioni e ripetuta con intervalli regolari. La formazione incide direttamente sulla corretta esecuzione delle procedure, sull’uso dei DPI e sulla gestione delle fasi critiche, come rimozione, confezionamento, pulizia e decontaminazione.

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti viene inquadrata con monitoraggio nel tempo e con la previsione del registro di esposizione presso INAIL, rafforzando il sistema di controllo e di memoria documentale dell’esposizione professionale.

Cantieri condominiali e gestione degli affidamenti

Nei lavori su parti comuni la componente tecnica e quella amministrativa tendono a sovrapporsi. Interventi su coperture, facciate, locali tecnici o cavedi possono implicare il rischio amianto, anche quando l’oggetto dell’appalto non e, in partenza, una bonifica. In questi casi la gestione documentale deve includere verifiche preliminari e criteri di affidamento coerenti, per evitare sospensioni e contestazioni in corso d’opera.

In tale perimetro si colloca anche la responsabilità dell’amministratore di condominio, soprattutto per l’impostazione dell’affidamento, la raccolta della documentazione e la tracciabilita delle verifiche richieste lungo la filiera di cantiere.

Indicazioni pratiche

Una gestione coerente con le nuove regole passa da controlli semplici ma rigorosi: verifica preliminare del rischio prima di avviare lavori su componenti potenzialmente interessati; definizione di ruoli tecnici qualificati per indagini e campionamenti quando necessari; pianificazione delle tempistiche in funzione del piano di lavoro e delle comunicazioni all’organo di vigilanza; archiviazione ordinata della documentazione con conservazione di lungo periodo; presidio di formazione e sorveglianza sanitaria per le figure esposte, con registrazioni complete e verificabili.