Il D.M. 17 luglio 2025, n. 130 non riscrive l’intera disciplina degli impianti installati negli edifici e non introduce un obbligo generalizzato di adeguamento per tutti gli immobili esistenti.
Il provvedimento apporta alcune correzioni al D.M. 37/2008 e modifica in modo più rilevante l’articolo 5-bis, dedicato agli adempimenti del tecnico abilitato nell’infrastrutturazione digitale degli edifici.
Le novità riguardano la consultazione tra il responsabile tecnico dell’impresa e il progettista edile, il rilascio dell’attestazione con etichetta di edificio predisposto alla banda ultra larga e la comunicazione dei dati al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, il SINFI.
Per stabilire se tali adempimenti interessano un intervento concreto, non basta conoscere la data del decreto. Devono essere esaminati il tipo di opera, il titolo edilizio, la data della domanda e le condizioni dell’articolo 135-bis del D.P.R. 380/2001.
Il D.M. 130/2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2025 ed è entrato in vigore il 2 ottobre 2025.
D.M. 130/2025: quali modifiche introduce nel D.M. 37/2008
Il decreto interviene su cinque parti del D.M. 37/2008. Alcune modifiche aggiornano riferimenti o correggono formulazioni; quelle relative all’articolo 5-bis incidono invece sugli adempimenti connessi all’infrastrutturazione digitale.
| Disposizione | Modifica | Effetto principale |
|---|---|---|
| Articolo 2 | Aggiornamento del riferimento normativo | Il punto terminale di rete viene ricondotto al Codice delle comunicazioni elettroniche. |
| Articolo 3 | Correzione della formulazione | Il testo fa riferimento alle attività relative agli impianti indicati dall’articolo 1. |
| Articolo 5 | Soppressione delle parole “in genere” | Viene corretta la disposizione relativa ai progetti degli impianti. |
| Articolo 5-bis | Sostituzione e integrazione di più commi | Cambiano consultazione progettuale, attestazione UBBR e comunicazione al SINFI. |
| Titolo del decreto | Aggiornamento formale | Il titolo viene riallineato al riferimento legislativo originario. |
La modifica principale interessa dunque l’articolo 5-bis. Il nuovo testo distingue più chiaramente i ruoli nella fase progettuale, sostituisce nello specifico adempimento il riferimento alla dichiarazione di conformità con quello all’attestazione UBBR e aggiunge la comunicazione degli edifici infrastrutturati al SINFI.
Perché la modifica riguarda soprattutto l’infrastrutturazione digitale
Il D.M. 37/2008 disciplina gli impianti posti al servizio degli edifici. La lettera b) dell’articolo 1, comma 2, comprende impianti radiotelevisivi, antenne, sistemi per segnali televisivi, telefonici e dati, impianti in fibra ottica e infrastrutture necessarie a ospitarli.
2022: introduzione dell’articolo 5-bis
Il D.M. 192/2022 ha ampliato la lettera b) e introdotto una disciplina specifica per l’inserimento dell’infrastruttura multiservizio nel progetto edilizio e per la documentazione finale.
Nel testo originario, il responsabile tecnico dell’impresa era indicato come responsabile dell’inserimento dell’infrastruttura multiservizio nel progetto edile. Al termine dei lavori era previsto il rilascio di una dichiarazione di conformità corredata dagli allegati descrittivi.
2024: modifica della comunicazione al SINFI
Il D.Lgs. 48/2024 è intervenuto sull’articolo 135-bis del Testo Unico Edilizia. La comunicazione al SINFI, inizialmente attribuita al Comune, è stata affidata, su istanza del privato, al tecnico che ha rilasciato l’attestazione.
2025: coordinamento del D.M. 37/2008
Il D.M. 130/2025 ha modificato nuovamente l’articolo 5-bis, precisando il rapporto tra responsabile tecnico e progettista edile, il rilascio dell’attestazione UBBR e la comunicazione degli edifici infrastrutturati.
2026: servizio telematico UBBR
Dal 3 febbraio 2026 è disponibile il servizio SINFI dedicato alla registrazione degli edifici Ultra Broadband Ready, abbreviati con la sigla UBBR.
Non è quindi preciso affermare che il D.M. 130/2025 “integra” direttamente il D.M. 192/2022. Entrambi intervengono sul D.M. 37/2008 in momenti successivi.
Quali edifici e interventi sono interessati
Il D.M. 130/2025 non rende obbligatoria l’attestazione UBBR per qualsiasi edificio o intervento impiantistico. L’articolo 5-bis rinvia alle fattispecie disciplinate dall’articolo 135-bis del D.P.R. 380/2001.
Per comprendere il campo di applicazione bisogna distinguere gli obblighi introdotti dal 2015 dalla successiva disciplina dell’etichetta.
Le domande presentate dopo il 1° luglio 2015
Gli edifici di nuova costruzione per i quali la domanda edilizia è stata presentata dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna.
La norma la descrive come l’insieme di spazi installativi e impianti che consente di collegare il punto di accesso dell’edificio ai punti terminali di rete e di ospitare reti di comunicazione ad alta velocità.
Lo stesso obbligo si applica, dalla medesima data, alle opere che richiedono un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del Testo Unico Edilizia.
Un secondo obbligo riguarda il punto di accesso, cioè il punto fisico che consente agli operatori autorizzati di collegarsi all’infrastruttura interna. È previsto per le nuove costruzioni e, nei casi indicati dalla norma, per le opere di ristrutturazione profonda soggette a permesso di costruire.
Non è quindi sufficiente che un lavoro sia definito genericamente “ristrutturazione”. Devono essere verificate la qualificazione edilizia dell’opera, la necessità del permesso di costruire e la concreta applicabilità dei commi 1 e 2 dell’articolo 135-bis.
Le domande presentate dopo il 1° gennaio 2022
Per i nuovi edifici e per le opere che ricadono nei commi 1 e 2 dell’articolo 135-bis, quando la domanda edilizia è stata presentata dopo il 1° gennaio 2022, l’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale è attestato dall’etichetta necessaria di edificio predisposto alla banda ultra larga.
L’attestazione viene rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti della lettera b), su istanza del soggetto che ha richiesto il permesso di costruire o di un altro soggetto interessato.
Nei casi interessati dalla disciplina, è necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità prevista dall’articolo 24 del D.P.R. 380/2001.
La presenza di una canalizzazione, di un tratto in fibra o di una connessione attiva non prova da sola l’adempimento. L’attestazione riguarda l’infrastruttura dell’edificio e deve essere corredata dagli allegati che ne descrivono accessi e caratteristiche.
Le domande presentate prima del 1° gennaio 2022
Gli edifici equipaggiati in conformità all’articolo 135-bis, ma riferiti a domande edilizie presentate prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare di un’etichetta volontaria e non vincolante.
La norma collega questa possibilità alla cessione, all’affitto o alla vendita dell’immobile. L’etichetta deve comunque essere rilasciata da un tecnico abilitato secondo le condizioni previste.
Responsabile tecnico e progettista edile: come si distinguono i ruoli
Il nuovo comma 1 dell’articolo 5-bis stabilisce che il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti della lettera b), si consulta con il progettista edile.
La consultazione riguarda l’inserimento nel progetto di tutte le parti dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi da realizzare per gli interventi previsti dall’articolo 135-bis.
La fase di progetto
Spazi installativi, percorsi, cavedi, punti terminali e punto di accesso devono essere valutati prima che le opere siano concluse.
Il responsabile tecnico apporta le competenze relative agli impianti per segnali, dati, fibra ottica e infrastrutture passive. Il progettista edile deve considerare questi elementi nell’organizzazione complessiva dell’opera.
La nuova formulazione non attribuisce indistintamente l’intero progetto a una sola figura. Corregge il testo del 2022, che indicava il responsabile tecnico come responsabile dell’inserimento di tutti gli elementi nel progetto edilizio.
Il rilascio dell’attestazione
Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il permesso o di un altro interessato, il responsabile tecnico dell’impresa rilascia l’attestazione con apposita etichetta.
Il richiedente non coincide necessariamente con il soggetto che redige e sottoscrive il documento. L’istanza proviene dal soggetto interessato; il rilascio spetta al tecnico abilitato individuato dalla disciplina.
Il coordinamento della documentazione
Prima della chiusura dell’intervento è opportuno individuare:
- tipo e data della domanda edilizia;
- titolo richiesto;
- impresa incaricata degli impianti della lettera b);
- responsabile tecnico;
- elementi inseriti nel progetto;
- allegati da predisporre;
- momento di presentazione della segnalazione certificata di agibilità;
- eventuale istanza per la comunicazione al SINFI.
Rinviare ogni controllo alla fine dei lavori può rendere più difficile correggere eventuali carenze dell’infrastruttura o della documentazione.
Attestazione ed etichetta di edificio predisposto alla banda ultra larga
Nel comma 2 dell’articolo 5-bis, il D.M. 130/2025 sostituisce le parole “una dichiarazione di conformità dell’impianto” con il riferimento all’attestazione, con apposita etichetta, di edificio predisposto alla banda ultra larga.
La sostituzione riguarda lo specifico adempimento relativo all’equipaggiamento digitale dell’edificio. Non elimina le dichiarazioni di conformità previste dalle altre disposizioni del D.M. 37/2008 per gli impianti installati.
Che cosa documenta l’attestazione
L’attestazione riguarda l’adempimento degli obblighi di infrastrutturazione digitale nei casi previsti dall’articolo 135-bis.
È corredata dagli allegati nei quali sono descritte le caratteristiche:
- degli accessi;
- dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva;
- delle predisposizioni realizzate;
- degli elementi tecnici necessari a identificare l’opera.
La disciplina richiama le Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e CEI 64-100, parti 1, 2 e 3. Il loro richiamo non viene sostituito da una sintesi redazionale: per la progettazione e il rilascio dei documenti occorre utilizzare le versioni applicabili delle guide e delle altre regole tecniche pertinenti.
Il rapporto con l’agibilità
L’attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità quando l’edificio o l’opera rientra nelle fattispecie dell’articolo 135-bis.
Non deve quindi essere considerata un allegato necessario per qualunque pratica di agibilità, indipendentemente dalla data e dall’intervento.
Che cosa l’etichetta non certifica
L’etichetta UBBR non dimostra automaticamente:
- l’attivazione di un contratto con un operatore;
- il collegamento dell’edificio a una specifica rete esterna;
- la disponibilità di una determinata velocità;
- la conformità di tutti gli altri impianti dell’immobile;
- la regolarità dell’intera pratica edilizia.
L’infrastruttura passiva rende l’edificio predisposto ad accogliere i collegamenti. La disponibilità effettiva del servizio dipende anche dalla rete esterna e dall’operatore.
Comunicazione al SINFI: soggetto, termine e servizio UBBR
L’articolo 135-bis prevede che, su istanza del privato, il tecnico che ha rilasciato l’attestazione comunichi al SINFI i dati dell’edificio infrastrutturato.
La modifica è stata introdotta nel 2024. Il D.M. 130/2025 l’ha recepita nell’articolo 5-bis, riferendola al responsabile tecnico dell’impresa abilitata per gli impianti della lettera b).
Il termine dei novanta giorni
La comunicazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del D.P.R. 380/2001, richiamata dall’articolo 135-bis.
Il termine non decorre genericamente dalla fine dei lavori, dalla data dell’attestazione o dall’attivazione della connessione.
Il servizio telematico UBBR
Dal 3 febbraio 2026 è disponibile il servizio SINFI per la comunicazione degli edifici Ultra Broadband Ready.
Dopo la registrazione, il tecnico abilitato può:
- inserire una comunicazione;
- visualizzare lo stato delle comunicazioni già trasmesse;
- cercare un edificio registrato;
- utilizzare il modello di attestazione messo a disposizione dal sistema;
- ricevere conferma dell’esito dell’iter.
Il portale indica tra le informazioni richieste l’ubicazione dell’edificio, il documento da allegare, i riferimenti catastali quando presenti e, come dati facoltativi, gli estremi del permesso di costruire.
Campi, modelli e modalità di accesso alla piattaforma possono cambiare. Prima di effettuare la comunicazione devono essere consultate le istruzioni correnti del portale SINFI.
Le altre modifiche apportate al D.M. 37/2008
Definizioni e comunicazioni elettroniche
Nell’articolo 2 viene aggiornato il riferimento utilizzato per la definizione del punto terminale di rete, richiamando il Codice delle comunicazioni elettroniche.
Attività delle imprese abilitate
Nell’articolo 3 il testo viene corretto facendo riferimento alle attività relative agli impianti indicati dall’articolo 1.
Progetti e titolo del decreto
Nell’articolo 5 sono eliminate le parole “in genere”. Viene inoltre aggiornato il titolo ufficiale del D.M. 37/2008.
Si tratta di modifiche da conoscere per leggere il testo aggiornato, ma non equivalgono all’introduzione di un nuovo sistema generale di obblighi per tutte le categorie di impianti.
Cosa verificare nel progetto e nella documentazione finale
La disciplina deve essere applicata partendo dall’intervento concreto.
1. Individuare il tipo di opera
Occorre stabilire se si tratta di nuova costruzione, di un’opera compresa nell’articolo 10, comma 1, lettera c), oppure di una ristrutturazione profonda rilevante per il punto di accesso.
2. Controllare titolo e data della domanda
Il 1° luglio 2015 segna l’avvio degli obblighi di infrastrutturazione per le fattispecie previste. Il 1° gennaio 2022 distingue invece l’etichetta necessaria da quella volontaria.
3. Verificare l’impresa e il responsabile tecnico
Il tecnico deve operare nell’ambito di un’impresa abilitata per gli impianti indicati dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.M. 37/2008.
4. Inserire le predisposizioni nel progetto
Spazi, accessi, percorsi, punto di accesso e collegamenti interni devono essere valutati insieme alle opere edilizie e agli altri impianti.
5. Preparare attestazione e allegati
Quando ricorrono le condizioni previste, devono essere disponibili le informazioni necessarie a descrivere l’infrastruttura realizzata.
6. Coordinare l’attestazione con l’agibilità
La necessità del documento deve essere valutata prima della presentazione della segnalazione certificata, non soltanto alla chiusura amministrativa dell’intervento.
7. Gestire l’eventuale comunicazione al SINFI
Devono essere individuati il privato che presenta l’istanza, il tecnico incaricato, la data dalla quale decorre il termine e i documenti richiesti dalla piattaforma.
Per un inquadramento più ampio degli interventi su edifici e impianti, è possibile consultare la pagina dedicata alle aree di intervento Percaya.
Domande frequenti sul D.M. 130/2025 e gli edifici UBBR
Il D.M. 130/2025 riguarda tutti gli impianti disciplinati dal D.M. 37/2008?
Il decreto modifica alcuni articoli generali del D.M. 37/2008, ma la novità operativa principale interessa l’articolo 5-bis e gli impianti della lettera b), relativi a segnali, dati, fibra ottica e infrastrutture necessarie a ospitarli. Non introduce nuovi adempimenti specifici per tutte le altre categorie di impianti.
Gli obblighi si applicano a tutti gli edifici esistenti?
No. L’applicazione dipende dal tipo di opera, dal titolo edilizio e dalla data della domanda. L’articolo 135-bis riguarda le nuove costruzioni e determinate opere o ristrutturazioni profonde soggette a permesso di costruire. Un edificio esistente non rientra automaticamente negli obblighi perché viene eseguito un lavoro al suo interno.
Chi può rilasciare l’attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga?
Nel quadro dell’articolo 5-bis, l’attestazione è rilasciata dal responsabile tecnico dell’impresa abilitata per gli impianti indicati dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.M. 37/2008. Il rilascio avviene su istanza del soggetto che ha richiesto il permesso di costruire o di un altro interessato.
L’attestazione UBBR sostituisce la dichiarazione di conformità?
Non in generale. Il D.M. 130/2025 sostituisce il riferimento alla dichiarazione di conformità soltanto nel comma 2 dell’articolo 5-bis, per lo specifico adempimento relativo all’equipaggiamento digitale. Restano applicabili le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dal D.M. 37/2008 per gli impianti realizzati.
Chi comunica i dati dell’edificio al SINFI?
Su istanza del privato, la comunicazione è effettuata dal tecnico che ha rilasciato l’attestazione. Nell’articolo 5-bis il soggetto è individuato nel responsabile tecnico dell’impresa abilitata per gli impianti della lettera b). L’adempimento non è più attribuito automaticamente al Comune.
Da quando decorrono i novanta giorni?
Il termine decorre dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del D.P.R. 380/2001, richiamata dall’articolo 135-bis. Non viene calcolato genericamente dalla conclusione dei lavori, dal rilascio dell’attestazione o dal collaudo.
L’etichetta UBBR significa che l’edificio è già connesso alla fibra?
No. L’etichetta attesta la predisposizione dell’infrastruttura interna dell’edificio. Non certifica l’attivazione del servizio, la presenza di uno specifico operatore o una determinata velocità di connessione.
Fonti ufficiali e data di verifica
Testo verificato il 16 luglio 2026. Norme e modalità del portale SINFI possono essere aggiornate. Per una pratica concreta devono essere consultati i testi vigenti e le istruzioni ufficiali disponibili al momento della verifica.
- Decreto 17 luglio 2025, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2025.
- Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, nel testo vigente disponibile su Normattiva.
- Decreto 29 settembre 2022, n. 192.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con particolare riferimento agli articoli 24 e 135-bis.
- Decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48.
- Portale ufficiale SINFI — Edifici Ultra Broadband Ready.
- Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e CEI 64-100, parti 1, 2 e 3, nei limiti dei richiami presenti nella normativa.
