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Approfondimento Percaya

Impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai Vigili del Fuoco: SCIA, progetto e rischio incendio

In breve

Un impianto fotovoltaico non è autonomamente una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Gli adempimenti diventano però rilevanti quando l’impianto è installato all’interno, incorporato o al servizio di un’attività soggetta. Nelle attività esistenti l’intervento costituisce una modifica rilevante: la procedura può richiedere la SCIA antincendio oppure, nelle categorie B e C con aggravio del rischio, la preventiva valutazione del progetto. Il rispetto della linea guida 2025 non sostituisce l’analisi del caso concreto.

Tecnico verifica un impianto fotovoltaico sulla copertura di un edificio produttivo

Un impianto fotovoltaico non è autonomamente compreso tra le attività soggette elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. La prevenzione incendi entra però in gioco quando l’impianto viene installato all’interno, incorporato o posto al servizio di un’attività già soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Nelle attività esistenti l’installazione o la modifica sostanziale dell’impianto fotovoltaico costituisce una modifica rilevante delle condizioni di sicurezza antincendio. La procedura dipende dalla categoria dell’attività e dall’esito della valutazione del rischio: può essere sufficiente la SCIA oppure può essere necessaria una preventiva valutazione del progetto.

Quando un impianto fotovoltaico interessa la prevenzione incendi

La prima verifica non riguarda soltanto la potenza o il numero dei pannelli. Occorre stabilire se l’impianto interferisca con un’attività soggetta ai controlli previsti dal D.P.R. 151/2011.

La linea guida riguarda gli impianti:

  • ubicati all’interno di attività soggette;
  • installati al servizio di tali attività;
  • incorporati nelle coperture o nelle facciate;
  • collocati su pergole, tettoie e pensiline pertinenti;
  • posizionati su strutture esterne che possono interferire con l’edificio o favorire la propagazione dell’incendio.

Per impianto al servizio di un’attività soggetta si considera quello incorporato nell’attività secondo i criteri tecnici della guida, indipendentemente dal soggetto che utilizza l’energia prodotta.

Una pensilina fotovoltaica indipendente può essere rilevante anche in assenza di continuità strutturale con l’edificio. L’interferenza può dipendere dalla vicinanza, dalla possibile propagazione per radiazione o convezione oppure dalla presenza di inverter e parti in corrente continua nel volume interessato dall’attività.

Prima domanda da porsi: l’impianto è incorporato nell’edificio, serve un’attività soggetta o può modificarne le condizioni di sicurezza antincendio?

Campo di applicazione della linea guida 2025

Le indicazioni possono essere applicate agli impianti con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1.500 V, ubicati all’interno o al servizio di attività soggette e incorporati, con diversi gradi di integrazione, nelle chiusure d’ambito di edifici civili, industriali, commerciali o rurali.

Rientrano anche pergole, tettoie e pensiline pertinenti e, in determinate condizioni, pensiline indipendenti a copertura di parcheggi che risultino interferenti con l’attività soggetta.

Caso Applicazione della guida Verifica principale
Pannelli sulla copertura di un’attività soggetta Generalmente sì Incorporazione, supporto e propagazione
Pannelli sulla facciata Generalmente sì Comportamento al fuoco e caduta di parti
Pergola, tettoia o pensilina pertinente Sì, nei casi previsti Rapporto con edificio e attività
Pensilina indipendente per parcheggio Dipende dall’interferenza Distanza, ubicazione e propagazione
Impianto a terra Escluso dal campo diretto Verificare eventuali altre interferenze
Impianto plug & play Escluso Restano applicabili gli altri obblighi
Impianto di potenza inferiore a 800 W Escluso Controllare la configurazione effettiva
Impianto agrivoltaico Dipende Distanza e condizioni previste dalla guida
Impianto a concentrazione con inseguimento Escluso Valutare l’eventuale disciplina specifica

La linea guida esclude gli impianti a terra i cui pannelli non siano installati su edifici, pergole, tettoie o pensiline; i sistemi plug & play; gli impianti di potenza inferiore a 800 W; determinati impianti agrivoltaici distanti oltre 100 metri; gli impianti a concentrazione solare con inseguimento.

Le condizioni di esclusione devono essere verificate integralmente. Nel caso dell’agrivoltaico, per esempio, non basta considerare la sola distanza.

L’esclusione dal campo della linea guida non elimina automaticamente ogni obbligo. Restano applicabili le disposizioni elettriche, edilizie, strutturali, di sicurezza sul lavoro e le altre norme pertinenti.

Perché l’installazione è una modifica rilevante dell’attività

L’installazione del fotovoltaico in un’attività esistente può modificare condizioni già rappresentate e valutate nella pratica antincendio.

I pannelli e gli altri componenti possono:

  • introdurre nuove possibili sorgenti di innesco;
  • favorire la propagazione lungo coperture e facciate;
  • interferire con compartimenti e strutture;
  • avvicinarsi a lucernari, aperture o evacuatori di fumo;
  • ostacolare accessi, manutenzione e operazioni di soccorso;
  • lasciare parti dell’impianto in tensione durante le ore di irraggiamento;
  • modificare carichi e condizioni delle strutture portanti.

Gli obiettivi della linea guida sono ridurre la probabilità di innesco, limitare la propagazione, proteggere occupanti e soccorritori ed evitare che la caduta di componenti comprometta esodo e intervento.

Modifica rilevante non significa automaticamente modifica con aggravio.

Un intervento integralmente conforme alle misure della linea guida, in assenza di specifiche criticità emerse dalla valutazione del rischio, può essere ricondotto in linea generale a una modifica senza aggravio. Questa conclusione non può essere presunta: deve risultare dall’analisi della configurazione concreta.

SCIA o valutazione del progetto: quale procedura seguire

La procedura deve essere determinata prima dell’esecuzione dell’intervento, considerando:

  1. se si tratta di una nuova attività o di un’attività esistente;
  2. la categoria A, B o C dell’attività soggetta;
  3. se la modifica comporta aggravio delle condizioni antincendio;
  4. la documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012.

Le categorie riguardano l’attività soggetta sulla quale insiste l’impianto, non il fotovoltaico isolatamente considerato.

Situazione Categoria Procedura antincendio
Nuova attività soggetta Secondo classificazione Procedura ordinaria applicabile alla categoria
Modifica senza aggravio A, B o C Presentazione della SCIA relativa alla modifica
Modifica con aggravio A Presentazione della SCIA a lavori ultimati
Modifica con aggravio B o C Valutazione preventiva del progetto e successiva SCIA

Per una modifica con aggravio in categoria B o C occorre richiedere al Comando territorialmente competente la valutazione del progetto. Dopo la realizzazione si presenta la SCIA.

Per una modifica con aggravio in categoria A e per una modifica senza aggravio in qualsiasi categoria si presenta la SCIA con la documentazione relativa all’intervento. Quando la SCIA non è preceduta dalla valutazione del progetto, la documentazione deve comprendere anche la valutazione del rischio.

La SCIA non è una comunicazione priva di contenuto tecnico. Deve riferirsi a una configurazione definita, essere accompagnata dall’asseverazione e contenere la documentazione richiesta per la modifica.

Come si valuta l’aggravio del rischio incendio

La valutazione non può limitarsi a verificare che i pannelli possiedano una determinata certificazione.

Devono essere considerate almeno:

  • caratteristiche della copertura e della facciata;
  • presenza di materiali combustibili;
  • compartimentazione esistente;
  • resistenza e reazione al fuoco del sistema;
  • distanze da finestre, lucernari, camini ed evacuatori di fumo;
  • passaggi delle condutture;
  • vie di esodo e luoghi sicuri;
  • accessibilità della copertura;
  • posizione di inverter, quadri e dispositivi di sezionamento;
  • presenza di gas, vapori, polveri combustibili o atmosfere esplosive;
  • presenza e caratteristiche dei sistemi di accumulo;
  • possibilità di propagazione verso altri compartimenti;
  • compatibilità con le misure antincendio esistenti.

Le parti in corrente continua e l’inverter non devono essere collocati in aree nelle quali possano formarsi atmosfere potenzialmente esplosive, salvo il rispetto delle distanze e delle specifiche regole tecniche applicabili.

Il rispetto della linea guida non elimina la valutazione del rischio. La conformità tecnica può sostenere la conclusione di mancato aggravio, ma deve essere accompagnata dall’assenza di criticità specifiche.

Quando la configurazione non consente l’applicazione letterale delle indicazioni, il progettista può individuare soluzioni differenti, dimostrando il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

BAPV e BIPV: qual è la differenza

La modalità con la quale i moduli sono inseriti nell’edificio incide sulle verifiche antincendio.

Impianti BAPV

Negli impianti BAPV, cioè building applied photovoltaics, i pannelli vengono applicati sopra l’involucro edilizio. Restano componenti estranei alla funzione costruttiva della copertura o della facciata.

Occorre valutare il comportamento del sistema formato da:

  • pannello;
  • struttura di sostegno;
  • intercapedine;
  • strati della copertura o della facciata;
  • sistemi di ancoraggio.

Impianti BIPV

Negli impianti BIPV, cioè building integrated photovoltaics, il modulo sostituisce un elemento architettonico e svolge anche una funzione costruttiva. Può diventare parte della copertura, della facciata, della chiusura d’ambito o di una balaustra.

Il componente deve quindi rispettare sia le disposizioni applicabili agli impianti elettrici sia quelle relative alle opere da costruzione e al comportamento al fuoco dell’involucro.

La distinzione non è soltanto terminologica: cambia il modo in cui devono essere verificate propagazione, stabilità, caduta di parti e prestazioni dell’elemento edilizio.

Misure antincendio da verificare in progettazione

Sicurezza elettrica e sezionamento

L’impianto deve essere progettato, installato, esercito e mantenuto secondo la regola dell’arte. Devono essere verificati circuiti in corrente continua, protezioni, giunzioni, quadri, inverter e dispositivi di sezionamento.

Il dispositivo di sezionamento di emergenza deve essere ubicato in posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile ai soccorritori. Deve impedire che l’impianto elettrico interno al compartimento rimanga alimentato dal fotovoltaico.

La segnaletica deve rendere riconoscibile la presenza di componenti e condutture che possono restare in tensione durante le ore diurne.

Reazione e resistenza al fuoco

Il comportamento del solo modulo non descrive quello dell’intero sistema. Occorre considerare:

  • supporto;
  • stratigrafia;
  • modalità di posa;
  • ancoraggi;
  • intercapedini;
  • materiali isolanti;
  • continuità con coperture e facciate;
  • caratteristiche della struttura portante.

L’installazione deve evitare o limitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico verso l’edificio.

Esodo, controllo di fumi e operatività del soccorso

Moduli, inverter, quadri e condutture non devono compromettere:

  • vie di esodo;
  • luoghi sicuri;
  • lucernari;
  • evacuatori di fumo e calore;
  • bocchette e altri impianti tecnici;
  • accessi per manutenzione;
  • percorsi delle squadre di soccorso.

Quando il generatore comprende numerosi pannelli, la disposizione deve prevedere sottoinsiemi e percorsi liberi che facilitino manutenzione e intervento e limitino la propagazione.

Inverter, convertitori e locali tecnici

Inverter e convertitori sono tra i componenti maggiormente soggetti a riscaldamento. La loro ubicazione deve garantire aerazione, dissipazione del calore, accessibilità e adeguata separazione.

In via generale devono essere collocati all’aperto oppure in compartimenti antincendio dedicati con le caratteristiche richieste dalla linea guida. Devono essere evitati locali chiusi di piccole dimensioni nei quali l’aria non possa circolare liberamente.

Sistemi di accumulo e batterie

Quando il fotovoltaico è associato a un sistema di accumulo, il BESS deve essere valutato come un insieme dotato di rischi propri.

Sono rilevanti:

  • tecnologia e chimica delle batterie;
  • capacità di accumulo e potenza;
  • ubicazione;
  • ventilazione;
  • separazione dagli altri ambienti;
  • gestione delle anomalie;
  • protezioni;
  • possibilità di incendio, esplosione o propagazione;
  • accessibilità per il soccorso.

Le batterie agli ioni di litio possono essere interessate dal fenomeno del thermal runaway. Quando è previsto un accumulo statico associato al fotovoltaico, deve quindi essere svolta una specifica valutazione del rischio di incendio ed esplosione.

Non esistono una collocazione o una distanza universalmente valide per qualsiasi accumulo. Le misure dipendono da tecnologia, dimensioni, luogo d’installazione e attività circostanti.

Coperture, facciate, pensiline e altri casi di installazione

Coperture

Su tetti e coperture devono essere controllati:

  • comportamento al fuoco del pacchetto;
  • materiali isolanti;
  • accessi;
  • lucernari ed evacuatori;
  • compartimenti sottostanti;
  • carichi sulle strutture;
  • propagazione tra gruppi di moduli.

Facciate

Sulle facciate diventano centrali la propagazione verticale, la possibile caduta di parti, la continuità con cappotti e rivestimenti, la presenza di finestre, l’altezza dell’edificio e la stabilità del sistema di ancoraggio.

Pensiline, pergole e parcheggi

Per pensiline e strutture accessorie occorre stabilire se siano pertinenti, incorporate o interferenti con l’attività soggetta.

Una pensilina indipendente può diventare rilevante per:

  • vicinanza all’edificio;
  • continuità delle parti elettriche;
  • presenza di inverter o quadri;
  • propagazione termica;
  • ostacolo agli accessi;
  • caratteristiche del parcheggio o dell’attività servita.

Balaustre fotovoltaiche

Quando il modulo svolge anche la funzione di parapetto, deve essere valutato come parte dell’opera da costruzione, considerando comportamento al fuoco, stabilità e sicurezza rispetto alla caduta di parti.

Impianti e procedure avviati prima del 1° settembre 2025

La Nota n. 14668 consente di completare secondo la disciplina precedente gli interventi per i quali, alla data del 1° settembre 2025, erano già state concretamente avviate le procedure finalizzate all’installazione.

Tra gli elementi indicativi figurano:

  • procedure di prevenzione incendi già attivate;
  • CILA, SCIA edilizie o altre istanze già presentate;
  • contratti vincolanti sottoscritti;
  • progettazione completata con specifiche tecniche definitive;
  • lavori già iniziati;
  • preventivi vincolanti formalmente accettati;
  • documentazione probatoria con data certa;
  • situazioni giuridicamente equivalenti.

Non si tratta di un’esenzione generale. Un preventivo non accettato, un’idea preliminare o una progettazione ancora generica non dimostrano automaticamente l’avvio concreto dell’intervento.

Anche quando può essere applicata la precedente disciplina, restano centrali le risultanze della valutazione del rischio incendio.

Quale documentazione deve essere disponibile

La documentazione deve permettere di ricostruire configurazione, prestazioni e procedimento dell’impianto.

Occorre considerare almeno:

  • progetto dell’impianto fotovoltaico;
  • firma del tecnico abilitato;
  • valutazione del rischio incendio;
  • relazione tecnica ed elaborati grafici;
  • certificazioni dei prodotti;
  • dichiarazioni previste dal D.M. 7 agosto 2012;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto;
  • documentazione relativa a coperture, facciate e materiali;
  • dati di inverter, quadri e sezionamenti;
  • documentazione del sistema di accumulo;
  • manuale di uso e manutenzione;
  • aggiornamento della pratica antincendio.

Il progetto dell’impianto fotovoltaico deve essere sempre disponibile, firmato da un tecnico abilitato e riferito alle norme di impianto e agli eventuali requisiti prestazionali applicabili.

La potenza installata non consente, da sola, di determinare la procedura. Se non è possibile ricostruire la pratica antincendio, la configurazione dell’edificio o la posizione dei componenti, serve un controllo documentale e tecnico preliminare.

Manutenzione, verifiche e impianti esistenti

La gestione antincendio non termina con la presentazione della SCIA o con la messa in esercizio dell’impianto.

La manutenzione deve essere documentata nel registro dei controlli e considerare, tra gli altri aspetti:

  • stato iniziale dell’impianto;
  • moduli danneggiati o con microfratture;
  • deformazioni anomale;
  • condensa;
  • ombreggiamenti e punti caldi;
  • sostituzione di moduli o inverter;
  • pulizia;
  • sistemi di monitoraggio;
  • interventi effettuati;
  • pianificazione delle attività future;
  • accessi per manutenzione e soccorso.

La linea guida prevede periodiche ispezioni termografiche, da eseguire secondo i riferimenti tecnici applicabili e tenendo conto degli eventuali sistemi di monitoraggio attivo o predittivo.

Ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica e comunque ogni due anni devono essere eseguite e documentate verifiche ai fini del rischio incendio, con particolare attenzione a giunzioni, serraggi e ombreggiamenti localizzati.

Deve inoltre essere predisposto il manuale di uso e manutenzione dell’impianto.

La sostituzione di moduli, inverter o altri componenti non deve essere trattata soltanto come operazione elettrica. Occorre verificare se cambi tensioni, potenza, comportamento termico, carichi o condizioni già rappresentate nella pratica antincendio.

Cosa controllare prima di installare o modificare l’impianto

  1. identificare le attività soggette presenti nell’edificio o nel complesso;
  2. individuare la categoria A, B o C;
  3. recuperare la pratica antincendio esistente;
  4. definire se l’impianto sia incorporato, pertinente o interferente;
  5. verificare il campo di applicazione della linea guida;
  6. analizzare coperture, facciate, compartimenti e strutture;
  7. controllare lucernari, evacuatori, vie di esodo e accessi;
  8. definire posizione di inverter, quadri, condutture e sezionamenti;
  9. valutare separatamente eventuali sistemi di accumulo;
  10. determinare se la modifica comporti aggravio;
  11. stabilire la procedura prima dell’avvio dei lavori;
  12. predisporre progetto, documentazione e piano di manutenzione.

La procedura di prevenzione incendi deve essere distinta dal titolo amministrativo necessario per realizzare o modificare l’impianto. Per verificare quando si applicano attività libera, PAS o autorizzazione unica, consulta la guida alle procedure autorizzative degli impianti FER.

Nella progettazione e realizzazione degli impianti elettrici e fotovoltaici, le decisioni energetiche, elettriche, strutturali e antincendio devono essere coordinate sin dalle prime fasi. Modificare la disposizione dei pannelli soltanto durante l’esecuzione può compromettere distanze, percorsi o elaborati già predisposti.

Coordinare progettazione, installazione e pratica antincendio

Gli interventi su edifici produttivi possono coinvolgere progettista elettrico, professionista antincendio, strutturista, impresa installatrice, responsabile dell’attività, progettista edile, manutentori e fornitori dei componenti.

Gli elaborati devono rappresentare la stessa configurazione e le eventuali varianti devono essere condivise prima dell’esecuzione.

Il coordinamento degli interventi su edifici produttivi assume particolare importanza quando il fotovoltaico viene installato durante lavori più ampi su coperture, facciate, impianti e compartimenti.

Il coordinamento non sostituisce le responsabilità dei singoli professionisti o delle imprese. Serve a evitare che una decisione presa in una disciplina renda incoerente la documentazione o comprometta una misura antincendio prevista da un’altra.

Errori frequenti

  • considerare il fotovoltaico autonomamente soggetto in ogni situazione;
  • ignorare che l’edificio ospita una o più attività soggette;
  • classificare l’intervento soltanto in base alla potenza;
  • confondere modifica rilevante e aggravio del rischio;
  • ritenere la SCIA sempre sufficiente;
  • ritenere sempre necessaria la preventiva valutazione del progetto;
  • applicare la linea guida senza una valutazione del rischio;
  • controllare il solo pannello e non il sistema di posa;
  • ignorare coperture o facciate combustibili;
  • collocare componenti vicino a lucernari o evacuatori;
  • non valutare separatamente batterie e sistemi di accumulo;
  • conservare soltanto la dichiarazione di conformità elettrica;
  • modificare inverter o moduli senza verificare la pratica;
  • non documentare manutenzione e verifiche biennali;
  • applicare automaticamente la disciplina precedente senza prova dell’avvio concreto.

Domande frequenti sul fotovoltaico nelle attività soggette

Un impianto fotovoltaico è sempre soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco?

No. L’impianto fotovoltaico non è autonomamente elencato tra le attività soggette del D.P.R. 151/2011. Può però determinare adempimenti quando è installato all’interno, incorporato o al servizio di un’attività soggetta.

Quando si applica la linea guida antincendio del 2025?

Si applica agli impianti che rientrano nel campo definito dalla Nota 14030, considerando tensione, ubicazione, incorporazione nell’edificio e interferenza con l’attività soggetta.

L’installazione richiede sempre una nuova SCIA antincendio?

Nelle attività esistenti l’installazione o la modifica sostanziale costituisce una modifica rilevante e richiede l’aggiornamento della pratica attraverso la procedura applicabile. Nei casi indicati si presenta la SCIA; per le categorie B e C con aggravio serve prima la valutazione del progetto.

Quando serve la preventiva valutazione del progetto?

Quando la valutazione del rischio evidenzia un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio in un’attività di categoria B o C. Dopo la realizzazione dei lavori deve essere presentata anche la SCIA.

Il rispetto integrale della linea guida esclude automaticamente l’aggravio?

No. La conformità alla guida può sostenere la conclusione di mancato aggravio soltanto quando la valutazione del rischio non evidenzia specifiche condizioni aggravanti.

Qual è la differenza tra BAPV e BIPV?

Negli impianti BAPV i moduli sono applicati sopra l’involucro senza sostituire un elemento costruttivo. Nei BIPV i moduli sono integrati nell’edificio, sostituiscono un elemento architettonico e ne svolgono anche la funzione.

Cosa accade per un intervento avviato prima del 1° settembre 2025?

Può essere completato secondo la disciplina precedente quando l’avvio concreto è dimostrabile attraverso procedure, istanze, contratti, progettazione definitiva, lavori, preventivi accettati o altra documentazione probatoria.

Ogni quanto va verificato il rischio incendio dell’impianto?

Le verifiche devono essere eseguite e documentate dopo trasformazioni, ampliamenti o modifiche e comunque almeno ogni due anni, con particolare attenzione a giunzioni, serraggi e punti caldi.

Fonti ufficiali e data di verifica

Contenuto verificato il 16 luglio 2026. Procedure e misure devono essere valutate in relazione alla specifica attività, alla categoria, alla configurazione dell’edificio e alla documentazione disponibile.

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