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Autore: Percaya

Nuovo Testo Unico Edilizia

Nuovo Testo Unico Edilizia: verso una riforma profonda tra semplificazioni, sanatorie e digitalizzazione

Il percorso di riforma del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) entra nel vivo: nelle prossime settimane il Consiglio dei Ministri esaminerà un disegno di legge delega che punta a riscrivere in modo organico l’intera normativa in materia di edilizia e urbanistica.

L’obiettivo è duplice: da un lato semplificare le procedure e ridurre la burocrazia, dall’altro definire regole chiare e uniformi per la gestione degli interventi edilizi, delle sanatorie e della regolarizzazione degli abusi.

Titoli edilizi più chiari e sportello unico

Il nuovo impianto normativo prevede una razionalizzazione dei titoli abilitativi, con la riduzione a tre strumenti principali:

  • CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata),

  • SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività),

  • Permesso di costruire.

Ogni titolo avrà procedure e tempi ben definiti, così da garantire certezza nei procedimenti e ridurre il contenzioso. Sarà inoltre introdotto uno sportello unico digitale presso il quale cittadini e professionisti potranno gestire tutte le pratiche (domande, dichiarazioni, comunicazioni e autorizzazioni), semplificando il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Stato legittimo dell’immobile e doppia conformità

Una delle novità più rilevanti riguarda la semplificazione della verifica dello stato legittimo degli immobili. La riforma punta a stabilire criteri e documenti chiari per attestare la regolarità urbanistica e catastale di un edificio, anche sulla base del titolo abilitativo più recente (incluso quello formato per silenzio-assenso).

Prevista inoltre una revisione del principio di doppia conformità, attualmente uno degli ostacoli principali alla sanatoria: non sarà più necessario dimostrare la conformità dell’intervento sia al momento della realizzazione sia alla data della domanda, facilitando così la regolarizzazione di molte situazioni irregolari.

Sanatorie e abusi edilizi: regole più semplici e criteri uniformi

Grande attenzione sarà dedicata alle procedure di sanatoria, con l’introduzione di criteri proporzionati e graduati in base alla gravità della difformità e alla definizione di tolleranze edilizie più chiare.

Sarà fissata una data certa per la definizione delle domande pendenti legate ai tre condoni del 1985, 1994 e 2003 e verranno stabilite le condizioni per poter accedere a agevolazioni fiscali e bonus edilizi in presenza di irregolarità sanate.

Una novità significativa riguarda la regolarizzazione degli abusi commessi prima del 1° settembre 1967, che sarà notevolmente semplificata per allineare la commerciabilità degli immobili alla loro regolarità edilizia.

LEP e standard tecnici: criteri unificati in tutta Italia

La riforma introduce anche i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) in materia edilizia: standard tecnici minimi che riguarderanno risparmio energetico, sicurezza, accessibilità, cambi di destinazione d’uso e costruzioni in zone sismiche.

Questi parametri, uniformi su tutto il territorio nazionale, saranno il nuovo riferimento per progettisti, amministrazioni e cittadini.

Digitalizzazione e fascicolo del fabbricato

Altro pilastro della riforma è la digitalizzazione. Saranno integrate e rese interoperabili le banche dati pubbliche e verrà avviata la creazione di un fascicolo digitale del fabbricato, uno strumento che raccoglierà tutta la storia di un immobile (interventi, manutenzioni, modifiche e titoli edilizi), utile sia per i proprietari che per le amministrazioni.

Rigenerazione urbana e incentivi

Il disegno di legge prevede inoltre misure per favorire la rigenerazione urbana: saranno introdotte deroghe ai limiti ordinari di altezza, distanza e densità e le regioni potranno riconoscere premialità edilizie per interventi che migliorano la qualità architettonica e paesaggistica o che eliminano situazioni di degrado.

Abusi e bonus casa: quando si possono conservare

Infine, il nuovo Testo Unico conferma che gli abusi edilizi integralmente sanati potranno accedere a bonus e agevolazioni fiscali, mentre non sarà possibile ottenere incentivi in presenza di opere abusive non regolarizzabili.


Verso un’edilizia più semplice e trasparente

Il progetto di riforma del Testo Unico Edilizia segna un passaggio decisivo verso una normativa più chiara, moderna e digitale, capace di garantire certezze a cittadini, professionisti e imprese.

Se approvato, il nuovo quadro legislativo consentirà di ridurre i tempi delle pratiche, semplificare le sanatorie e migliorare la qualità del costruito, accompagnando l’Italia verso un modello edilizio più efficiente e sostenibile.

scarica la proposta di legge

 

Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili. Avvio della piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili. Avvio della piattaforma dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro
In data 25 giugno 2025, con Decreto del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 43, sono state stabilite le modalità di ostensione della patente a crediti prevista dal D.M. 18/09/2024 n. 132 ai soggetti indicati dalla medesima disposizione.
Il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a partire dal 10 luglio 2025, fornisce le seguenti informazioni:

–                          Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese

–                           Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo

–                          Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);

–                           Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale

–                           Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);

–                           Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione

I soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente sono:

–                           Titolari della patente o loro delegati

–                           Pubbliche amministrazioni

–                           RLS

–                           Organismi Paritetici

–                           Responsabile dei lavori

–                           Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

–                          Soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I soggetti interessati e abilitati possono accedere alla piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al link https://servizi.ispettorato.gov.it/ tramite SPID o CIE, per consultare i dati messi a disposizione nei limiti previsti dall’art. 6 del D.D. 43.
Si rammenta che la patente con punteggio inferiore a 15 punti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, salvo il completamento delle opere relative a un appalto o subappalto in corso di esecuzione, a condizione che i
lavori già effettuati superino il 30% del valore del contratto.

Ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 81/2008, la mancata verifica della patente comporta per il committente o il responsabile dei lavori una sanzione amministrativa pecuniaria,
dell’importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.

Sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro

Sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro
Nuovo accordo stato regioni
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo Stato Regioni e Province autonome 17 Aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del

2008. (Rep. atti n. 59/CSR).”
L’Accordo aggiorna e accorpa i precedenti accordi del 2006, 2011 e 2012 relativi alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il nuovo Accordo regolamenta l’organizzazione dei corsi, le metodologie di erogazione, i corsi in videoconferenza, in e-learning e modalità mista, la redazione dei verbali delle verifiche finali, la predisposizione del fascicolo del corso, l’organizzazione del progetto formativo, la verifica dell’apprendimento, la valutazione del gradimento, la verifica
dell’efficacia formativa, la validità dei corsi.
Per dodici mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo possono essere ancora erogati corsi basati sulle base dei precedenti accordi.

Il nuovo documento riguarda i corsi di formazione per datori di lavoro, RSPP e ASPP, dirigenti, preposti, lavoratori, luoghi confinati e/o sospetti di inquinamento, utilizzo di attrezzature specifiche.

Sono individuati i soggetti formatori sia istituzionali che accreditati e sono stabiliti i requisiti che devono avere i docenti.

L’Accordo riguarda sia i corsi di formazione che i corsi di aggiornamento.

La formazione dei lavoratori è una forma essenziale di prevenzione dai rischi nei luoghi di lavoro, obbligo previsto dal D. Lgs. 81/08 e altre norme specialistiche, fondamentale per ridurre infortuni e malattie professionali.

 

I datori di lavoro hanno l’obbligo organizzare i corsi ed i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare alla formazione prevista.

L’amministratore di condominio, qualora datore di lavoro, dovrà aggiornare la formazione secondo il nuovo Accordo. Per l’esecuzione dei lavori nei condomìni, coinvolgendo imprese, lavoratori e professionisti, dovrà, direttamente o tramite figure specificamente incaricate, controllare che i lavoratori siano in regola, anche per la formazione obbligatoria.

SUPERBONUS: recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

SUPERBONUS: recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Si riportano di seguito alcuni recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in riposta ad interpelli:

•  Cessioni di fabbricati acquistati con “sismabonus acquisti” – applicazione della Plusvalenza: con l’interpello n. 137 del 20 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un’unità immobiliare sia stata acquistata fruendo del “sismabonus acquisti” nella versione superbonus, la successiva rivendita non fa scattare il presupposto impositivo ai fini del calcolo della plusvalenza (ex art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR). Infatti detta plusvalenza si calcola conriferimento alla “prima cessione” degli immobili che sono stati interessati dagli interventi agevolati con superbonus (a prescindere da chi ha eseguito gli interventi, cedente o altri aventi diritto), che nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche fruendo del sismabonus acquisti, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, coincide con quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi. Rimane fermo che, in caso di
compravendita infraquinquennale degli immobili acquistati dall’impresa di costruzione fruendo del “super sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, la relativa plusvalenza è imponibile ai sensi dello “storico”
presupposto imponibile di cui alla precedente lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR. Si può, pertanto, riepilogare la seguente situazione:
•  se la vendita avviene direttamente dopo l’esecuzione dei lavori, la plusvalenza è imponibile;
•  se la vendita riguarda un immobile acquistato da un’impresa che ha già eseguito i lavori, la tassazione non si applica;
•  in caso di rivendita entro cinque anni dall’acquisto, e se l’immobile non è stato
adibito a abitazione principale, la cessione può comunque generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR.

•  Utilizzo credito di imposta in attesa di accettazione: con l’interpello n. 130/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti da
interventi “edilizi” per i quali si è optato per la relativa cessione (ex art. 121 del DL 34/2020) che risultano ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all’originario beneficiario della detrazione. Nel caso di
spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto al superbonus, per le quali si è optato per la cessione, quindi, i relativi crediti d’imposta non possono essere fruiti nella dSUPERBONUS: recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Si riportano di seguito alcuni recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in riposta ad interpelli:

•  Cessioni di fabbricati acquistati con “sismabonus acquisti” – applicazione della Plusvalenza: con l’interpello n. 137 del 20 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un’unità immobiliare sia stata acquistata fruendo del “sismabonus acquisti” nella versione superbonus, la successiva
rivendita non fa scattare il presupposto impositivo ai fini del calcolo della plusvalenza (ex art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR). Infatti detta plusvalenza si calcola con
riferimento alla “prima cessione” degli immobili che sono stati interessati dagli interventi agevolati con superbonus (a prescindere da chi ha eseguito gli interventi, cedente o altri aventi diritto), che nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche fruendo del sismabonus acquisti, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, coincide con quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi. Rimane fermo che, in caso di
compravendita infraquinquennale degli immobili acquistati dall’impresa di costruzione fruendo del “super sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, la relativa plusvalenza è imponibile ai sensi dello “storico” presupposto imponibile di cui alla precedente lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR. Si può, pertanto, riepilogare la seguente situazione:
•  se la vendita avviene direttamente dopo l’esecuzione dei lavori, la plusvalenza è imponibile;
•  se la vendita riguarda un immobile acquistato da un’impresa che ha già eseguito i lavori, la tassazione non si applica;
•  in caso di rivendita entro cinque anni dall’acquisto, e se l’immobile non è stato
adibito a abitazione principale, la cessione può comunque generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR.

•  Utilizzo credito di imposta in attesa di accettazione: con l’interpello n. 130/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti da
interventi “edilizi” per i quali si è optato per la relativa cessione (ex art. 121 del DL 34/2020) che risultano ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all’originario beneficiario della detrazione. Nel caso di spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto al superbonus, per le quali si è optato per la cessione, quindi, i relativi crediti d’imposta non possono essere fruiti nella dichiarazione dei redditi dal committente (beneficiario dell’agevolazione) fino a quando non vengono rifiutati dal cessionario.

•  Superbonus 2022 e ripartizione in 10 anni: la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e non si può ricorrere a questi fini all’istituto della dichiarazione integrativa.
Dichiarazione dei redditi dal committente (beneficiario dell’agevolazione) fino a quando non vengono rifiutati dal cessionario.

•  Superbonus 2022 e ripartizione in 10 anni: la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e non si può ricorrere a questi fini all’istituto della dichiarazione integrativa.

Bonus casa 2025 chiarimento dell’agenzia delle entrate

📌 Bonus ristrutturazioni 50 % — Cos’è e come funziona nel 2025

📅 Durata e destinatari
• Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, il bonus prevede una detrazione IRPEF del 50 % su un massimo di 96.000 € per unità abitativa, ma solo se l’immobile è destinato a prima casa .
• Per le seconde case o altri immobili, la detrazione scende al 36 %, mantenendo sempre il limite di spesa a 96.000 € .

💡 Interventi inclusi

Sono coperti:
• Ristrutturazioni edilizie (manutenzione straordinaria, restauro conservativo, etc.)
• Miglioramenti energetici (ma non caldaie a combustibili fossili)
• Consolidamento strutturale, rifacimento tetti, impianti, coibentazioni, e molto altro .

🧭 Come usufruirne
• La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo .
• Occorre conservare accuratamente fatture, pagamenti (bonifici parlanti) e altra documentazione (visto di conformità, APE dove richiesto) .

🚫 Cosa è stato eliminato
• Il bonus non copre più caldaie a combustibili fossili, in conformità con la normativa UE e il Green Deal .
• Non si applica più sul reddito imponibile complessivo oltre certi limiti e per famiglie con ISEE elevato nei bonus “plafond” (educazione, ecc.) .
• Il Bonus Verde è stato cancellato.

🔧 Altre agevolazioni collegate
• Ecobonus e Sismabonus: per la prima casa restano al 50 % nel 2025 e poi scendono al 36 % (prima casa) e al 30 % (altri immobili) per il 2026‑27 .
• Bonus Mobili: confermato al 50 % fino a 5.000 € per acquisto di mobili o grandi elettrodomestici legati a una ristrutturazione .
• Superbonus (65 %): ancora attivo nel 2025 ma solo per cantieri avviati entro il 15 ottobre 2024; nuove iniziative non sono più ammissibili .

📜 Riferimento normativo ufficiale

Il testo della legge di bilancio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Legge n. 207/2024). Trova le disposizioni sui bonus edilizi (Bonus Casa, Ecobonus, Sismabonus, etc.) nei commi 54‑56 .

🔄 Riformulazione completa

Bonus Ristrutturazioni 2025: per i lavori sulla prima casa, viene riconosciuto un rimborso IRPEF pari al 50 % delle spese sostenute, sino a un massimo di 96.000 €, ripartito in dieci rate annuali. Per interventi su seconde case o immobili diversi, l’agevolazione scende al 36 %, mantenendo lo stesso plafond.

L’agevolazione si applica su opere di ristrutturazione edilizia e di manutenzione, inclusi coibentazione, rifacimento coperture, consolidamento e impianti, purché non riguardino caldaie a combustibili fossili (escluse per recepimento UE).

Non è più previsto il Bonus Verde, mentre per mobili e grandi elettrodomestici collegati ai lavori, è confermato un incentivo al 50 %, fino a 5.000 € ripartiti sempre in 10 anni. Gli Ecobonus e Sismabonus per la prima casa restano al 50 % nel 2025 e caleranno al 36 % (prima casa) o 30 % (altri immobili) per il biennio successivo.

Infine, il Superbonus al 65 % resta attivo, ma solo per i cantieri avviati entro il 15 ottobre 2024, con possibilità di completamento anche nel 2025.

Transizione verde: il Piano Sociale per il Clima introduce nuovi aiuti per l’efficienza energetica

Piano Sociale per il Clima: nuove misure per l’efficienza energetica

04/06/2025 – L’Italia sta definendo il Piano Sociale per il Clima, con proposte per migliorare l’efficienza energetica di edifici pubblici, privati e delle microimprese. Il piano sarà finanziato dal Fondo Sociale per il Clima, istituito dall’Unione Europea per supportare i cittadini nella transizione energetica, in vista dell’introduzione del sistema ETS2 (2027–2032).

Il Ministero dell’Ambiente ha avviato una consultazione pubblica (aperta fino al 15 giugno), articolata in 12 schede di intervento. La versione definitiva sarà inviata all’UE entro il 30 giugno 2025.


Misure previste dal Piano

🏠

Tutor per l’energia e contrasto alla povertà energetica

Dal 2026 verrà avviato un servizio di consulenza energetica gratuita, con sportelli in ogni provincia entro il 2027. Gli operatori aiuteranno famiglie e imprese vulnerabili a ridurre i consumi. Costo stimato: 353.100 €/anno per provincia.

🏢

Efficientamento dell’edilizia pubblica

Previsto il retrofitting energetico degli edifici ERP in classe F e G, dotati di impianti centralizzati o autonomi. Il piano, con un budget di 2,1 miliardi di euro (2027–2032), finanzierà:

  • isolamento termico,

  • infissi,

  • schermature solari,

  • building automation,

  • impianti fotovoltaici e solari termici,

  • climatizzazione invernale da fonti rinnovabili o teleriscaldamento.

🏘

Efficientamento dell’edilizia privata

Contributi a fondo perduto al 100% per famiglie con ISEE ≤ 20.000 €, per immobili in classe F o G. Gli interventi dovranno migliorare l’efficienza energetica di almeno il 30%. Budget stimato: 300 milioni €/anno.

🏭

Efficientamento per microimprese

Finanziamenti integrali per immobili di microimprese con spese energetiche ≥ 3% del fatturato medio triennale. Accesso tramite procedura competitiva. Priorità a immobili in classe F/G e non già beneficiari di altri incentivi. Budget: 115 milioni €/anno.

☀️

Reddito energetico per impianti fotovoltaici

Incentivo al 100% per impianti fotovoltaici domestici (2–6 kW) con sistemi di accumulo e pompa di calore per riscaldamento e ACS. Destinatari: famiglie con ISEE ≤ 15.000 €, o ≤ 30.000 € con almeno 4 figli. Budget: 75 milioni €/anno, per un totale di 450 milioni €.


Quadro normativo

Il piano si inserisce nel contesto del Regolamento UE 2023/955, che ha istituito il Fondo Sociale per il Clima. Le misure puntano a ridurre l’impatto economico del nuovo sistema ETS2 e a garantire inclusione e sostenibilità nella transizione verde.

EMISSIONI ZERO – NUOVE NORME UNI

E’ stata pubblicata a gennaio 2025 la norma UNI ISO 14068-1 “Gestione del cambiamento climatico – Transizione verso le zero emissioni nette – Parte 1: Neutralità carbonica”.

La norma UNI, adozione della equivalente ISO internazionale, specifica i requisiti e le linee guida per raggiugere e dimostrare la neutralità carbonica.

Il raggiungimento della neutralità carbonica si può raggiungere quantificando le emissioni, riducendole e compensandole.

N.SE14200

Come noto, al 2050, tutti gli edifici dovranno essere ad emissioni zero (Direttiva EPBD IV – Case Green). Pertanto la norma UNI ISO 14068-1 si propone di fornire i primi strumenti per poter calcolare le emissioni e per trovare soluzioni volte alla loro riduzione, prima di poter prendere in considerazione la compensazione delle stesse, oggetto anche di altre norme nazionali e internazionali.

Patente a crediti – ultime importanti novità e riepilogo adempimenti

Patente a crediti – ultime importanti novità e riepilogo adempimenti
Sono state recentemente pubblicate ed aggiornate le faq dall’ispettorato del lavoro che, benché non siano fonti del diritto, sono molto interessanti e degne di attenzione.
Nella Faq n. 18 viene precisato che “Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva
prestazioni di natura intellettuale.”
Di conseguenza il General Contractor se non esegue opere non è tenuto al possesso della patente a crediti.

Nella Faq 19 viene ribadito che idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere (cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008) sono tenuti al possesso della patente a crediti.

Nella Faq 20 si precisa che l’attività svolta dai Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o
Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008 non sono tenuti al possesso della patente a crediti.

Si sottolinea come la Faq 22 sia invece fondamentale per comprendere il significato che l’ispettorato del lavoro attribuisce all’obbligo che compete al committente sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale: “L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori”.

Per il possesso della patente a crediti questo va verificato secondo l’ispettorato del lavoro al momento dell’affidamento dell’appalto e non successivamente.

Attenzione però a non confondere questo parere relativo al solo possesso della patente a crediti con la verifica dell’idoneità tecnico professionale da eseguirsi sempre anche sui
subappalti .

Si riporta di seguito un breve riassunto riassunto sulle regole fondamentali della patente a crediti :
Dal 1.10.2024 l’Amministratore di Condominio deve verificare il possesso della patente a crediti per tutte le imprese e lavoratori autonomi chiamati ad operare nei cantieri
temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza
Sono esclusi:

•  i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del TUS 81/08.

• coloro che effettuano mere forniture

•  coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale;

•  le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La patente è un documento digitale e al momento del rilascio ha un punteggio iniziale di 30 crediti.

La patente può raggiungere un punteggio massimo di 100 crediti.

Si guadagnano crediti a seconda dell’anzianità, dell’attività, caratteristiche e formazione.

 

In assenza di violazioni si recuperano in automatico 20 crediti ogni biennio.

Imprese e lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti; con meno di 15 crediti è concesso solo il
completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Al momento non è possibile verificare i crediti di Imprese e lavoratori autonomi sul sito dell’INL quindi occorre chiedere alla Ditta di esibire il documento di rilascio

Impianti FER – Nuove procedure amministrative semplificate

Impianti FER – Nuove procedure amministrative semplificate

In data 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il D. Lgs. N. 190 del 25 novembre 2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in
attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” pubblicato in G.U. il 12 dicembre 2024.

Il decreto regolamenta i procedimenti amministrativi per la nuova installazione o modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono distinti interventi in attività libera (ad es. impianti fotovoltaici fino ad una
determinata potenza, eolici, biomasse, pompe di calore, …), interventi in regime di PAS (procedura abilitativa semplificata) e interventi in regime di AU (Autorizzazione Unica).
Entro 180 giorni le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi a quanto previsto dal decreto. In mancanza di adeguamento, si applica il Decreto Legislativo n. 190. In sede di adeguamento, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto, anche consistenti
nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B al decreto.

Con il presente decreto gli impianti FER sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Ma, al tempo stesso, si vuole tenere conto anche delle disposizioni in materia di
sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale

La semplificazione delle attività amministrative può contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2025, tenuto conto che, come confermato da Eurostat, in Europa l’energia da fonti rinnovabili ha rappresentato nel 2023 il 24,5% dell’energia consumata, in aumento rispetto al 23% del 2022.