L’Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025 ha riordinato la disciplina dei corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore nello stesso giorno.
Il provvedimento non impone a tutti di ripetere integralmente la formazione già svolta. Stabilisce però nuove regole su durata dei corsi, soggetti formatori, modalità di erogazione, verifiche finali, aggiornamenti e riconoscimento dei percorsi precedenti. Per stabilire se un attestato sia utilizzabile non basta quindi controllarne la data: occorre verificare la figura interessata, il programma, la durata, il soggetto formatore, gli aggiornamenti e i crediti riconosciuti.
Che cos’è il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione
L’Accordo è stato adottato in attuazione di diversi articoli del D.Lgs. 81/2008 e riunisce in un unico quadro percorsi formativi che in precedenza erano disciplinati da accordi e disposizioni differenti.
Il provvedimento definisce durata, contenuti minimi e modalità formative per:
- lavoratori;
- preposti;
- dirigenti;
- datori di lavoro;
- datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
- responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
- lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti confinati;
- operatori di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
L’Accordo disciplina anche i soggetti autorizzati a erogare i corsi, i requisiti dei docenti, le modalità in presenza o a distanza, la documentazione da conservare, le verifiche finali e il controllo dell’efficacia della formazione durante il lavoro.
Per il quadro generale degli obblighi resta utile consultare il testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. L’Accordo dettaglia specifici percorsi formativi, ma non sostituisce il Testo Unico sulla salute e sicurezza.
Quali soggetti e percorsi formativi sono coinvolti
Il nuovo sistema non prevede un unico corso valido per tutti. Il percorso dipende dal ruolo ricoperto, dai rischi presenti, dal settore e dalle attività effettivamente svolte.
| Figura o attività | Percorso principale | Controllo decisivo |
|---|---|---|
| Lavoratore | Formazione generale e specifica | Rischi, mansione e settore |
| Preposto | Formazione da lavoratore e corso aggiuntivo | Ruolo effettivo e aggiornamento biennale |
| Dirigente | Corso dedicato | Funzioni organizzative esercitate |
| Datore di lavoro | Nuovo corso generale | Termine del 24 maggio 2027 |
| Datore di lavoro-RSPP | Corso datore e moduli ulteriori | Settore e compiti del servizio di prevenzione |
| RSPP e ASPP | Moduli A, B, C e specializzazioni | Crediti e aggiornamenti |
| Coordinatore sicurezza | Percorso previsto dal Titolo IV | Requisiti e formazione pregressa |
| Ambienti confinati | Corso teorico-pratico specifico | Contenuti e parte pratica |
| Attrezzature | Abilitazione per la macchina interessata | Tipo di attrezzatura, pratica e aggiornamento |
La formazione dei lavoratori comprende una parte generale di quattro ore e una parte specifica collegata alla classe di rischio. La durata minima complessiva è di otto ore per il rischio basso, dodici ore per il rischio medio e sedici ore per il rischio alto.
Queste durate non comprendono l’eventuale addestramento pratico richiesto dalla valutazione dei rischi o da disposizioni specifiche.
Il preposto deve avere già completato la formazione generale e specifica da lavoratore prima di accedere al corso dedicato, che ha una durata minima di dodici ore. Anche il corso del dirigente ha una durata minima di dodici ore.
Le scadenze da controllare dopo la fine del periodo transitorio
La conclusione del periodo transitorio non rende automaticamente irregolari tutti i corsi precedenti. Significa invece che, dopo il 24 maggio 2026, non possono più essere avviati nuovi percorsi utilizzando le discipline abrogate.
| Data | Adempimento | Stato al 16 luglio 2026 |
|---|---|---|
| 24 maggio 2025 | Entrata in vigore dell’Accordo | Decorso |
| 24 maggio 2026 | Fine del periodo transitorio generale | Decorso |
| 24 maggio 2026 | Aggiornamento di determinati preposti con formazione risalente | Da verificare se assolto |
| 24 maggio 2026 | Conclusione del corso per gli ambienti confinati nei casi previsti | Termine decorso |
| 24 maggio 2026 | Corsi per raccoglifrutta, caricatori per materiali e carroponti | Termine decorso |
| 24 maggio 2027 | Nuovo corso per i datori di lavoro | Termine ancora aperto |
Per i corsi avviati durante il periodo transitorio occorre controllare quando siano effettivamente iniziati, quale disciplina sia stata applicata e se la loro organizzazione rispetti le condizioni previste.
Per i percorsi già conclusi occorre invece distinguere tra:
- formazione riconosciuta con credito totale;
- formazione riconosciuta soltanto a determinate condizioni;
- formazione che richiede un’integrazione;
- formazione non ricompresa nei crediti automatici;
- aggiornamenti già scaduti o prossimi alla scadenza.
La data decisiva non è sempre il 24 maggio 2025. Per molti aggiornamenti il termine decorre dalla data di conclusione del corso riportata nell’attestato.
Il nuovo corso obbligatorio per il datore di lavoro
Una delle principali novità riguarda il datore di lavoro, che deve frequentare un corso generale specifico anche quando non svolge direttamente il ruolo di RSPP.
Il corso ha una durata minima di 16 ore e mira a sviluppare competenze giuridiche, organizzative e gestionali. Tra i temi trattati rientrano il sistema di prevenzione, i ruoli aziendali, le responsabilità, la valutazione dei rischi, l’organizzazione delle misure e la comunicazione con le altre figure della sicurezza.
Il percorso deve essere concluso entro il 24 maggio 2027. I corsi già svolti prima dell’entrata in vigore possono essere riconosciuti quando i loro contenuti risultano conformi al nuovo Accordo. L’aggiornamento decorre dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Per il datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili è previsto inoltre un modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima di 6 ore.
L’aggiornamento del datore di lavoro ha periodicità quinquennale e durata minima di sei ore. Quando continuano a ricorrere le condizioni relative al modulo cantieri, l’aggiornamento deve comprendere anche i relativi argomenti.
Datore di lavoro e datore di lavoro-RSPP non sono la stessa formazione
Frequentare il nuovo corso generale non attribuisce automaticamente al datore di lavoro la possibilità di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Il datore che assume anche il ruolo di RSPP deve seguire un ulteriore percorso. Il modulo comune ha durata di otto ore e può essere affiancato da moduli tecnici integrativi in base al settore. L’accesso a questo percorso presuppone il completamento del corso generale da datore di lavoro.
Il corso generale del datore di lavoro non equivale al percorso da datore di lavoro-RSPP. Ruolo, moduli richiesti e aggiornamenti devono essere verificati separatamente.
Formazione e aggiornamento di lavoratori, dirigenti e preposti
Lavoratori
La formazione deve essere collegata ai rischi effettivi della mansione e del contesto aziendale. La sola classificazione del settore non sostituisce la valutazione delle attività concretamente svolte.
L’aggiornamento dei lavoratori ha periodicità quinquennale e durata minima di sei ore. Può essere necessario intervenire anche prima della scadenza quando cambiano mansioni, organizzazione, tecnologie, attrezzature, sostanze o rischi.
Il normale aggiornamento periodico non sostituisce la formazione ulteriore resa necessaria da un cambiamento concreto del lavoro.
Dirigenti
Il dirigente segue un percorso autonomo, legato alle funzioni di organizzazione e gestione effettivamente esercitate. L’aggiornamento ha periodicità quinquennale e durata minima di sei ore.
Per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri è previsto, quando applicabile, un modulo cantieri aggiuntivo di sei ore.
Preposti
Il preposto deve avere completato la formazione da lavoratore e frequentare un corso aggiuntivo di almeno dodici ore.
L’aggiornamento è biennale, dura almeno sei ore e deve essere effettuato anche prima della scadenza quando l’evoluzione dei rischi o il cambiamento del contesto rendono necessario un nuovo intervento formativo.
Per i preposti già formati secondo l’Accordo del 2011 è riconosciuto il credito formativo totale. Se, alla data del 24 maggio 2025, erano però trascorsi più di due anni dall’ultimo corso o aggiornamento, il nuovo aggiornamento doveva essere completato entro il 24 maggio 2026.
Il ruolo effettivamente esercitato prevale sulla sola denominazione contrattuale. Occorre verificare se la persona sovrintende alle attività, controlla il rispetto delle disposizioni e interviene in presenza di condizioni di pericolo.
Come valutare la formazione pregressa e i crediti
Il nuovo Accordo non annulla indistintamente la formazione svolta in passato.
Per lavoratori, dirigenti e preposti formati secondo l’Accordo del 21 dicembre 2011 è previsto il riconoscimento del credito formativo totale, fermo restando l’obbligo di aggiornamento.
Per RSPP, ASPP, coordinatori, datori di lavoro-RSPP, ambienti confinati e attrezzature sono invece previste regole e tabelle specifiche.
Nel caso degli ambienti confinati, un corso precedente può essere riconosciuto soltanto quando durata e contenuti risultano conformi al nuovo programma. Il riconoscimento non può essere dedotto dalla sola denominazione del corso.
Per controllare un attestato precedente è opportuno verificare:
- la figura alla quale era destinato;
- il soggetto formatore;
- la data di inizio e conclusione;
- la durata;
- il programma trattato;
- la modalità di erogazione;
- l’eventuale parte pratica;
- la verifica finale;
- il settore o il codice ATECO, quando rilevante;
- gli aggiornamenti successivi;
- il credito riconosciuto dal nuovo Accordo.
Quando la formazione precedente copre soltanto una parte del nuovo percorso, non va considerata né totalmente valida né necessariamente inutilizzabile: occorre verificare se sia prevista un’integrazione.
Quando il percorso non compare nelle tabelle dei crediti, non deve essere attribuito un riconoscimento automatico.
Modalità dei corsi, soggetti formatori e requisiti organizzativi
L’Accordo contempla quattro possibili modalità di erogazione:
- presenza fisica;
- videoconferenza sincrona;
- e-learning;
- modalità mista.
Questo non significa che ogni corso possa essere seguito liberamente in qualunque modalità. Per ciascun percorso occorre verificare le indicazioni specifiche, soprattutto quando è prevista una parte pratica o un addestramento.
Un corso pubblicizzato come “online” non è quindi automaticamente conforme. Bisogna distinguere la videoconferenza sincrona, nella quale docente e partecipanti interagiscono in tempo reale, dall’e-learning asincrono, utilizzabile soltanto nei casi ammessi.
Chi può erogare i corsi
I soggetti formatori si distinguono in:
- soggetti istituzionali;
- soggetti accreditati presso regioni o province autonome;
- altri soggetti espressamente ammessi dall’Accordo.
Per i soggetti accreditati è generalmente richiesta un’esperienza documentata di almeno tre anni nella formazione in materia di salute e sicurezza. Per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il requisito dell’accreditamento regionale, insieme agli altri requisiti organizzativi previsti.
Gli attestati rilasciati conformemente all’Accordo sono validi su tutto il territorio nazionale. L’accreditamento del soggetto formatore resta invece legato alla regione o provincia autonoma nella quale è stato ottenuto, secondo i chiarimenti ministeriali del 2026.
I docenti devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per i formatori in materia di sicurezza, salvo le particolarità stabilite per singoli percorsi.
Come deve essere organizzato un corso
Per ogni percorso il soggetto formatore deve predisporre un progetto formativo e individuare un responsabile.
In linea generale:
- il numero massimo è di 30 partecipanti, salvo i corsi in e-learning;
- nelle attività pratiche deve essere rispettato il rapporto massimo di un docente ogni sei partecipanti;
- deve essere tenuto un registro delle presenze;
- per accedere alla verifica finale occorre frequentare almeno il 90% delle ore previste;
- devono essere predisposti il verbale della verifica e l’attestato.
Attestati, verifiche finali e controllo dell’efficacia
L’attestato è soltanto uno degli elementi che documentano il percorso. La conformità del corso deve poter essere ricostruita anche attraverso:
- progetto formativo;
- programma;
- registro delle presenze;
- elenco e requisiti dei docenti;
- eventuali prove pratiche;
- verifica finale;
- verbale della verifica;
- fascicolo del corso.
L’attestato deve contenere almeno la denominazione del soggetto formatore, i dati del partecipante, la tipologia e la durata del corso, la modalità di erogazione, la firma del soggetto autorizzato, la data e il luogo.
Il soggetto formatore deve conservare il fascicolo del corso, in forma cartacea o elettronica, per almeno dieci anni.
Le verifiche dell’apprendimento possono comprendere test, colloqui, simulazioni e prove pratiche, secondo il percorso seguito.
La formazione deve risultare efficace anche sul lavoro
Il datore di lavoro non deve limitarsi ad assicurare la partecipazione al corso. Deve verificare se conoscenze, abilità e comportamenti appresi siano effettivamente applicati nel contesto aziendale.
Il controllo può considerare:
- rispetto delle procedure;
- uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi;
- comportamenti osservati;
- infortuni e mancati infortuni;
- segnalazioni;
- risultati di controlli e audit;
- necessità di nuova formazione o addestramento.
La presenza formale di un attestato non dimostra, da sola, che il corso sia conforme o che la formazione sia efficace.
Cantieri, imprese affidatarie e ruolo del committente
Nei cantieri temporanei o mobili la formazione deve essere letta insieme ai ruoli e agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve completare il corso generale con il modulo cantieri quando ricorrono le condizioni previste. Lo stesso principio riguarda il dirigente dell’impresa affidataria.
Le imprese restano responsabili della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti. Il committente o il responsabile dei lavori deve invece adempiere agli obblighi attribuiti al proprio ruolo, compresa la verifica dell’idoneità tecnico-professionale nei casi previsti.
Non è corretto trasformare questo principio in un obbligo generalizzato del committente di controllare personalmente ogni singolo attestato di tutti i lavoratori presenti. Il livello di verifica dipende dal ruolo, dalla documentazione richiesta, dal tipo di affidamento e dall’organizzazione del lavoro.
Quando una commessa coinvolge più imprese, lavorazioni, accessi e responsabilità, il coordinamento operativo delle commesse edilizie può contribuire a organizzare le attività. Questo non trasferisce però automaticamente al general contractor o al committente gli obblighi formativi propri dei datori di lavoro.
Nel condominio occorre inoltre distinguere il caso in cui l’amministratore operi per conto del committente da quello in cui il condominio abbia propri lavoratori e assuma anche obblighi da datore di lavoro.
Errori frequenti nella gestione della formazione
- considerare ancora aperto il periodo transitorio generale;
- ritenere tutti gli attestati precedenti automaticamente invalidi;
- ritenere, al contrario, ogni vecchio attestato sempre valido;
- confondere il corso del datore di lavoro con quello del datore di lavoro-RSPP;
- ignorare la periodicità biennale dell’aggiornamento dei preposti;
- scegliere un soggetto formatore senza verificarne i requisiti;
- considerare conforme qualunque corso e-learning;
- non controllare durata, programma e parte pratica;
- conservare soltanto l’attestato e non il resto della documentazione;
- non verificare apprendimento ed efficacia;
- usare corsi su temi differenti come aggiornamento automatico;
- demandare integralmente al consulente o all’ente formatore le responsabilità organizzative del datore di lavoro.
Un altro errore è pianificare la formazione soltanto in base alle scadenze. Cambi di mansione, processi, attrezzature, tecnologie, sostanze o rischi possono richiedere interventi formativi prima del normale aggiornamento periodico.
Cosa controllare adesso in azienda
- individuare lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e altre figure presenti;
- verificare chi esercita concretamente ciascun ruolo;
- raccogliere attestati, programmi, registri e verbali;
- distinguere corsi iniziali, aggiornamenti, abilitazioni e addestramenti;
- controllare date e scadenze;
- verificare eventuali crediti riconosciuti;
- accertare i requisiti dei soggetti formatori;
- programmare il corso del datore di lavoro entro il 24 maggio 2027;
- verificare l’applicazione delle competenze durante il lavoro;
- aggiornare lo scadenziario formativo.
Particolare attenzione va riservata ai preposti con formazione risalente, agli ambienti confinati, alle nuove attrezzature introdotte dall’Accordo, ai corsi avviati nel periodo transitorio e agli attestati privi di programma o documentazione completa.
Quando non è possibile ricostruire durata, contenuti o soggetto formatore, la validità non deve essere presunta. Serve una verifica documentale specifica.
Domande frequenti sull’Accordo Stato-Regioni 2025
Il periodo transitorio dell’Accordo è ancora aperto?
No. Il periodo generale di dodici mesi nel quale potevano essere avviati corsi secondo gli accordi precedenti si è concluso il 24 maggio 2026. I nuovi corsi devono essere organizzati secondo l’Accordo 59/CSR.
Entro quando il datore di lavoro deve concludere il nuovo corso?
Il termine generale è il 24 maggio 2027, cioè ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I corsi già svolti possono essere riconosciuti quando i contenuti risultano conformi al nuovo percorso.
Tutti i vecchi attestati devono essere rifatti?
No. Il riconoscimento dipende dalla figura, dal percorso precedente, dalla durata, dai contenuti e dalle tabelle dei crediti. Per lavoratori, dirigenti e preposti formati secondo l’Accordo del 2011 è previsto il credito totale, fermo restando l’obbligo di aggiornamento.
Ogni corso può essere seguito in e-learning?
No. L’Accordo contempla presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista, ma la modalità utilizzabile dipende dal singolo percorso. Le attività pratiche non possono essere sostituite da una semplice formazione asincrona.
Con quale frequenza deve aggiornarsi il preposto?
L’aggiornamento del preposto è biennale, dura almeno sei ore e deve essere anticipato quando l’evoluzione o l’insorgenza di nuovi rischi rende necessario un ulteriore intervento formativo.
Il datore di lavoro che frequenta il nuovo corso diventa automaticamente RSPP?
No. Il corso generale da datore di lavoro è distinto dal percorso necessario per svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro-RSPP deve frequentare ulteriori moduli.
Un attestato dimostra sempre che la formazione è conforme?
No. Occorre controllare soggetto formatore, programma, durata, modalità di erogazione, frequenza, verifica finale e documentazione del corso. Il datore di lavoro deve inoltre verificare l’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
Fonti ufficiali e data di verifica
Contenuto verificato il 16 luglio 2026. Scadenze, modalità formative e interpretazioni possono richiedere aggiornamenti in presenza di nuovi chiarimenti ministeriali, modifiche normative o indicazioni regionali.
- Conferenza Stato-Regioni — Accordo 59/CSR del 17 aprile 2025
- Gazzetta Ufficiale — Pubblicazione del 24 maggio 2025
- Ministero del Lavoro — Pagina ufficiale sull’Accordo
- Ministero del Lavoro — Allegato A integrale
- Ministero del Lavoro — FAQ interpretative del 27 marzo 2026
- Normattiva — D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo vigente
