Impianti FER – Nuove procedure amministrative semplificate
Impianti FER – Nuove procedure amministrative semplificate
In data 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il D. Lgs. N. 190 del 25 novembre 2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in
attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” pubblicato in G.U. il 12 dicembre 2024.
Il decreto regolamenta i procedimenti amministrativi per la nuova installazione o modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono distinti interventi in attività libera (ad es. impianti fotovoltaici fino ad una
determinata potenza, eolici, biomasse, pompe di calore, …), interventi in regime di PAS (procedura abilitativa semplificata) e interventi in regime di AU (Autorizzazione Unica).
Entro 180 giorni le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi a quanto previsto dal decreto. In mancanza di adeguamento, si applica il Decreto Legislativo n. 190. In sede di adeguamento, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto, anche consistenti
nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B al decreto.
Con il presente decreto gli impianti FER sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Ma, al tempo stesso, si vuole tenere conto anche delle disposizioni in materia di
sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale
La semplificazione delle attività amministrative può contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2025, tenuto conto che, come confermato da Eurostat, in Europa l’energia da fonti rinnovabili ha rappresentato nel 2023 il 24,5% dell’energia consumata, in aumento rispetto al 23% del 2022.