Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 individua tre regimi amministrativi principali per la realizzazione e la modifica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. Le relative fattispecie sono indicate negli Allegati A, B e C, che devono essere consultati nella versione vigente.
La procedura non può essere scelta considerando soltanto la potenza dell’impianto. Devono essere valutati anche la fonte energetica, l’ubicazione, il tipo di intervento, l’area occupata, le opere connesse, la presenza di accumuli, i vincoli, le procedure ambientali e la disciplina regionale. Due progetti con la stessa potenza possono quindi essere assoggettati a regimi differenti.
Quali sono i tre regimi amministrativi degli impianti FER
Il D.Lgs. 190/2024 non applica una procedura unica a tutti gli impianti. Gli interventi vengono distribuiti tra tre regimi, ciascuno collegato a un allegato del decreto.
| Regime | Allegato | Funzione |
|---|---|---|
| Attività libera | Allegato A | Interventi senza uno specifico titolo amministrativo FER, ferme le altre discipline applicabili |
| Procedura abilitativa semplificata | Allegato B | Procedura semplificata per le fattispecie individuate dal decreto |
| Autorizzazione unica | Allegato C | Procedimento unico per interventi di maggiore rilevanza o complessità |
La singola voce degli allegati può richiedere contemporaneamente una determinata tecnologia, una soglia di potenza, una specifica ubicazione, una modalità di installazione e ulteriori condizioni.
Gli allegati distinguono inoltre gli interventi di nuova realizzazione dalle modifiche di impianti esistenti. Un potenziamento che non incrementa l’area occupata può essere trattato diversamente da un ampliamento che coinvolge nuovi terreni o nuove infrastrutture.
Il regime deve essere individuato sulla fattispecie completa. Non è sufficiente selezionare una soglia di potenza senza leggere anche le condizioni che accompagnano la voce dell’allegato.
Il testo vigente contiene anche un Allegato C-bis, relativo agli obiettivi minimi regionali di potenza installata, e un Allegato D, che coordina il nuovo decreto con le disposizioni precedenti. Questi allegati non introducono ulteriori regimi amministrativi.
Come individuare il regime applicabile
La classificazione può essere impostata seguendo una sequenza precisa.
1. Individuare la tecnologia
Occorre stabilire se il progetto riguarda, per esempio:
- fotovoltaico;
- eolico;
- idroelettrico;
- geotermia;
- biomasse o biogas;
- produzione di biometano;
- sistemi di accumulo;
- elettrolizzatori;
- impianti ibridi.
Soglie, condizioni e amministrazioni competenti non sono uguali per tutte le fonti.
2. Definire il tipo di intervento
Deve essere chiarito se si tratta di:
- nuovo impianto;
- modifica;
- potenziamento o ripotenziamento;
- rifacimento totale o parziale;
- integrale ricostruzione;
- riattivazione;
- sostituzione di componenti;
- ampliamento delle opere connesse;
- installazione di un accumulo.
La procedura utilizzata per l’impianto originario non è necessariamente quella applicabile alla modifica.
3. Verificare la localizzazione
L’ubicazione può incidere direttamente sulla classificazione. Devono essere considerate, tra le altre, installazioni:
- sugli edifici o nelle relative pertinenze;
- in aree industriali o artigianali;
- su terreni agricoli;
- in cave, discariche o siti degradati;
- in aree idonee;
- in aree protette o vincolate;
- in ambito portuale o marino.
4. Esaminare l’intero progetto
La verifica non deve riguardare soltanto il generatore. Devono essere inclusi:
- potenza e superficie occupata;
- opere civili;
- viabilità di accesso;
- cabine e sottostazioni;
- elettrodotti;
- impianti di utenza e di rete;
- sistemi di accumulo;
- infrastrutture indispensabili.
Il progetto non dovrebbe essere frazionato artificialmente per ricondurne singole parti a un regime più semplice.
5. Consultare gli allegati vigenti
Il primo controllo riguarda l’Allegato A. Se il progetto non corrisponde integralmente a una delle sue fattispecie, occorre verificare l’Allegato B e, successivamente, l’Allegato C.
Dopo la classificazione nazionale devono essere controllati disciplina regionale, vincoli, valutazioni ambientali e ulteriori procedimenti di settore.
Come leggere gli Allegati A, B e C
Gli allegati costituiscono la parte più operativa del decreto.
Allegato A: attività libera
Contiene le fattispecie per le quali non è richiesto uno specifico titolo amministrativo FER. Le voci distinguono nuovi interventi e modifiche di impianti esistenti.
Non basta riconoscere il nome della tecnologia. Devono coincidere tutte le condizioni previste, comprese potenza, ubicazione, modalità di posa, caratteristiche dell’area e natura dell’intervento.
Allegato B: PAS
Elenca gli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata. Anche in questo caso la classificazione deve essere effettuata sulla voce completa e sulla versione aggiornata dell’allegato.
Allegato C: autorizzazione unica
Raccoglie gli interventi sottoposti al procedimento di autorizzazione unica. L’allegato distingue le fattispecie di competenza regionale da quelle di competenza statale.
Attenzione agli elenchi non aggiornati. Gli allegati sono stati modificati dopo l’entrata in vigore del decreto. Tabelle, schemi e articoli pubblicati all’inizio del 2025 possono non rappresentare più la disciplina vigente.
Prima di impostare un progetto è quindi necessario controllare:
- il testo vigente del D.Lgs. 190/2024;
- gli allegati aggiornati;
- eventuali semplificazioni regionali;
- la data di presentazione della procedura;
- le disposizioni transitorie applicabili;
- gli atti amministrativi già acquisiti.
Che cosa significa attività libera
L’attività libera è il regime più semplice, ma viene spesso interpretata in modo eccessivo.
Significa che, quando l’intervento corrisponde integralmente a una fattispecie dell’Allegato A, non è richiesto uno specifico titolo FER come la PAS o l’autorizzazione unica.
| Attività libera significa | Attività libera non significa |
|---|---|
| Assenza dello specifico titolo FER | Assenza di qualsiasi regola o controllo |
| Applicazione di una fattispecie dell’Allegato A | Classificazione basata esclusivamente sulla potenza |
| Procedimento energetico semplificato | Possibilità di ignorare vincoli e altre discipline |
| Rispetto di tutte le condizioni della voce | Possibilità di utilizzare aree non disponibili |
| Verifica separata degli altri adempimenti | Automatismo identico in ogni territorio |
Possono continuare a essere necessari:
- titoli o verifiche edilizie;
- autorizzazioni paesaggistiche;
- controlli relativi ai beni culturali;
- valutazioni ambientali;
- nulla osta per aree protette;
- adempimenti strutturali e sismici;
- procedure di prevenzione incendi;
- atti relativi alla connessione alla rete;
- autorizzazioni idrauliche o idrogeologiche;
- dimostrazione della disponibilità dell’immobile o dell’area.
Per gli impianti installati in edifici che ospitano attività soggette devono essere controllate separatamente le verifiche di prevenzione incendi per gli impianti fotovoltaici. La classificazione come attività libera sotto il profilo FER non esclude l’eventuale aggiornamento della pratica antincendio.
Come funziona la procedura abilitativa semplificata
La procedura abilitativa semplificata, o PAS, si applica alle fattispecie dell’Allegato B.
A quale amministrazione si presenta
L’amministrazione procedente è il Comune territorialmente competente. Quando il progetto interessa più territori o richiede atti di diverse amministrazioni, devono essere applicate le regole previste per il coordinamento del procedimento.
Che cosa deve contenere
La PAS non consiste in una comunicazione priva di documentazione. In funzione del progetto può richiedere:
- modello unico nazionale;
- progetto e relazione tecnica;
- elaborati grafici;
- dati relativi alla potenza e alla tecnologia;
- descrizione delle opere connesse;
- documentazione sulla disponibilità delle aree;
- soluzione o documentazione di connessione;
- asseverazioni richieste;
- atti di assenso già acquisiti;
- documentazione paesaggistica o ambientale;
- indicazione delle amministrazioni coinvolte.
Quando il progetto rientra nel campo della valutazione di incidenza, la relativa determinazione deve essere acquisita nei casi e secondo la sequenza stabiliti dalla normativa vigente.
Per determinati interventi edilizi soggetti al permesso di costruire, il titolo edilizio deve essere acquisito prima della presentazione della PAS. Non è quindi corretto presumere che la PAS assorba automaticamente ogni adempimento edilizio.
Conferenza di servizi e atti di assenso
Quando sono necessari atti di più amministrazioni, il procedimento può richiedere una conferenza di servizi. L’esito dipende dalla completezza del progetto e dalle determinazioni delle autorità coinvolte.
Il semplice invio della PAS non rende automaticamente realizzabile l’intervento. Un progetto incompleto, privo della disponibilità delle aree o incompatibile con un vincolo non diventa legittimo per effetto della sola presentazione.
Quando il progetto non corrisponde alle fattispecie dell’Allegato B oppure presenta condizioni che richiedono un procedimento diverso, la PAS non può essere conservata per mera scelta del proponente.
Quando serve l’autorizzazione unica
L’autorizzazione unica si applica alle fattispecie dell’Allegato C e agli interventi che, per caratteristiche e complessità, non possono essere realizzati mediante attività libera o PAS.
Non è un semplice permesso di costruire per impianti rinnovabili. È un procedimento destinato a coordinare gli atti necessari alla costruzione e all’esercizio del progetto.
Chi è competente
Per gli interventi della sezione regionale dell’Allegato C, l’istanza è presentata alla Regione territorialmente competente o alla Provincia eventualmente delegata. Per gli interventi di competenza statale, l’amministrazione procedente è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Che cosa può comprendere
In relazione alla fattispecie concreta, il procedimento può coinvolgere:
- autorizzazione energetica;
- titolo edilizio;
- valutazione di impatto ambientale;
- verifica di assoggettabilità;
- valutazione di incidenza;
- autorizzazione paesaggistica;
- nulla osta relativi ai vincoli;
- opere di connessione;
- effetti urbanistici nei casi previsti;
- effetti espropriativi e dichiarazione di pubblica utilità quando applicabili;
- concessioni e ulteriori atti necessari.
Quando il progetto richiede interventi edilizi, il relativo titolo viene acquisito nell’ambito del procedimento secondo quanto previsto dalla disciplina vigente. L’autorizzazione unica deve inoltre essere coordinata con le eventuali procedure ambientali.
Conferenza di servizi
La conferenza di servizi è la sede nella quale vengono raccolte e coordinate le determinazioni delle amministrazioni interessate. Il provvedimento conclusivo concentra gli esiti del procedimento, ma non elimina le singole verifiche tecniche e ambientali.
| Aspetto | PAS | Autorizzazione unica |
|---|---|---|
| Allegato | B | C |
| Amministrazione procedente | Comune | Regione, Provincia delegata o MASE |
| Complessità | Intermedia | Generalmente maggiore |
| Conferenza di servizi | Quando necessaria | Elemento centrale del procedimento |
| Documentazione | Progetto e allegati PAS | Progetto completo e atti integrati |
| Effetti | Abilitazione della fattispecie | Provvedimento unico con effetti più ampi |
Quali verifiche restano necessarie nei tre regimi
Il titolo FER non sostituisce automaticamente ogni altra verifica.
| Ambito | Può restare necessario? |
|---|---|
| Urbanistica ed edilizia | Sì |
| Paesaggio e beni culturali | Sì |
| Valutazioni ambientali | Sì |
| Aree protette e valutazione di incidenza | Sì |
| Strutture e sismica | Sì |
| Prevenzione incendi | Sì |
| Connessione alla rete | Sì |
| Disponibilità delle aree | Sempre da verificare |
| Sicurezza sul lavoro | Sì |
| Opere connesse | Da classificare e coordinare |
Il decreto semplifica i regimi amministrativi nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio. Questi interessi non diventano controlli facoltativi.
Occorre distinguere:
- titolo per realizzare ed esercire l’impianto;
- titolo edilizio eventualmente necessario;
- procedimento ambientale;
- connessione alla rete;
- pratica antincendio;
- disponibilità giuridica delle aree.
Alcuni atti possono essere coordinati o acquisiti nel procedimento principale nei casi previsti. Non devono però essere considerati automaticamente inesistenti.
Aree idonee e procedure semplificate
La disciplina delle aree idonee è stata inserita nel D.Lgs. 190/2024 attraverso le modifiche intervenute tra la fine del 2025 e il 2026.
Il testo individua direttamente alcune categorie di aree idonee e consente alle regioni e alle province autonome di individuarne ulteriori, nel rispetto dei principi nazionali e degli obiettivi di potenza installata.
La collocazione in un’area idonea può produrre effetti semplificativi, soprattutto rispetto ai pareri paesaggistici e ai termini di determinati procedimenti.
Area idonea non significa automaticamente attività libera. Il progetto deve comunque essere classificato negli Allegati A, B o C.
Un intervento compreso nell’Allegato C resta sottoposto ad autorizzazione unica anche quando ricade in un’area idonea, pur potendo beneficiare delle semplificazioni previste.
Devono essere controllati:
- delimitazione effettiva dell’area;
- inclusione dell’intero impianto nell’area idonea quando richiesta;
- presenza di beni culturali o paesaggistici;
- zone di protezione dei siti UNESCO;
- destinazione agricola;
- disciplina regionale;
- eventuali procedure già in corso;
- ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.
Le norme sulle aree idonee sono state oggetto di interventi legislativi e contenziosi. Per un progetto concreto è quindi necessario verificare sia il testo statale vigente sia la normativa regionale applicabile.
Perché bisogna controllare anche la disciplina regionale
Il D.Lgs. 190/2024 aveva assegnato a regioni ed enti locali 180 giorni per l’adeguamento. Durante quella fase continuava a trovare applicazione la disciplina precedente; scaduto il termine, in caso di mancato adeguamento si applica il decreto nazionale.
Le regole territoriali restano comunque rilevanti. Regioni ed enti locali possono, nei limiti stabiliti dalla normativa statale:
- introdurre ulteriori semplificazioni;
- innalzare determinate soglie degli Allegati A e B;
- individuare amministrazioni delegate;
- disciplinare portali e modalità di presentazione;
- regolare aspetti procedurali territoriali;
- individuare ulteriori aree idonee;
- coordinare il procedimento con competenze ambientali e urbanistiche regionali.
Per regioni a statuto speciale e province autonome continuano a valere le rispettive competenze statutarie.
La verifica regionale serve quindi ad accertare:
- se esistano semplificazioni aggiuntive;
- quale ufficio sia competente;
- quale portale debba essere utilizzato;
- quali allegati territoriali siano richiesti;
- se siano state modificate soglie o condizioni nei limiti consentiti.
Modelli unici e trasmissione digitale delle istanze
Il MASE ha adottato con decreto dell’11 dicembre 2025 i modelli unici nazionali per:
- procedura abilitativa semplificata;
- autorizzazione unica.
Il decreto ha previsto che i modelli diventino gli unici modelli nazionali entro 120 giorni dalla propria entrata in vigore e possano essere aggiornati con successivi provvedimenti.
La normativa disciplina inoltre la piattaforma SUER, destinata a fornire guida e assistenza ai proponenti e alle amministrazioni e a interoperare con gli strumenti informatici nazionali, regionali, provinciali e comunali.
Prima della presentazione occorre controllare il canale realmente utilizzato. Finché la piattaforma SUER non risulta operativa per lo specifico procedimento, progetti, istanze e documentazione devono essere trasmessi digitalmente con le modalità indicate dall’amministrazione competente.
Il modello standardizzato non sostituisce la documentazione tecnica. In funzione del progetto continuano a essere necessari:
- relazioni;
- elaborati grafici;
- documentazione sulla disponibilità delle aree;
- dati sulle opere connesse;
- documentazione ambientale;
- atti di assenso;
- asseverazioni;
- documentazione di connessione;
- allegati specialistici.
Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza: che cosa significano
Il decreto qualifica gli interventi compresi nel proprio campo come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, nei limiti e con gli effetti previsti dalla legge.
La qualificazione può incidere sul procedimento, sulla localizzazione e, quando ricorrono le condizioni, sull’acquisizione delle aree necessarie.
Non significa però:
- poter utilizzare liberamente un terreno altrui;
- eliminare il procedimento amministrativo;
- superare automaticamente i vincoli;
- evitare la valutazione ambientale;
- ottenere una compatibilità urbanistica generalizzata;
- iniziare i lavori prima dell’efficacia del titolo;
- rendere irrilevante la classificazione negli allegati.
La pubblica utilità è un effetto giuridico collegato al procedimento. Non costituisce un’autorizzazione preventiva e generalizzata.
Modifiche, potenziamenti, accumuli e opere connesse
Il D.Lgs. 190/2024 non riguarda soltanto i nuovi impianti. Il suo campo comprende anche:
- modifiche;
- potenziamenti e ripotenziamenti;
- rifacimenti totali o parziali;
- ricostruzioni;
- riattivazioni;
- opere connesse;
- infrastrutture indispensabili;
- sistemi di accumulo;
- elettrolizzatori.
Per classificare una modifica devono essere controllati:
- variazione della potenza;
- incremento dell’area occupata;
- spostamento dei componenti;
- cambiamento della tecnologia;
- sostituzione delle macchine;
- modifica della cabina;
- nuove opere di rete;
- nuovi terreni interessati;
- aggiunta di batterie;
- interventi edilizi o strutturali.
Una modifica può seguire un regime differente da quello utilizzato per l’impianto originario. Un impianto autorizzato mediante autorizzazione unica può avere una modifica ricompresa in un regime più semplice quando ricorrono tutte le condizioni dell’allegato applicabile.
Al contrario, un ampliamento che interessa nuove aree, nuovi vincoli o opere di connessione rilevanti può richiedere una procedura più articolata.
Accumuli e opere di connessione non devono essere separati artificialmente dal progetto quando ne costituiscono una parte sostanziale.
Che cosa accade alle procedure già in corso
Il decreto contiene una disciplina transitoria per evitare che ogni procedimento avviato prima del 30 dicembre 2024 debba essere ricominciato.
Le disposizioni precedenti continuano ad applicarsi alle procedure in corso individuate secondo i criteri richiamati dall’Allegato D, fatta salva la possibilità del proponente di optare per il nuovo regime nei casi consentiti.
Per stabilire se una procedura possa essere considerata effettivamente in corso è necessario controllare lo stato formale del procedimento e, in particolare, la verifica di completezza della documentazione prevista dalla disciplina applicabile.
Non sono automaticamente equiparabili a una procedura consolidata:
- una bozza di progetto;
- un preventivo;
- una richiesta preliminare;
- un’istanza incompleta;
- un documento non formalmente presentato;
- una domanda ancora priva della verifica richiesta.
La data del primo documento non basta. Occorre ricostruire data di presentazione, completezza, comunicazioni ricevute, amministrazione competente ed eventuali modifiche successive del progetto.
Cosa controllare prima di scegliere la procedura
- identificare fonte e tecnologia;
- distinguere nuovo impianto, modifica o potenziamento;
- calcolare correttamente la potenza;
- verificare ubicazione e destinazione urbanistica;
- dimostrare la disponibilità delle aree;
- consultare gli Allegati A, B e C vigenti;
- includere opere connesse e infrastrutture indispensabili;
- verificare il progetto di connessione;
- considerare accumuli ed elettrolizzatori;
- controllare se l’area sia idonea;
- verificare la disciplina regionale;
- individuare vincoli culturali e paesaggistici;
- controllare VIA, assoggettabilità e valutazione di incidenza;
- verificare edilizia, strutture e sismica;
- controllare eventuali obblighi antincendio;
- individuare amministrazione, portale e modello;
- rendere coerenti tutti gli elaborati.
Nella progettazione e realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, il regime amministrativo dovrebbe essere individuato prima di definire in modo irreversibile layout, opere e tempi. Una classificazione tardiva può obbligare a modificare il progetto o a ripresentare parte della documentazione.
Quando il progetto non corrisponde chiaramente a una voce degli allegati, interessa più territori o presenta vincoli e procedimenti sovrapposti, la procedura non dovrebbe essere scelta per semplice analogia.
Errori frequenti nella classificazione degli impianti FER
- scegliere la procedura soltanto in base alla potenza;
- considerare ogni impianto su edificio attività libera;
- consultare allegati non aggiornati;
- confondere PAS e semplice comunicazione;
- trattare l’autorizzazione unica come un permesso edilizio;
- non includere accumuli e opere di connessione;
- frazionare artificialmente il progetto;
- presumere la disponibilità delle aree;
- considerare ogni area idonea automaticamente libera;
- ignorare vincoli e valutazioni ambientali;
- non controllare la disciplina regionale;
- ritenere sufficiente il solo modello nazionale;
- confondere titolo FER e pratica antincendio;
- applicare il vecchio regime a una procedura non realmente in corso;
- modificare il progetto dopo il deposito senza verificarne gli effetti sul titolo.
Domande frequenti sulle procedure autorizzative degli impianti FER
Quali sono i regimi amministrativi previsti dal D.Lgs. 190/2024?
I regimi principali sono attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. Le relative fattispecie sono indicate negli Allegati A, B e C del decreto.
Come si stabilisce se un impianto rientra in attività libera?
Occorre verificare che il progetto corrisponda integralmente a una fattispecie dell’Allegato A, comprese tecnologia, potenza, ubicazione, tipo di intervento e condizioni previste.
Attività libera significa che non serve alcun adempimento?
No. L’attività libera esclude lo specifico titolo FER, ma possono restare necessari adempimenti edilizi, paesaggistici, ambientali, strutturali, antincendio e relativi alla connessione.
A quale amministrazione si presenta la PAS?
La PAS si presenta al Comune territorialmente competente, utilizzando il modello e il canale digitale applicabili al momento della presentazione.
Quando occorre l’autorizzazione unica?
Occorre per le fattispecie dell’Allegato C e per gli interventi che non possono essere realizzati in attività libera o mediante PAS. La competenza può essere regionale o statale.
Essere in un’area idonea rende l’impianto automaticamente libero?
No. L’ubicazione in area idonea può determinare semplificazioni, ma il progetto deve comunque essere classificato negli Allegati A, B o C.
Le regioni possono modificare le soglie?
Possono introdurre ulteriori semplificazioni e innalzare determinate soglie degli Allegati A e B nei limiti previsti dal decreto.
Il titolo FER sostituisce la pratica antincendio?
No. Titolo FER e prevenzione incendi sono procedimenti distinti. La pratica antincendio deve essere verificata separatamente quando l’impianto interessa un’attività soggetta.
Le procedure iniziate prima del 30 dicembre 2024 seguono sempre le vecchie regole?
No. Devono ricorrere le condizioni previste per considerare il procedimento effettivamente in corso. Occorre verificare lo stato formale e la completezza della documentazione, fatta salva l’eventuale opzione consentita per il nuovo regime.
Fonti ufficiali e data di verifica
Contenuto verificato il 16 luglio 2026. Allegati, soglie, aree idonee, modelli, canali digitali e discipline regionali possono essere modificati. Per un progetto concreto devono essere consultati il testo vigente e le istruzioni dell’amministrazione competente.
- Normattiva — D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, testo vigente
- Gazzetta Ufficiale — Testo originario del D.Lgs. 190/2024
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178
- Gazzetta Ufficiale — Legge 15 gennaio 2026, n. 4, sulle aree idonee
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 21/2026, convertito dalla legge 49/2026
- MASE — Modelli unici per PAS e autorizzazione unica
