Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili. Avvio della piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili. Avvio della piattaforma dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro
In data 25 giugno 2025, con Decreto del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 43, sono state stabilite le modalità di ostensione della patente a crediti prevista dal D.M. 18/09/2024 n. 132 ai soggetti indicati dalla medesima disposizione.
Il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a partire dal 10 luglio 2025, fornisce le seguenti informazioni:
– Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese
– Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo
– Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);
– Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale
– Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
– Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione
I soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente sono:
– Titolari della patente o loro delegati
– Pubbliche amministrazioni
– RLS
– Organismi Paritetici
– Responsabile dei lavori
– Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
– Soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I soggetti interessati e abilitati possono accedere alla piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al link https://servizi.ispettorato.gov.it/ tramite SPID o CIE, per consultare i dati messi a disposizione nei limiti previsti dall’art. 6 del D.D. 43.
Si rammenta che la patente con punteggio inferiore a 15 punti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, salvo il completamento delle opere relative a un appalto o subappalto in corso di esecuzione, a condizione che i
lavori già effettuati superino il 30% del valore del contratto.
Ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 81/2008, la mancata verifica della patente comporta per il committente o il responsabile dei lavori una sanzione amministrativa pecuniaria,
dell’importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.