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Impianti all’interno degli edifici: modifiche al D.M. 37/2008

Impianti all’interno degli edifici: modifiche al D.M. 37/2008

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025 il Decreto n. 130 del 17 luglio 2025, intitolato “Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, entrato in vigore il 2 ottobre 2025.

Il nuovo decreto integra il precedente D.M. n. 192 del 29 settembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2022), che aveva introdotto nel campo di applicazione anche le infrastrutture fisiche multiservizio passive per i nuovi edifici, oltre a nuove definizioni e criteri relativi a tali impianti.


Principali novità

Il responsabile tecnico dell’impresa abilitata per gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica e per gli altri impianti indicati all’art. 1, comma 2, lettera b) del D.M. 37/2008, deve ora coordinarsi con il progettista edile per integrare nel progetto dell’edificio tutte le componenti dell’infrastruttura fisica multiservizi passiva, nonché gli accessi necessari alla realizzazione degli interventi previsti, come disposto dall’art. 135-bis del D.P.R. 380/2001.


Attestazione di predisposizione alla banda ultra larga

Al termine dei lavori, su richiesta del soggetto titolare del permesso di costruire o di altro interessato, il responsabile tecnico dell’impresa deve rilasciare un’apposita attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”.

Tale attestazione, conforme alle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, deve essere accompagnata da un’etichetta identificativa e dagli allegati tecnici che descrivono le caratteristiche degli accessi e dell’infrastruttura installata.


Comunicazione al SINFI

Il responsabile tecnico, su istanza del privato, deve inoltre comunicare i dati dell’edificio infrastrutturato al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), in conformità all’art. 135-bis, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001.


Nuova denominazione del decreto

Il titolo del decreto è stato aggiornato come segue:

“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Superbonus ed ecobonus

Superbonus ed ecobonus

Viene prorogato per tutto l’anno 2026 l’attuale regime che prevede un’aliquota potenziata al 50% per le abitazioni principali ed una del 36% per le altre.

Pertanto:

Ecobonus 

  • aliquota al 50% per le unita immobiliari destinate ad abitazione principale;
  • aliquota del 36% (anziché 30%) applicabile per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al punto precedente anche per le spese sostenute nel 2026;
  • inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).
  • la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027

Bonus ristrutturazioni

  • viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare se destinata ad abitazione principale;
  • dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
  • aliquota del 36% (anziché 30%) applicabile per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al punto precedente anche per le spese sostenute nel 2026;
  • inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).

Impianti fotovoltaici nelle attivita’ soggette al controllo vv.f.

Impianti fotovoltaici nelle attivita’ soggette al controllo vv.f.
Cambiano le regole

In data 1° settembre 2025, con circolare protocollo D.C.PREV. 14030 è stata trasmessa dal Ministero dell’Interno la “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione degli impianti fotovoltaici”.
La circolare aggiorna la guida tecnica fino ad oggi in vigore, ovvero la D.C. PREV. 1324 del 7 febbraio 2012.
Come anche la precedente versione, il Ministero chiarisce che questo documento costituisce uno strumento di indirizzo, non limitativo delle scelte progettuali, e individua soluzioni utili al perseguimento degli obiettivi di sicurezza.
L’installazione di un impianto fotovoltaico, si dice chiaramente, è sempre una modifica rilevante delle precedenti condizioni di sicurezza. Qualora si applichi integralmente la già menzionata circolare, si può rientrare, salvo ulteriori valutazioni del rischio incendio, nella agevole condizione di non aggravio del rischio, che prevede procedure semplificate (presentazione di SCIA) rispetto al caso di aggravio del rischio, che richiede, invece, un nuovo esame progetto, come previsto all’art. 3 D.P.R. 151/2011.
Con la nuova circolare è stato chiarito e ampliato il campo di applicazione e sono state specificate le esclusioni. In generale, sono state chiaramente definite le aree che sono soggette all’applicazione delle regole e stabilite le tipologie di impianti fotovoltaici, integrati (BIPV) o applicati (BAPV).
Nella circolare si considerano rischi non già precedentemente approfonditi, quali l’aerazione dei locali oggetto di installazione di inverter, la distanza tra gli stessi, la resistenza al fuoco dei locali che contengono apparecchiature dell’impianto.

Anche per quanto riguarda la reazione al fuoco e resistenza al fuoco delle strutture che sostengono i componenti dell’impianto fotovoltaico (moduli o inverter), sono state richieste specifiche caratteristiche, al fine di evitare la propagazione di un eventuale incendio.
Sono state definite le condizioni di posa dei pannelli fotovoltaici, tenendo conto delle necessarie vie di fuga, delle zone di rispetto per evitare la propagazione degli incendi, anche nel caso di installazione in facciata, specificando nel dettaglio le distanze da aperture e chiedendo l’applicazione di setti di separazione che impediscano la propagazione degli incendi verso l’alto.
Con la circolare, è specificato che anche la manutenzione e le verifiche periodiche degli impianti fotovoltaici dovranno essere riportate nel registro dei controlli antincendio.
Con nota prot. D.C.PREV. 14668 del 10 settembre 2025, il Ministero ha chiarito che tutti gli impianti già installati, oppure quelli con pratiche edilizie o di prevenzione incendi già presentate, oppure con progetti o contratti già completati o formalizzati, possono non essere soggetti all’applicazione della circolare 14030, ma sono soggetti alla disciplina precedente.

Responsabilità del Direttore dei Lavori

Responsabilità del Direttore dei Lavori: cosa dice la giurisprudenza e dove si fermano i suoi obblighi

Il ruolo del Direttore dei Lavori (DL) è fondamentale in ogni intervento edilizio: non si tratta di una figura meramente formale, ma di un professionista chiamato a garantire che l’opera sia eseguita correttamente, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni progettuali e delle regole dell’arte. Proprio per questo, la sua responsabilità può essere molto ampia, fino a diventare solidale con quella dell’impresa esecutrice in caso di difetti o vizi costruttivi.

Negli ultimi mesi diverse sentenze – tra cui quelle dei Tribunali di Civitavecchia, Napoli e Cagliari – hanno ribadito un principio chiaro: il Direttore dei Lavori risponde in solido con l’impresa quando omissioni nella vigilanza, errori progettuali o mancate segnalazioni concorrono alla formazione di difetti, come ad esempio infiltrazioni causate da cattiva impermeabilizzazione.

Obblighi di vigilanza e controllo continuo

Secondo i giudici, il DL non può limitarsi a controlli saltuari o a un ruolo di semplice supervisione burocratica. Ha invece l’obbligo di svolgere un’attività attiva, costante e documentata in tutte le fasi del cantiere, intervenendo tempestivamente in caso di difformità, errori esecutivi o utilizzo di materiali non conformi.

La mancata vigilanza può costituire concorso di colpa con l’impresa e portare alla condanna al risarcimento dei danni insieme ad essa. Inoltre, il DL deve dimostrare di aver dato indicazioni, sollecitato interventi correttivi o segnalato tempestivamente le problematiche rilevate.

I limiti della responsabilità del Direttore dei Lavori

Tuttavia, la responsabilità del DL non è illimitata né automatica. La giurisprudenza più recente, compresa la Cassazione (sent. n. 19502/2025), ha chiarito che per attribuirgli responsabilità è necessario provare che abbia effettivamente violato i propri doveri professionali e che tale violazione abbia avuto un ruolo determinante nel danno.

Se l’impresa agisce autonomamente e senza informare il direttore, oppure se i difetti derivano da eventi imprevedibili o inevitabili, il professionista non può essere ritenuto corresponsabile. Allo stesso modo, quando dimostra di aver esercitato un controllo diligente e di aver segnalato tempestivamente i problemi, la sua posizione può essere esclusa dalla responsabilità.

Buone pratiche per tutelarsi

Per evitare contestazioni e ridurre il rischio di responsabilità, è fondamentale che il DL:

  • mantenga documentazione completa di sopralluoghi, ordini di servizio e controlli effettuati;

  • verifichi con attenzione materiali e modalità di posa, non limitandosi alle dichiarazioni dell’impresa;

  • intervenga immediatamente con ordini scritti in caso di difformità o errori gravi;

  • segnali al committente ogni problematica rilevata, anche se apparentemente di poco conto.


Conclusioni

La figura del Direttore dei Lavori resta centrale per la qualità e la sicurezza delle costruzioni. Le recenti sentenze confermano che la sua responsabilità va oltre il semplice controllo formale, richiedendo un ruolo attivo e costante. Allo stesso tempo, la giurisprudenza delimita chiaramente il perimetro di questa responsabilità, escludendola nei casi in cui il professionista dimostri di aver agito con diligenza e competenza.

In un contesto normativo sempre più attento alla qualità dell’edilizia, conoscere i propri doveri – e i propri limiti – è oggi essenziale per ogni professionista del settore.

Nuovo Testo Unico Edilizia

Nuovo Testo Unico Edilizia: verso una riforma profonda tra semplificazioni, sanatorie e digitalizzazione

Il percorso di riforma del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) entra nel vivo: nelle prossime settimane il Consiglio dei Ministri esaminerà un disegno di legge delega che punta a riscrivere in modo organico l’intera normativa in materia di edilizia e urbanistica.

L’obiettivo è duplice: da un lato semplificare le procedure e ridurre la burocrazia, dall’altro definire regole chiare e uniformi per la gestione degli interventi edilizi, delle sanatorie e della regolarizzazione degli abusi.

Titoli edilizi più chiari e sportello unico

Il nuovo impianto normativo prevede una razionalizzazione dei titoli abilitativi, con la riduzione a tre strumenti principali:

  • CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata),

  • SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività),

  • Permesso di costruire.

Ogni titolo avrà procedure e tempi ben definiti, così da garantire certezza nei procedimenti e ridurre il contenzioso. Sarà inoltre introdotto uno sportello unico digitale presso il quale cittadini e professionisti potranno gestire tutte le pratiche (domande, dichiarazioni, comunicazioni e autorizzazioni), semplificando il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Stato legittimo dell’immobile e doppia conformità

Una delle novità più rilevanti riguarda la semplificazione della verifica dello stato legittimo degli immobili. La riforma punta a stabilire criteri e documenti chiari per attestare la regolarità urbanistica e catastale di un edificio, anche sulla base del titolo abilitativo più recente (incluso quello formato per silenzio-assenso).

Prevista inoltre una revisione del principio di doppia conformità, attualmente uno degli ostacoli principali alla sanatoria: non sarà più necessario dimostrare la conformità dell’intervento sia al momento della realizzazione sia alla data della domanda, facilitando così la regolarizzazione di molte situazioni irregolari.

Sanatorie e abusi edilizi: regole più semplici e criteri uniformi

Grande attenzione sarà dedicata alle procedure di sanatoria, con l’introduzione di criteri proporzionati e graduati in base alla gravità della difformità e alla definizione di tolleranze edilizie più chiare.

Sarà fissata una data certa per la definizione delle domande pendenti legate ai tre condoni del 1985, 1994 e 2003 e verranno stabilite le condizioni per poter accedere a agevolazioni fiscali e bonus edilizi in presenza di irregolarità sanate.

Una novità significativa riguarda la regolarizzazione degli abusi commessi prima del 1° settembre 1967, che sarà notevolmente semplificata per allineare la commerciabilità degli immobili alla loro regolarità edilizia.

LEP e standard tecnici: criteri unificati in tutta Italia

La riforma introduce anche i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) in materia edilizia: standard tecnici minimi che riguarderanno risparmio energetico, sicurezza, accessibilità, cambi di destinazione d’uso e costruzioni in zone sismiche.

Questi parametri, uniformi su tutto il territorio nazionale, saranno il nuovo riferimento per progettisti, amministrazioni e cittadini.

Digitalizzazione e fascicolo del fabbricato

Altro pilastro della riforma è la digitalizzazione. Saranno integrate e rese interoperabili le banche dati pubbliche e verrà avviata la creazione di un fascicolo digitale del fabbricato, uno strumento che raccoglierà tutta la storia di un immobile (interventi, manutenzioni, modifiche e titoli edilizi), utile sia per i proprietari che per le amministrazioni.

Rigenerazione urbana e incentivi

Il disegno di legge prevede inoltre misure per favorire la rigenerazione urbana: saranno introdotte deroghe ai limiti ordinari di altezza, distanza e densità e le regioni potranno riconoscere premialità edilizie per interventi che migliorano la qualità architettonica e paesaggistica o che eliminano situazioni di degrado.

Abusi e bonus casa: quando si possono conservare

Infine, il nuovo Testo Unico conferma che gli abusi edilizi integralmente sanati potranno accedere a bonus e agevolazioni fiscali, mentre non sarà possibile ottenere incentivi in presenza di opere abusive non regolarizzabili.


Verso un’edilizia più semplice e trasparente

Il progetto di riforma del Testo Unico Edilizia segna un passaggio decisivo verso una normativa più chiara, moderna e digitale, capace di garantire certezze a cittadini, professionisti e imprese.

Se approvato, il nuovo quadro legislativo consentirà di ridurre i tempi delle pratiche, semplificare le sanatorie e migliorare la qualità del costruito, accompagnando l’Italia verso un modello edilizio più efficiente e sostenibile.

scarica la proposta di legge

 

Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili. Avvio della piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili. Avvio della piattaforma dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro
In data 25 giugno 2025, con Decreto del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 43, sono state stabilite le modalità di ostensione della patente a crediti prevista dal D.M. 18/09/2024 n. 132 ai soggetti indicati dalla medesima disposizione.
Il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a partire dal 10 luglio 2025, fornisce le seguenti informazioni:

–                          Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese

–                           Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo

–                          Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);

–                           Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale

–                           Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);

–                           Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione

I soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente sono:

–                           Titolari della patente o loro delegati

–                           Pubbliche amministrazioni

–                           RLS

–                           Organismi Paritetici

–                           Responsabile dei lavori

–                           Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

–                          Soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I soggetti interessati e abilitati possono accedere alla piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al link https://servizi.ispettorato.gov.it/ tramite SPID o CIE, per consultare i dati messi a disposizione nei limiti previsti dall’art. 6 del D.D. 43.
Si rammenta che la patente con punteggio inferiore a 15 punti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, salvo il completamento delle opere relative a un appalto o subappalto in corso di esecuzione, a condizione che i
lavori già effettuati superino il 30% del valore del contratto.

Ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 81/2008, la mancata verifica della patente comporta per il committente o il responsabile dei lavori una sanzione amministrativa pecuniaria,
dell’importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.

Sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro

Sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro
Nuovo accordo stato regioni
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo Stato Regioni e Province autonome 17 Aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del

2008. (Rep. atti n. 59/CSR).”
L’Accordo aggiorna e accorpa i precedenti accordi del 2006, 2011 e 2012 relativi alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il nuovo Accordo regolamenta l’organizzazione dei corsi, le metodologie di erogazione, i corsi in videoconferenza, in e-learning e modalità mista, la redazione dei verbali delle verifiche finali, la predisposizione del fascicolo del corso, l’organizzazione del progetto formativo, la verifica dell’apprendimento, la valutazione del gradimento, la verifica
dell’efficacia formativa, la validità dei corsi.
Per dodici mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo possono essere ancora erogati corsi basati sulle base dei precedenti accordi.

Il nuovo documento riguarda i corsi di formazione per datori di lavoro, RSPP e ASPP, dirigenti, preposti, lavoratori, luoghi confinati e/o sospetti di inquinamento, utilizzo di attrezzature specifiche.

Sono individuati i soggetti formatori sia istituzionali che accreditati e sono stabiliti i requisiti che devono avere i docenti.

L’Accordo riguarda sia i corsi di formazione che i corsi di aggiornamento.

La formazione dei lavoratori è una forma essenziale di prevenzione dai rischi nei luoghi di lavoro, obbligo previsto dal D. Lgs. 81/08 e altre norme specialistiche, fondamentale per ridurre infortuni e malattie professionali.

 

I datori di lavoro hanno l’obbligo organizzare i corsi ed i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare alla formazione prevista.

L’amministratore di condominio, qualora datore di lavoro, dovrà aggiornare la formazione secondo il nuovo Accordo. Per l’esecuzione dei lavori nei condomìni, coinvolgendo imprese, lavoratori e professionisti, dovrà, direttamente o tramite figure specificamente incaricate, controllare che i lavoratori siano in regola, anche per la formazione obbligatoria.

SUPERBONUS: recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

SUPERBONUS: recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Si riportano di seguito alcuni recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in riposta ad interpelli:

•  Cessioni di fabbricati acquistati con “sismabonus acquisti” – applicazione della Plusvalenza: con l’interpello n. 137 del 20 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un’unità immobiliare sia stata acquistata fruendo del “sismabonus acquisti” nella versione superbonus, la successiva rivendita non fa scattare il presupposto impositivo ai fini del calcolo della plusvalenza (ex art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR). Infatti detta plusvalenza si calcola conriferimento alla “prima cessione” degli immobili che sono stati interessati dagli interventi agevolati con superbonus (a prescindere da chi ha eseguito gli interventi, cedente o altri aventi diritto), che nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche fruendo del sismabonus acquisti, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, coincide con quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi. Rimane fermo che, in caso di
compravendita infraquinquennale degli immobili acquistati dall’impresa di costruzione fruendo del “super sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, la relativa plusvalenza è imponibile ai sensi dello “storico”
presupposto imponibile di cui alla precedente lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR. Si può, pertanto, riepilogare la seguente situazione:
•  se la vendita avviene direttamente dopo l’esecuzione dei lavori, la plusvalenza è imponibile;
•  se la vendita riguarda un immobile acquistato da un’impresa che ha già eseguito i lavori, la tassazione non si applica;
•  in caso di rivendita entro cinque anni dall’acquisto, e se l’immobile non è stato
adibito a abitazione principale, la cessione può comunque generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR.

•  Utilizzo credito di imposta in attesa di accettazione: con l’interpello n. 130/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti da
interventi “edilizi” per i quali si è optato per la relativa cessione (ex art. 121 del DL 34/2020) che risultano ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all’originario beneficiario della detrazione. Nel caso di
spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto al superbonus, per le quali si è optato per la cessione, quindi, i relativi crediti d’imposta non possono essere fruiti nella dSUPERBONUS: recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Si riportano di seguito alcuni recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in riposta ad interpelli:

•  Cessioni di fabbricati acquistati con “sismabonus acquisti” – applicazione della Plusvalenza: con l’interpello n. 137 del 20 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un’unità immobiliare sia stata acquistata fruendo del “sismabonus acquisti” nella versione superbonus, la successiva
rivendita non fa scattare il presupposto impositivo ai fini del calcolo della plusvalenza (ex art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR). Infatti detta plusvalenza si calcola con
riferimento alla “prima cessione” degli immobili che sono stati interessati dagli interventi agevolati con superbonus (a prescindere da chi ha eseguito gli interventi, cedente o altri aventi diritto), che nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche fruendo del sismabonus acquisti, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, coincide con quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi. Rimane fermo che, in caso di
compravendita infraquinquennale degli immobili acquistati dall’impresa di costruzione fruendo del “super sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, la relativa plusvalenza è imponibile ai sensi dello “storico” presupposto imponibile di cui alla precedente lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR. Si può, pertanto, riepilogare la seguente situazione:
•  se la vendita avviene direttamente dopo l’esecuzione dei lavori, la plusvalenza è imponibile;
•  se la vendita riguarda un immobile acquistato da un’impresa che ha già eseguito i lavori, la tassazione non si applica;
•  in caso di rivendita entro cinque anni dall’acquisto, e se l’immobile non è stato
adibito a abitazione principale, la cessione può comunque generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR.

•  Utilizzo credito di imposta in attesa di accettazione: con l’interpello n. 130/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti da
interventi “edilizi” per i quali si è optato per la relativa cessione (ex art. 121 del DL 34/2020) che risultano ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all’originario beneficiario della detrazione. Nel caso di spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto al superbonus, per le quali si è optato per la cessione, quindi, i relativi crediti d’imposta non possono essere fruiti nella dichiarazione dei redditi dal committente (beneficiario dell’agevolazione) fino a quando non vengono rifiutati dal cessionario.

•  Superbonus 2022 e ripartizione in 10 anni: la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e non si può ricorrere a questi fini all’istituto della dichiarazione integrativa.
Dichiarazione dei redditi dal committente (beneficiario dell’agevolazione) fino a quando non vengono rifiutati dal cessionario.

•  Superbonus 2022 e ripartizione in 10 anni: la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e non si può ricorrere a questi fini all’istituto della dichiarazione integrativa.

Bonus casa 2025 chiarimento dell’agenzia delle entrate

📌 Bonus ristrutturazioni 50 % — Cos’è e come funziona nel 2025

📅 Durata e destinatari
• Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, il bonus prevede una detrazione IRPEF del 50 % su un massimo di 96.000 € per unità abitativa, ma solo se l’immobile è destinato a prima casa .
• Per le seconde case o altri immobili, la detrazione scende al 36 %, mantenendo sempre il limite di spesa a 96.000 € .

💡 Interventi inclusi

Sono coperti:
• Ristrutturazioni edilizie (manutenzione straordinaria, restauro conservativo, etc.)
• Miglioramenti energetici (ma non caldaie a combustibili fossili)
• Consolidamento strutturale, rifacimento tetti, impianti, coibentazioni, e molto altro .

🧭 Come usufruirne
• La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo .
• Occorre conservare accuratamente fatture, pagamenti (bonifici parlanti) e altra documentazione (visto di conformità, APE dove richiesto) .

🚫 Cosa è stato eliminato
• Il bonus non copre più caldaie a combustibili fossili, in conformità con la normativa UE e il Green Deal .
• Non si applica più sul reddito imponibile complessivo oltre certi limiti e per famiglie con ISEE elevato nei bonus “plafond” (educazione, ecc.) .
• Il Bonus Verde è stato cancellato.

🔧 Altre agevolazioni collegate
• Ecobonus e Sismabonus: per la prima casa restano al 50 % nel 2025 e poi scendono al 36 % (prima casa) e al 30 % (altri immobili) per il 2026‑27 .
• Bonus Mobili: confermato al 50 % fino a 5.000 € per acquisto di mobili o grandi elettrodomestici legati a una ristrutturazione .
• Superbonus (65 %): ancora attivo nel 2025 ma solo per cantieri avviati entro il 15 ottobre 2024; nuove iniziative non sono più ammissibili .

📜 Riferimento normativo ufficiale

Il testo della legge di bilancio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Legge n. 207/2024). Trova le disposizioni sui bonus edilizi (Bonus Casa, Ecobonus, Sismabonus, etc.) nei commi 54‑56 .

🔄 Riformulazione completa

Bonus Ristrutturazioni 2025: per i lavori sulla prima casa, viene riconosciuto un rimborso IRPEF pari al 50 % delle spese sostenute, sino a un massimo di 96.000 €, ripartito in dieci rate annuali. Per interventi su seconde case o immobili diversi, l’agevolazione scende al 36 %, mantenendo lo stesso plafond.

L’agevolazione si applica su opere di ristrutturazione edilizia e di manutenzione, inclusi coibentazione, rifacimento coperture, consolidamento e impianti, purché non riguardino caldaie a combustibili fossili (escluse per recepimento UE).

Non è più previsto il Bonus Verde, mentre per mobili e grandi elettrodomestici collegati ai lavori, è confermato un incentivo al 50 %, fino a 5.000 € ripartiti sempre in 10 anni. Gli Ecobonus e Sismabonus per la prima casa restano al 50 % nel 2025 e caleranno al 36 % (prima casa) o 30 % (altri immobili) per il biennio successivo.

Infine, il Superbonus al 65 % resta attivo, ma solo per i cantieri avviati entro il 15 ottobre 2024, con possibilità di completamento anche nel 2025.

Transizione verde: il Piano Sociale per il Clima introduce nuovi aiuti per l’efficienza energetica

Piano Sociale per il Clima: nuove misure per l’efficienza energetica

04/06/2025 – L’Italia sta definendo il Piano Sociale per il Clima, con proposte per migliorare l’efficienza energetica di edifici pubblici, privati e delle microimprese. Il piano sarà finanziato dal Fondo Sociale per il Clima, istituito dall’Unione Europea per supportare i cittadini nella transizione energetica, in vista dell’introduzione del sistema ETS2 (2027–2032).

Il Ministero dell’Ambiente ha avviato una consultazione pubblica (aperta fino al 15 giugno), articolata in 12 schede di intervento. La versione definitiva sarà inviata all’UE entro il 30 giugno 2025.


Misure previste dal Piano

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Tutor per l’energia e contrasto alla povertà energetica

Dal 2026 verrà avviato un servizio di consulenza energetica gratuita, con sportelli in ogni provincia entro il 2027. Gli operatori aiuteranno famiglie e imprese vulnerabili a ridurre i consumi. Costo stimato: 353.100 €/anno per provincia.

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Efficientamento dell’edilizia pubblica

Previsto il retrofitting energetico degli edifici ERP in classe F e G, dotati di impianti centralizzati o autonomi. Il piano, con un budget di 2,1 miliardi di euro (2027–2032), finanzierà:

  • isolamento termico,

  • infissi,

  • schermature solari,

  • building automation,

  • impianti fotovoltaici e solari termici,

  • climatizzazione invernale da fonti rinnovabili o teleriscaldamento.

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Efficientamento dell’edilizia privata

Contributi a fondo perduto al 100% per famiglie con ISEE ≤ 20.000 €, per immobili in classe F o G. Gli interventi dovranno migliorare l’efficienza energetica di almeno il 30%. Budget stimato: 300 milioni €/anno.

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Efficientamento per microimprese

Finanziamenti integrali per immobili di microimprese con spese energetiche ≥ 3% del fatturato medio triennale. Accesso tramite procedura competitiva. Priorità a immobili in classe F/G e non già beneficiari di altri incentivi. Budget: 115 milioni €/anno.

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Reddito energetico per impianti fotovoltaici

Incentivo al 100% per impianti fotovoltaici domestici (2–6 kW) con sistemi di accumulo e pompa di calore per riscaldamento e ACS. Destinatari: famiglie con ISEE ≤ 15.000 €, o ≤ 30.000 € con almeno 4 figli. Budget: 75 milioni €/anno, per un totale di 450 milioni €.


Quadro normativo

Il piano si inserisce nel contesto del Regolamento UE 2023/955, che ha istituito il Fondo Sociale per il Clima. Le misure puntano a ridurre l’impatto economico del nuovo sistema ETS2 e a garantire inclusione e sostenibilità nella transizione verde.