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SUPERBONUS: recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

SUPERBONUS: recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Si riportano di seguito alcuni recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in riposta ad interpelli:

•  Cessioni di fabbricati acquistati con “sismabonus acquisti” – applicazione della Plusvalenza: con l’interpello n. 137 del 20 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un’unità immobiliare sia stata acquistata fruendo del “sismabonus acquisti” nella versione superbonus, la successiva rivendita non fa scattare il presupposto impositivo ai fini del calcolo della plusvalenza (ex art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR). Infatti detta plusvalenza si calcola conriferimento alla “prima cessione” degli immobili che sono stati interessati dagli interventi agevolati con superbonus (a prescindere da chi ha eseguito gli interventi, cedente o altri aventi diritto), che nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche fruendo del sismabonus acquisti, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, coincide con quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi. Rimane fermo che, in caso di
compravendita infraquinquennale degli immobili acquistati dall’impresa di costruzione fruendo del “super sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, la relativa plusvalenza è imponibile ai sensi dello “storico”
presupposto imponibile di cui alla precedente lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR. Si può, pertanto, riepilogare la seguente situazione:
•  se la vendita avviene direttamente dopo l’esecuzione dei lavori, la plusvalenza è imponibile;
•  se la vendita riguarda un immobile acquistato da un’impresa che ha già eseguito i lavori, la tassazione non si applica;
•  in caso di rivendita entro cinque anni dall’acquisto, e se l’immobile non è stato
adibito a abitazione principale, la cessione può comunque generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR.

•  Utilizzo credito di imposta in attesa di accettazione: con l’interpello n. 130/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti da
interventi “edilizi” per i quali si è optato per la relativa cessione (ex art. 121 del DL 34/2020) che risultano ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all’originario beneficiario della detrazione. Nel caso di
spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto al superbonus, per le quali si è optato per la cessione, quindi, i relativi crediti d’imposta non possono essere fruiti nella dSUPERBONUS: recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Si riportano di seguito alcuni recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in riposta ad interpelli:

•  Cessioni di fabbricati acquistati con “sismabonus acquisti” – applicazione della Plusvalenza: con l’interpello n. 137 del 20 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un’unità immobiliare sia stata acquistata fruendo del “sismabonus acquisti” nella versione superbonus, la successiva
rivendita non fa scattare il presupposto impositivo ai fini del calcolo della plusvalenza (ex art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR). Infatti detta plusvalenza si calcola con
riferimento alla “prima cessione” degli immobili che sono stati interessati dagli interventi agevolati con superbonus (a prescindere da chi ha eseguito gli interventi, cedente o altri aventi diritto), che nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche fruendo del sismabonus acquisti, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, coincide con quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi. Rimane fermo che, in caso di
compravendita infraquinquennale degli immobili acquistati dall’impresa di costruzione fruendo del “super sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, la relativa plusvalenza è imponibile ai sensi dello “storico” presupposto imponibile di cui alla precedente lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR. Si può, pertanto, riepilogare la seguente situazione:
•  se la vendita avviene direttamente dopo l’esecuzione dei lavori, la plusvalenza è imponibile;
•  se la vendita riguarda un immobile acquistato da un’impresa che ha già eseguito i lavori, la tassazione non si applica;
•  in caso di rivendita entro cinque anni dall’acquisto, e se l’immobile non è stato
adibito a abitazione principale, la cessione può comunque generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR.

•  Utilizzo credito di imposta in attesa di accettazione: con l’interpello n. 130/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti da
interventi “edilizi” per i quali si è optato per la relativa cessione (ex art. 121 del DL 34/2020) che risultano ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all’originario beneficiario della detrazione. Nel caso di spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto al superbonus, per le quali si è optato per la cessione, quindi, i relativi crediti d’imposta non possono essere fruiti nella dichiarazione dei redditi dal committente (beneficiario dell’agevolazione) fino a quando non vengono rifiutati dal cessionario.

•  Superbonus 2022 e ripartizione in 10 anni: la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e non si può ricorrere a questi fini all’istituto della dichiarazione integrativa.
Dichiarazione dei redditi dal committente (beneficiario dell’agevolazione) fino a quando non vengono rifiutati dal cessionario.

•  Superbonus 2022 e ripartizione in 10 anni: la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e non si può ricorrere a questi fini all’istituto della dichiarazione integrativa.