Sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro
Sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro
Nuovo accordo stato regioni
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo Stato Regioni e Province autonome 17 Aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del
2008. (Rep. atti n. 59/CSR).”
L’Accordo aggiorna e accorpa i precedenti accordi del 2006, 2011 e 2012 relativi alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il nuovo Accordo regolamenta l’organizzazione dei corsi, le metodologie di erogazione, i corsi in videoconferenza, in e-learning e modalità mista, la redazione dei verbali delle verifiche finali, la predisposizione del fascicolo del corso, l’organizzazione del progetto formativo, la verifica dell’apprendimento, la valutazione del gradimento, la verifica
dell’efficacia formativa, la validità dei corsi.
Per dodici mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo possono essere ancora erogati corsi basati sulle base dei precedenti accordi.
Il nuovo documento riguarda i corsi di formazione per datori di lavoro, RSPP e ASPP, dirigenti, preposti, lavoratori, luoghi confinati e/o sospetti di inquinamento, utilizzo di attrezzature specifiche.
Sono individuati i soggetti formatori sia istituzionali che accreditati e sono stabiliti i requisiti che devono avere i docenti.
L’Accordo riguarda sia i corsi di formazione che i corsi di aggiornamento.
La formazione dei lavoratori è una forma essenziale di prevenzione dai rischi nei luoghi di lavoro, obbligo previsto dal D. Lgs. 81/08 e altre norme specialistiche, fondamentale per ridurre infortuni e malattie professionali.
I datori di lavoro hanno l’obbligo organizzare i corsi ed i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare alla formazione prevista.
L’amministratore di condominio, qualora datore di lavoro, dovrà aggiornare la formazione secondo il nuovo Accordo. Per l’esecuzione dei lavori nei condomìni, coinvolgendo imprese, lavoratori e professionisti, dovrà, direttamente o tramite figure specificamente incaricate, controllare che i lavoratori siano in regola, anche per la formazione obbligatoria.