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Responsabilità del Direttore dei Lavori

Responsabilità del Direttore dei Lavori: cosa dice la giurisprudenza e dove si fermano i suoi obblighi

Il ruolo del Direttore dei Lavori (DL) è fondamentale in ogni intervento edilizio: non si tratta di una figura meramente formale, ma di un professionista chiamato a garantire che l’opera sia eseguita correttamente, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni progettuali e delle regole dell’arte. Proprio per questo, la sua responsabilità può essere molto ampia, fino a diventare solidale con quella dell’impresa esecutrice in caso di difetti o vizi costruttivi.

Negli ultimi mesi diverse sentenze – tra cui quelle dei Tribunali di Civitavecchia, Napoli e Cagliari – hanno ribadito un principio chiaro: il Direttore dei Lavori risponde in solido con l’impresa quando omissioni nella vigilanza, errori progettuali o mancate segnalazioni concorrono alla formazione di difetti, come ad esempio infiltrazioni causate da cattiva impermeabilizzazione.

Obblighi di vigilanza e controllo continuo

Secondo i giudici, il DL non può limitarsi a controlli saltuari o a un ruolo di semplice supervisione burocratica. Ha invece l’obbligo di svolgere un’attività attiva, costante e documentata in tutte le fasi del cantiere, intervenendo tempestivamente in caso di difformità, errori esecutivi o utilizzo di materiali non conformi.

La mancata vigilanza può costituire concorso di colpa con l’impresa e portare alla condanna al risarcimento dei danni insieme ad essa. Inoltre, il DL deve dimostrare di aver dato indicazioni, sollecitato interventi correttivi o segnalato tempestivamente le problematiche rilevate.

I limiti della responsabilità del Direttore dei Lavori

Tuttavia, la responsabilità del DL non è illimitata né automatica. La giurisprudenza più recente, compresa la Cassazione (sent. n. 19502/2025), ha chiarito che per attribuirgli responsabilità è necessario provare che abbia effettivamente violato i propri doveri professionali e che tale violazione abbia avuto un ruolo determinante nel danno.

Se l’impresa agisce autonomamente e senza informare il direttore, oppure se i difetti derivano da eventi imprevedibili o inevitabili, il professionista non può essere ritenuto corresponsabile. Allo stesso modo, quando dimostra di aver esercitato un controllo diligente e di aver segnalato tempestivamente i problemi, la sua posizione può essere esclusa dalla responsabilità.

Buone pratiche per tutelarsi

Per evitare contestazioni e ridurre il rischio di responsabilità, è fondamentale che il DL:

  • mantenga documentazione completa di sopralluoghi, ordini di servizio e controlli effettuati;

  • verifichi con attenzione materiali e modalità di posa, non limitandosi alle dichiarazioni dell’impresa;

  • intervenga immediatamente con ordini scritti in caso di difformità o errori gravi;

  • segnali al committente ogni problematica rilevata, anche se apparentemente di poco conto.


Conclusioni

La figura del Direttore dei Lavori resta centrale per la qualità e la sicurezza delle costruzioni. Le recenti sentenze confermano che la sua responsabilità va oltre il semplice controllo formale, richiedendo un ruolo attivo e costante. Allo stesso tempo, la giurisprudenza delimita chiaramente il perimetro di questa responsabilità, escludendola nei casi in cui il professionista dimostri di aver agito con diligenza e competenza.

In un contesto normativo sempre più attento alla qualità dell’edilizia, conoscere i propri doveri – e i propri limiti – è oggi essenziale per ogni professionista del settore.