
Impianti fotovoltaici nelle attivita’ soggette al controllo vv.f.
Impianti fotovoltaici nelle attivita’ soggette al controllo vv.f.
Cambiano le regole
In data 1° settembre 2025, con circolare protocollo D.C.PREV. 14030 è stata trasmessa dal Ministero dell’Interno la “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione degli impianti fotovoltaici”.
La circolare aggiorna la guida tecnica fino ad oggi in vigore, ovvero la D.C. PREV. 1324 del 7 febbraio 2012.
Come anche la precedente versione, il Ministero chiarisce che questo documento costituisce uno strumento di indirizzo, non limitativo delle scelte progettuali, e individua soluzioni utili al perseguimento degli obiettivi di sicurezza.
L’installazione di un impianto fotovoltaico, si dice chiaramente, è sempre una modifica rilevante delle precedenti condizioni di sicurezza. Qualora si applichi integralmente la già menzionata circolare, si può rientrare, salvo ulteriori valutazioni del rischio incendio, nella agevole condizione di non aggravio del rischio, che prevede procedure semplificate (presentazione di SCIA) rispetto al caso di aggravio del rischio, che richiede, invece, un nuovo esame progetto, come previsto all’art. 3 D.P.R. 151/2011.
Con la nuova circolare è stato chiarito e ampliato il campo di applicazione e sono state specificate le esclusioni. In generale, sono state chiaramente definite le aree che sono soggette all’applicazione delle regole e stabilite le tipologie di impianti fotovoltaici, integrati (BIPV) o applicati (BAPV).
Nella circolare si considerano rischi non già precedentemente approfonditi, quali l’aerazione dei locali oggetto di installazione di inverter, la distanza tra gli stessi, la resistenza al fuoco dei locali che contengono apparecchiature dell’impianto.
Anche per quanto riguarda la reazione al fuoco e resistenza al fuoco delle strutture che sostengono i componenti dell’impianto fotovoltaico (moduli o inverter), sono state richieste specifiche caratteristiche, al fine di evitare la propagazione di un eventuale incendio.
Sono state definite le condizioni di posa dei pannelli fotovoltaici, tenendo conto delle necessarie vie di fuga, delle zone di rispetto per evitare la propagazione degli incendi, anche nel caso di installazione in facciata, specificando nel dettaglio le distanze da aperture e chiedendo l’applicazione di setti di separazione che impediscano la propagazione degli incendi verso l’alto.
Con la circolare, è specificato che anche la manutenzione e le verifiche periodiche degli impianti fotovoltaici dovranno essere riportate nel registro dei controlli antincendio.
Con nota prot. D.C.PREV. 14668 del 10 settembre 2025, il Ministero ha chiarito che tutti gli impianti già installati, oppure quelli con pratiche edilizie o di prevenzione incendi già presentate, oppure con progetti o contratti già completati o formalizzati, possono non essere soggetti all’applicazione della circolare 14030, ma sono soggetti alla disciplina precedente.