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Approfondimento Percaya

Badge digitale di cantiere: obblighi, funzionamento e stato di attuazione nel 2026

In breve

Il badge digitale di cantiere previsto dal D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, aggiunge alla tessera di riconoscimento un codice univoco anticontraffazione e potrà essere reso disponibile anche in formato digitale. La piena operatività nazionale dipende però da un decreto ministeriale attuativo che, nelle fonti ufficiali consultate al 13 luglio 2026, non risulta ancora pubblicato. Nel frattempo restano obbligatorie le tessere di riconoscimento già previste dalla normativa vigente.

Badge digitale di cantiere per l’identificazione dei lavoratori

Il nuovo badge digitale di cantiere non è ancora pienamente operativo su tutto il territorio nazionale. Il D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, ha previsto l’aggiunta di un codice univoco anticontraffazione alla tessera di riconoscimento e la possibilità di renderla disponibile anche in formato digitale attraverso strumenti interoperabili con la piattaforma SIISL.

Le modalità tecniche, i controlli, il monitoraggio dei flussi di manodopera e i tipi di informazioni trattate devono però essere definiti da un decreto ministeriale attuativo. Nelle fonti istituzionali consultate al 13 luglio 2026 non risulta pubblicato il provvedimento nazionale che completa l’attuazione generale del sistema.

Questo non significa che, nell’attesa, i lavoratori possano accedere ai cantieri senza identificazione. Le tessere di riconoscimento già previste dal D.Lgs. 81/2008 continuano a essere obbligatorie nei casi stabiliti dalla normativa vigente. Imprese, lavoratori e soggetti che organizzano gli accessi devono quindi rispettare gli obblighi attuali e prepararsi alle nuove caratteristiche senza anticipare requisiti tecnici non ancora definiti.

Il badge digitale di cantiere è già obbligatorio?

Per rispondere correttamente bisogna distinguere la tessera di riconoscimento già prevista dalla normativa dalle nuove caratteristiche introdotte dal D.L. 159/2025.

Elemento Stato al 13 luglio 2026
Tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/2008 Già obbligatoria negli appalti, nei subappalti e negli altri casi previsti
Codice univoco anticontraffazione Previsto dalla legge, ma la piena operatività dipende dal decreto attuativo
Disponibilità del badge in formato digitale Prevista dalla legge; modalità tecniche ancora da definire a livello nazionale
Interoperabilità con SIISL Prevista dalla legge; funzionamento concreto subordinato ai provvedimenti attuativi
Badge dei cantieri della ricostruzione post-sisma 2016 Sistema speciale già disciplinato nel proprio ambito territoriale e operativo

La Legge 198/2025 ha quindi definito il quadro legislativo, ma non tutti i nuovi adempimenti sono immediatamente applicabili nelle loro modalità concrete. La Circolare INL n. 1/2026 chiarisce espressamente che la piena operatività delle nuove caratteristiche è subordinata al decreto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.L. 159/2025.

Il decreto dovrà stabilire, tra gli altri aspetti:

  • le modalità di attuazione del badge;
  • le misure di controllo e sicurezza nei cantieri;
  • le tecnologie utilizzabili;
  • le modalità di monitoraggio dei flussi di manodopera;
  • i tipi di informazioni trattate;
  • le necessarie garanzie per la protezione dei dati personali.

Fino alla sua adozione non è corretto presentare come obbligatorio a livello nazionale un particolare dispositivo, software, QR code, lettore elettronico o sistema di rilevazione delle presenze. La legge stabilisce gli obiettivi e le caratteristiche generali, ma non individua ancora un’unica soluzione tecnica applicabile indistintamente a tutti i cantieri.

Che cos’è il nuovo badge digitale di cantiere

Il nuovo badge rappresenta un’evoluzione della tessera di riconoscimento già utilizzata negli appalti e nei subappalti. Non è un documento completamente separato né sostituisce automaticamente il tesserino previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Secondo l’interpretazione fornita dall’INL, la nuova disciplina aggiunge alla tessera una caratteristica ulteriore: il codice univoco anticontraffazione. La stessa tessera potrà essere resa disponibile al lavoratore anche in formato digitale.

Il codice univoco anticontraffazione

La funzione del codice sarà rendere più affidabile l’associazione tra la tessera, il lavoratore identificato e il soggetto per il quale opera. Il sistema è finalizzato a contrastare duplicazioni, alterazioni e utilizzi impropri, oltre a rendere più efficaci i controlli sulla manodopera presente.

La norma non stabilisce però quale tecnologia dovrà materialmente essere impiegata. In assenza del decreto attuativo non si può affermare che il codice debba necessariamente assumere la forma di:

  • QR code;
  • chip NFC o RFID;
  • codice a barre;
  • applicazione installata sul telefono;
  • strumento di geolocalizzazione;
  • lettore fisso collocato all’ingresso del cantiere.

Una o più di queste soluzioni potrebbero essere adottate, ma la loro eventuale obbligatorietà dipenderà dalle specifiche tecniche nazionali.

Il formato digitale non elimina necessariamente la tessera fisica

La Legge 198/2025 dispone che la tessera sia resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale. La formulazione non consente di concludere che ogni supporto fisico verrà immediatamente eliminato.

Il futuro decreto dovrà chiarire come convivranno:

  • tessera materiale;
  • versione digitale;
  • codice univoco;
  • strumenti di controllo degli accessi;
  • procedure utilizzabili in caso di indisponibilità della rete o dei sistemi informatici.

Fino a quel momento le imprese devono continuare a utilizzare correttamente le tessere previste dalla disciplina vigente.

Interoperabilità con la piattaforma SIISL

Il badge digitale dovrà essere reso disponibile tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, noto come SIISL.

Per i lavoratori assunti sulla base di offerte di lavoro pubblicate attraverso SIISL, la legge prevede che la tessera digitale sia prodotta automaticamente e precompilata. Il datore di lavoro dovrà integrare le informazioni necessarie secondo le modalità che saranno definite dal decreto attuativo.

L’interoperabilità non implica che tutte le informazioni presenti nei sistemi pubblici saranno liberamente visibili a imprese, committenti o gestori dei cantieri. Accessi, dati consultabili, tempi di conservazione e autorizzazioni dovranno rispettare il principio di necessità e la normativa sulla protezione dei dati personali.

Chi sarà interessato dal badge di cantiere

La disposizione riguarda innanzitutto le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato.

Secondo la Circolare INL n. 1/2026, una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve eventuali diverse tempistiche, il badge sarà obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto.

Non conta soltanto la classificazione formale dell’impresa

Il futuro campo di applicazione non sarà limitato alle sole imprese che risultano formalmente classificate come edili. Sarà rilevante l’attività concretamente svolta nel cantiere.

Potranno quindi essere interessati anche soggetti appartenenti ad altri settori quando il loro personale entra fisicamente nel cantiere per eseguire lavorazioni, installazioni, montaggi o attività operative.

La semplice consegna di un bene, una prestazione svolta interamente all’esterno o un’attività esclusivamente intellettuale dovranno invece essere valutate distinguendole dall’esecuzione materiale delle opere. Le modalità definitive dipenderanno comunque dal decreto e dagli eventuali ulteriori chiarimenti amministrativi.

Lavoratori dipendenti

Le imprese rientranti nel campo di applicazione dovranno fornire ai propri dipendenti la tessera dotata delle nuove caratteristiche. Il badge dovrà consentire di collegare in modo affidabile il lavoratore all’impresa per la quale presta l’attività.

Il datore di lavoro resterà responsabile della corretta attribuzione della tessera, dell’aggiornamento dei dati di propria competenza e della gestione delle situazioni che richiedono sostituzione o disattivazione, secondo le modalità che saranno definite.

Lavoratori autonomi

L’INL include i lavoratori autonomi nel futuro perimetro operativo quando svolgono fisicamente attività nei cantieri edili in appalto o subappalto.

I lavoratori autonomi sono già soggetti, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, all’obbligo di munirsi per proprio conto della tessera di riconoscimento. La Legge 136/2010 prevede inoltre che la loro tessera riporti l’indicazione del committente.

Il decreto attuativo dovrà chiarire come verranno generati, aggiornati e utilizzati il codice univoco e l’eventuale versione digitale per questi soggetti.

Ulteriori attività ad alto rischio

La Legge 198/2025 consente di estendere il sistema ad altri ambiti di attività caratterizzati da un rischio più elevato. Tali ambiti devono però essere individuati con uno specifico decreto ministeriale, dopo il coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali previste dalla norma.

Fino alla pubblicazione del provvedimento non è corretto predisporre un elenco autonomo di settori aggiuntivi né estendere automaticamente il nuovo badge a tutte le attività considerate genericamente rischiose.

Quali obblighi restano già in vigore

L’attesa del decreto attuativo non sospende gli obblighi di identificazione già previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalla Legge 136/2010.

Obblighi del datore di lavoro

Nell’ambito delle attività svolte in regime di appalto e subappalto, il datore di lavoro deve munire i lavoratori di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente:

  • le generalità del lavoratore;
  • l’indicazione del datore di lavoro;
  • la data di assunzione;
  • in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

I dati devono risultare leggibili, aggiornati e coerenti con il rapporto di lavoro e con l’impresa effettivamente presente nel cantiere.

Obblighi del lavoratore

Il lavoratore deve esporre la tessera durante lo svolgimento dell’attività nei casi previsti. Non è sufficiente che il tesserino sia stato formalmente consegnato se non viene poi utilizzato come strumento di identificazione.

Una tessera deteriorata, illeggibile, riferita a un precedente datore di lavoro o priva dei dati necessari deve essere sostituita o aggiornata.

Obblighi dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei luoghi interessati dagli appalti o subappalti devono munirsi per proprio conto della tessera corredata di fotografia e contenente le proprie generalità.

La tessera deve riportare anche l’indicazione del committente, secondo quanto stabilito dalla Legge 136/2010.

Cosa devono fare oggi imprese e cantieri

In attesa del decreto attuativo nazionale è opportuno:

  1. verificare che tutti gli addetti soggetti all’obbligo dispongano della tessera prevista;
  2. controllare che fotografia e dati consentano un’identificazione immediata;
  3. aggiornare le tessere in caso di modifica del rapporto di lavoro o del datore di lavoro;
  4. verificare l’indicazione del committente per i lavoratori autonomi;
  5. organizzare le procedure di accesso in modo che il personale delle diverse imprese sia distinguibile;
  6. informare lavoratori, preposti e responsabili di cantiere sull’obbligo di esposizione;
  7. non sostituire la tessera prevista dalla legge con un semplice badge aziendale privo dei dati obbligatori;
  8. monitorare la pubblicazione del decreto nazionale prima di acquistare sistemi presentati come definitivamente conformi.

Quali dati conterrà il badge digitale

Una parte delle informazioni deriva già dalla disciplina vigente, mentre altre caratteristiche dovranno essere definite dal decreto attuativo.

Informazione o funzione Stato
Generalità del lavoratore Già previste dalla tessera vigente
Fotografia Già prevista dalla tessera vigente
Indicazione del datore di lavoro Già prevista dalla tessera vigente
Data di assunzione Già prevista dalla Legge 136/2010
Autorizzazione al subappalto Da riportare nei casi previsti dalla Legge 136/2010
Indicazione del committente per l’autonomo Già prevista dalla Legge 136/2010
Codice univoco anticontraffazione Introdotto dalla nuova disciplina; attuazione tecnica da definire
Versione digitale interoperabile con SIISL Prevista dalla legge; modalità operative da definire
Monitoraggio dei flussi di manodopera Finalità prevista; dati e modalità subordinate al decreto

Il decreto dovrà individuare esattamente quali informazioni possano essere lette, da quali soggetti, per quali finalità e per quanto tempo. Fino a quel momento non è possibile affermare che il badge conterrà dati sanitari, informazioni complete sulla formazione, posizione contributiva, punteggio della patente a crediti o altri dati non espressamente stabiliti.

Controlli, privacy e gestione degli accessi

Il badge non riguarda soltanto l’aspetto grafico della tessera. La sua digitalizzazione può comportare la raccolta e la trasmissione di informazioni sulle presenze, sugli accessi e sui rapporti tra lavoratori, imprese e cantieri.

Per questo l’articolo 3 prevede che il decreto attuativo sia adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il provvedimento dovrà definire i tipi di informazioni trattate e le misure di controllo e sicurezza.

Principi da rispettare già nella fase preparatoria

Anche prima dell’attuazione completa, eventuali sistemi aziendali di controllo degli accessi devono rispettare i principi generali del Regolamento europeo sulla protezione dei dati:

  • raccogliere soltanto i dati necessari;
  • definire chiaramente la finalità del trattamento;
  • limitare l’accesso ai soggetti autorizzati;
  • proteggere dati e credenziali da accessi non consentiti;
  • stabilire tempi di conservazione proporzionati;
  • fornire le informazioni dovute agli interessati;
  • evitare controlli eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e identificazione.

Un normale badge aziendale per l’apertura di un varco non diventa automaticamente il badge nazionale previsto dalla Legge 198/2025. Allo stesso modo, la futura disciplina non costituisce una base generale per geolocalizzare costantemente i lavoratori o raccogliere dati non necessari.

Ruoli da aggiornare dopo il decreto

Dopo la pubblicazione delle regole tecniche, imprese, affidatari e gestori dei sistemi dovranno verificare:

  • chi genera e assegna il codice;
  • chi può modificare o revocare il badge;
  • come vengono gestiti cessazioni, trasferimenti e sostituzioni;
  • quali dispositivi sono autorizzati alla lettura;
  • quali dati vengono conservati dal singolo cantiere;
  • quali informative e accordi devono essere aggiornati;
  • come gestire guasti, indisponibilità dei sistemi o accessi eccezionali.

Sanzioni: cosa si applica oggi

La mancata piena operatività del nuovo sistema digitale non elimina le sanzioni previste per la tessera di riconoscimento già obbligatoria.

L’articolo 55, comma 5, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 prevede, nei casi richiamati dalla normativa, una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore quando il datore di lavoro o il dirigente non ha munito il personale della tessera di riconoscimento.

La Circolare INL n. 1/2026 precisa che tale sanzione si applicherà anche agli ulteriori ambiti ad alto rischio che saranno eventualmente individuati dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 3.

Restano inoltre da considerare, in relazione alla fattispecie concreta, gli obblighi e le responsabilità collegati:

  • all’esposizione della tessera da parte del lavoratore;
  • alla tessera del lavoratore autonomo;
  • alla correttezza delle informazioni riportate;
  • alla disciplina degli appalti e dei subappalti;
  • all’identificazione degli addetti nei cantieri pubblici.

Non devono invece essere presentate come già applicabili sanzioni riferite a specifiche tecnologie, procedure digitali o modalità di monitoraggio che il decreto nazionale non ha ancora definito.

Badge digitale e patente a crediti: quali differenze

Badge e patente a crediti appartengono allo stesso quadro di rafforzamento dei controlli nei cantieri, ma svolgono funzioni diverse e non si sostituiscono reciprocamente.

Badge digitale di cantiere Patente a crediti
Identifica la persona presente nel cantiere Qualifica l’impresa o il lavoratore autonomo
Deriva dalla tessera di riconoscimento È un titolo digitale rilasciato dall’INL
Non contiene un punteggio di sicurezza Parte da un punteggio iniziale e può subire incrementi o decurtazioni
Le nuove caratteristiche attendono il decreto attuativo La piattaforma e la procedura di richiesta sono già operative
Non sostituisce la patente Non sostituisce la tessera di riconoscimento

Un’impresa può quindi essere regolarmente in possesso della patente, ma risultare comunque inadempiente se i suoi lavoratori non sono muniti della tessera prevista. Allo stesso modo, il possesso del badge da parte degli addetti non dimostra che l’impresa abbia una patente valida o un punteggio sufficiente.

Requisiti, verifica, sanzioni e recupero del punteggio sono approfonditi nella guida dedicata alla patente a crediti nei cantieri.

Il badge dei cantieri post-sisma è lo stesso sistema?

No. Nel 2026 è stato disciplinato un badge digitale specifico per i cantieri della ricostruzione dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Il sistema è regolato dall’Ordinanza commissariale n. 216/2024 e dal Decreto commissariale n. 332 del 13 aprile 2026. È collegato alla piattaforma GE.DI.SI., al monitoraggio dei cantieri e al cosiddetto Settimanale di cantiere.

Il badge post-sisma riguarda i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco e in somministrazione, che operano nei cantieri della ricostruzione in regime di appalto o subappalto. Il sistema registra gli accessi e alimenta il flusso informativo previsto per tali cantieri.

Si tratta però di una disciplina speciale, riferita:

  • alla ricostruzione post-sisma 2016;
  • ai territori interessati di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
  • alla piattaforma e alle procedure commissariali dedicate;
  • ai cantieri pubblici e privati rientranti nel relativo perimetro.

L’esistenza di questo sistema non rende automaticamente operativo il futuro badge nazionale in tutti i cantieri italiani. Le due discipline condividono finalità di identificazione, legalità e monitoraggio, ma hanno fonti, infrastrutture e campi di applicazione distinti.

Come prepararsi al nuovo badge digitale

Per il datore di lavoro

  1. Censire i dipendenti che accedono ai cantieri in appalto o subappalto.
  2. Controllare che ciascun lavoratore disponga della tessera prevista dalla normativa vigente.
  3. Verificare fotografia, generalità, datore di lavoro e altri dati richiesti.
  4. Sostituire tessere illeggibili, deteriorate o non aggiornate.
  5. Definire chi gestisce consegna, aggiornamento, restituzione e revoca.
  6. Informare i lavoratori sull’obbligo di esposizione.
  7. Verificare quali sistemi di accesso sono già utilizzati e quali dati raccolgono.
  8. Attendere le specifiche nazionali prima di acquistare strumenti presentati come obbligatori o definitivamente conformi.
  9. Programmare l’aggiornamento delle procedure e delle informative privacy dopo la pubblicazione del decreto.

Per impresa affidataria e responsabili del cantiere

  1. Individuare imprese, subappaltatori e lavoratori autonomi autorizzati ad accedere.
  2. Definire una procedura uniforme di identificazione all’ingresso.
  3. Verificare che badge aziendali e tessere obbligatorie non vengano confusi.
  4. Coordinare le regole di accesso con appaltatori e subappaltatori.
  5. Gestire tempestivamente cessazioni, sostituzioni e personale non previsto.
  6. Limitare i dati raccolti a quelli necessari e autorizzati.
  7. Predisporre l’adeguamento al futuro codice univoco senza anticipare soluzioni tecniche non ufficiali.

Per il lavoratore autonomo

  1. Verificare l’obbligo della tessera in relazione all’attività e al contratto.
  2. Predisporre una tessera corredata di fotografia e generalità.
  3. Indicare il committente nei casi previsti.
  4. Esporre la tessera durante l’attività.
  5. Seguire gli aggiornamenti sulle modalità di generazione del futuro badge digitale.

Errori frequenti da evitare

  • Credere che oggi non serva alcuna tessera. Gli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008 restano applicabili.
  • Presentare il badge nazionale come già pienamente operativo. Le nuove caratteristiche attendono il decreto attuativo.
  • Confondere il badge aziendale con quello normativo. Un tesserino usato per aprire un varco può non contenere i dati richiesti dalla legge.
  • Confondere badge e patente a crediti. Il primo identifica la persona, la seconda qualifica l’impresa o il lavoratore autonomo.
  • Dare per obbligatoria una specifica tecnologia. QR code, chip, app e lettori non sono ancora stati individuati come soluzione nazionale definitiva.
  • Raccogliere dati eccedenti. Un sistema di accesso non autorizza trattamenti indiscriminati o forme di sorveglianza generalizzata.
  • Applicare a tutti i cantieri il sistema post-sisma. Il badge della ricostruzione ha un campo di applicazione speciale.
  • Attendere il decreto senza prepararsi. Anagrafiche, tessere attuali e procedure di accesso possono essere controllate e corrette fin da subito.

Domande frequenti

Il badge digitale di cantiere è già obbligatorio in tutta Italia?

Le nuove caratteristiche nazionali, tra cui codice univoco anticontraffazione, modalità digitale e interoperabilità con SIISL, non sono ancora pienamente operative perché dipendono dal decreto ministeriale attuativo. Restano però obbligatorie le tessere di riconoscimento già previste dalla normativa vigente.

La tessera di riconoscimento tradizionale deve ancora essere utilizzata?

Sì. L’INL ha chiarito che il nuovo badge non sostituisce la tessera prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma vi aggiunge nuove caratteristiche. Nell’attesa del decreto attuativo la tessera esistente deve continuare a essere consegnata, aggiornata ed esposta nei casi previsti.

Badge digitale e patente a crediti sono la stessa cosa?

No. Il badge identifica il lavoratore o il soggetto presente nel cantiere. La patente a crediti è invece un titolo digitale riferito all’impresa o al lavoratore autonomo e contiene un punteggio. Il possesso dell’uno non sostituisce l’altro.

Il badge riguarderà anche lavoratori autonomi e imprese non edili?

Secondo la Circolare INL n. 1/2026, dopo l’adozione del decreto il badge riguarderà anche imprese non necessariamente classificabili come edili e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto. Le modalità concrete dovranno essere definite dal provvedimento attuativo.

Il badge post-sisma introdotto nel 2026 vale per tutti i cantieri?

No. Il sistema disciplinato dal Decreto commissariale n. 332/2026 riguarda i cantieri della ricostruzione post-sisma 2016 nei territori interessati di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Non coincide con il futuro sistema nazionale previsto dalla Legge 198/2025.

Fonti ufficiali e data di verifica

Contenuto verificato sulle fonti istituzionali disponibili al 13 luglio 2026. Stato di attuazione, tecnologie, dati trattati e decorrenze potranno cambiare con la pubblicazione dei decreti ministeriali: prima di acquistare strumenti o modificare le procedure è opportuno controllare gli aggiornamenti del Ministero del Lavoro e dell’INL.

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