Nel 2026 l’Ecobonus può ancora essere utilizzato per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La detrazione ordinaria è pari al 36% delle spese sostenute e sale al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’aliquota del 50% non spetta quindi a qualsiasi lavoro eseguito su un’abitazione principale. Devono essere verificati insieme il soggetto che sostiene la spesa, il titolo posseduto sull’immobile, la destinazione dell’unità al termine dei lavori e i requisiti tecnici dell’intervento.
Il Superbonus segue una disciplina diversa. Nel 2026 non è disponibile per nuovi interventi generalizzati su condomìni, villette o altri edifici. Il 110% continua soltanto per determinate spese sostenute nei territori terremotati di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei casi e con le procedure espressamente previsti dalla legge.
Prima di ordinare un impianto, firmare un contratto o versare un acconto è necessario controllare almeno sei elementi: chi sostiene la spesa, quale diritto possiede sull’immobile, quale intervento viene eseguito, quale aliquota è applicabile, quali documenti sono richiesti e se il contribuente dispone della necessaria capienza fiscale.
Ecobonus e Superbonus nel 2026: il quadro immediato
| Misura | Situazione nel 2026 |
|---|---|
| Ecobonus ordinario | Detrazione del 36%. |
| Ecobonus per l’abitazione principale | Detrazione del 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale e ricorrono gli altri requisiti. |
| Ecobonus per seconde case e altri immobili | Di regola 36%, nel rispetto dei requisiti soggettivi e tecnici. |
| Superbonus ordinario | Non disponibile per nuove spese generalizzate sostenute nel 2026. |
| Superbonus post-sisma | 110% esclusivamente nei territori, nei casi e con le procedure espressamente stabiliti dalla legge. |
| Bonus ristrutturazioni | Agevolazione autonoma, da valutare separatamente. |
La legge di bilancio 2026 ha confermato per le spese sostenute nel 2026 la detrazione ordinaria del 36% e quella maggiorata del 50% per gli interventi sull’abitazione principale eseguiti dai soggetti ammessi. Per le spese sostenute nel 2027 le aliquote previste sono, rispettivamente, del 30% e del 36%.
Qual è la differenza tra Ecobonus e Superbonus
Ecobonus e Superbonus non sono due denominazioni della stessa agevolazione.
L’Ecobonus è la detrazione prevista per determinati interventi diretti a migliorare l’efficienza energetica di edifici esistenti. Può riguardare, per esempio, l’isolamento termico, la sostituzione degli infissi, le pompe di calore, i collettori solari e altri interventi individuati dalla normativa.
Il Superbonus è stato invece un regime straordinario che, a determinate condizioni, ha elevato l’aliquota applicabile a interventi energetici e antisismici. Richiedeva interventi trainanti, specifici risultati energetici o sismici, asseverazioni, massimali e adempimenti ulteriori rispetto all’Ecobonus ordinario.
Nel 2026 la differenza è ancora più evidente:
- l’Ecobonus è utilizzabile per nuove spese quando ricorrono tutti i requisiti;
- il Superbonus ordinario ha concluso il proprio periodo generale di applicazione;
- il 110% sopravvive soltanto per circoscritti interventi post-sisma;
- le vecchie pratiche Superbonus possono continuare a generare effetti fiscali, controlli e problemi relativi ai crediti.
Non è quindi corretto presentare il Superbonus come una semplice versione dell’Ecobonus con aliquota più elevata ancora liberamente disponibile.
Quali sono le aliquote Ecobonus nel 2026
Per le spese sostenute nel 2026 l’Ecobonus prevede:
- 36% come aliquota ordinaria;
- 50% nei casi previsti per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La detrazione viene normalmente ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il beneficio non viene quindi recuperato interamente nell’anno in cui viene sostenuta la spesa, ma attraverso le dichiarazioni dei redditi relative ai dieci periodi d’imposta interessati.
La percentuale non deve essere confusa con il limite massimo del beneficio. L’Ecobonus prevede limiti differenti in base al tipo di intervento. Riqualificazione complessiva, involucro, infissi, impianti, schermature solari e collettori solari non condividono necessariamente lo stesso massimale.
Prima di calcolare il vantaggio fiscale occorre conoscere:
- la spesa effettivamente agevolabile;
- l’aliquota applicabile;
- il limite previsto per lo specifico intervento;
- il numero delle quote annuali;
- l’imposta disponibile in ciascun anno.
Una spesa agevolabile di 20.000 euro con aliquota del 50%, per esempio, produce teoricamente una detrazione complessiva di 10.000 euro, suddivisa in dieci quote da 1.000 euro. Il contribuente deve però possedere ogni anno un’imposta lorda sufficiente ad assorbire la relativa quota.
La parte della quota annuale che non trova capienza nell’imposta non viene normalmente rimborsata né trasferita agli anni successivi. La situazione fiscale deve quindi essere valutata prima di considerare la percentuale nominale come un risparmio interamente recuperabile.
Quando l’Ecobonus spetta al 50%
L’aliquota maggiorata del 50% richiede la presenza congiunta di due condizioni principali:
- la spesa deve essere sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento;
- l’intervento deve riguardare l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Tra i diritti reali possono rientrare, a seconda del caso, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Locazione e comodato attribuiscono invece diritti personali di godimento.
Un inquilino o un comodatario può rientrare tra i soggetti ammessi all’Ecobonus ordinario quando sostiene regolarmente la spesa e possiede gli altri requisiti, ma non beneficia automaticamente dell’aliquota maggiorata riservata al proprietario o al titolare di un diritto reale sull’abitazione principale.
La stessa distinzione interessa il familiare convivente: la possibilità di sostenere una spesa agevolabile non equivale, da sola, al diritto di applicare il 50%.
Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la destinazione ad abitazione principale deve sussistere al termine dei lavori. Può quindi essere valutata l’aliquota maggiorata anche quando l’immobile diventa abitazione principale dopo la conclusione delle opere, purché siano rispettate tutte le altre condizioni.
Per applicare correttamente il 50% occorre controllare:
- chi risulta intestatario delle fatture;
- chi esegue materialmente i pagamenti;
- quale titolo possiede sull’immobile;
- quale sarà la destinazione dell’unità al termine dei lavori;
- se la spesa riguarda la singola unità o una parte comune condominiale;
- se i requisiti sono documentabili in caso di controllo.
La sola residenza anagrafica, considerata senza il titolo sull’immobile e senza la situazione effettiva, non è sufficiente per risolvere ogni caso.
Chi può utilizzare l’Ecobonus
L’Ecobonus non è riservato esclusivamente ai proprietari delle abitazioni.
Tra i possibili beneficiari possono rientrare:
- proprietari e nudi proprietari;
- titolari di diritti reali di godimento;
- locatari e comodatari;
- condòmini per gli interventi sulle parti comuni;
- familiari conviventi nei casi ammessi;
- persone fisiche esercenti arti e professioni;
- soggetti titolari di reddito d’impresa;
- società, associazioni ed enti nei limiti previsti dalla disciplina.
È però necessario distinguere tra:
- il diritto generale ad accedere all’Ecobonus;
- il diritto all’aliquota maggiorata prevista per l’abitazione principale.
Un soggetto può essere legittimato a utilizzare l’Ecobonus e avere diritto soltanto all’aliquota ordinaria del 36%.
Il beneficiario deve sostenere effettivamente la spesa e conservarne la documentazione. Intestazione delle fatture, pagamento e titolo di possesso o detenzione devono risultare coerenti.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali viene generalmente applicato il criterio di cassa: rileva l’anno in cui viene effettuato il pagamento. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa possono invece operare le regole della competenza economica. La distinzione può incidere sull’aliquota quando lavori, fatture e pagamenti si distribuiscono su più anni.
Quali interventi possono rientrare nell’Ecobonus
L’Ecobonus riguarda interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici degli edifici esistenti.
Tra le principali categorie possono rientrare:
- riqualificazione energetica complessiva dell’edificio;
- isolamento di pareti, coperture e pavimenti;
- sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- installazione di schermature solari;
- installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda;
- sostituzione degli impianti con pompe di calore ad alta efficienza;
- impianti geotermici a bassa entalpia;
- scaldacqua a pompa di calore;
- sistemi ibridi nei casi ammessi;
- generatori alimentati da biomassa, quando rispettano i requisiti;
- dispositivi per il controllo a distanza degli impianti;
- interventi energetici sulle parti comuni condominiali.
L’elenco non significa che qualsiasi prodotto appartenente a queste categorie sia automaticamente detraibile. Per ogni intervento devono essere verificati requisiti tecnici, prestazioni minime, limiti, documentazione del produttore ed eventuali asseverazioni affidate a un tecnico abilitato.
In linea generale, l’intervento deve riguardare un edificio esistente. Una costruzione completamente nuova non può essere presentata come riqualificazione energetica di un edificio preesistente.
Per alcuni lavori è inoltre necessaria la presenza di un impianto di climatizzazione invernale esistente. Requisiti ed eccezioni cambiano secondo la categoria dell’intervento: la verifica deve essere eseguita sullo specifico vademecum ENEA, non soltanto sulla descrizione commerciale contenuta nel preventivo.
Quando il progetto comprende più opere e impianti, è utile distinguere preventivamente gli interventi di efficientamento energetico dalle lavorazioni edilizie che potrebbero seguire altre discipline agevolative.
Caldaie a gas e combustibili fossili: che cosa è escluso
Dal 1° gennaio 2025 non sono detraibili con l’Ecobonus le spese sostenute per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
L’esclusione riguarda anche le caldaie a condensazione alimentate da combustibili fossili. Non basta quindi che un apparecchio presenti un’elevata classe energetica per rendere fiscalmente agevolabile la sua installazione.
Devono essere valutati separatamente:
- pompe di calore;
- sistemi ibridi assemblati in fabbrica;
- impianti geotermici;
- generatori a biomassa;
- sistemi di teleriscaldamento;
- altre configurazioni disciplinate dalla normativa tecnica.
La denominazione commerciale “sistema ibrido” non è sufficiente. Per essere valutato come tale, l’impianto deve rispettare la configurazione e i requisiti tecnici previsti e non può essere costituito semplicemente da due apparecchi acquistati e installati separatamente.
Prima dell’acquisto è opportuno acquisire una dichiarazione tecnica che identifichi chiaramente:
- tipologia del generatore;
- fonte energetica utilizzata;
- prestazioni dichiarate;
- configurazione dell’impianto;
- norma agevolativa applicata;
- requisiti ENEA;
- documenti che saranno consegnati al termine dei lavori.
Come funziona l’Ecobonus in condominio
Quando l’intervento riguarda le parti comuni, la detrazione viene attribuita ai singoli condòmini sulla base della quota di spesa loro imputata.
L’applicazione dell’aliquota maggiorata non dipende dalla destinazione prevalente dell’intero edificio, ma dalla posizione del singolo beneficiario e dall’unità immobiliare alla quale è riferita la quota.
Per la quota relativa a un appartamento adibito ad abitazione principale, il proprietario o il titolare di un diritto reale può applicare il 50%, quando ricorrono tutte le condizioni. Per una seconda casa, un immobile locato o un’altra unità che non soddisfa i requisiti si applica normalmente l’aliquota ordinaria del 36%.
Nello stesso condominio possono quindi convivere aliquote differenti riferite al medesimo intervento sulle parti comuni.
L’amministratore deve coordinare correttamente:
- delibera assembleare;
- contratti e preventivi;
- ripartizione delle spese;
- pagamenti;
- dati dei beneficiari;
- quote attribuite;
- comunicazioni fiscali;
- documentazione tecnica;
- invio o coordinamento della pratica ENEA;
- attestazioni consegnate ai condòmini.
Queste attività si aggiungono alle più generali responsabilità dell’amministratore di condominio, da valutare in relazione all’incarico ricevuto, alla delibera e alla natura concreta dei lavori.
Il condòmino deve comunque conservare l’attestazione relativa alla propria quota e verificare che i dati utilizzati nella dichiarazione dei redditi coincidano con quelli comunicati dall’amministratore.
Bonifico, ENEA e documenti da conservare
Per le persone fisiche che non sostengono la spesa nell’esercizio di un’attività d’impresa, il pagamento deve essere normalmente effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:
- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- partita IVA o codice fiscale del soggetto che riceve il pagamento.
È il cosiddetto bonifico dedicato o “parlante”, sul quale la banca o Poste applicano la ritenuta prevista dalla normativa.
I titolari di reddito d’impresa seguono regole differenti e non sono generalmente soggetti allo stesso obbligo di pagamento mediante bonifico dedicato, fermo restando l’obbligo di dimostrare la spesa e la sua corretta imputazione.
Per gli interventi Ecobonus deve essere trasmessa all’ENEA la scheda descrittiva, normalmente entro 90 giorni dalla data di fine lavori, utilizzando il portale relativo all’anno in cui le opere sono state concluse.
Il portale ENEA 2026 è diventato operativo il 22 gennaio 2026. Per gli interventi conclusi tra il 1° e il 22 gennaio 2026, il conteggio dei 90 giorni decorre da tale data. La stessa regola è stata indicata per i lavori conclusi nel 2025 con parte delle spese detraibili sostenute nel 2026.
Al termine dell’invio viene generata una ricevuta contenente il codice identificativo della pratica, che deve essere conservata insieme agli altri documenti.
La documentazione può comprendere:
- fatture;
- ricevute dei bonifici;
- titolo di possesso o detenzione;
- delibera e ripartizione condominiale;
- titolo edilizio o dichiarazione relativa all’edilizia libera;
- asseverazione tecnica;
- schede tecniche dei prodotti;
- attestato di prestazione energetica, quando richiesto;
- dichiarazione di conformità degli impianti;
- scheda trasmessa all’ENEA;
- ricevuta informatica della trasmissione;
- eventuali autorizzazioni amministrative.
I documenti necessari cambiano in base all’intervento. Non è prudente attendere la dichiarazione dei redditi per verificare se manca un’asseverazione o se il prodotto acquistato non raggiunge le prestazioni richieste.
Esiste ancora il Superbonus nel 2026?
Nel 2026 non esiste una proroga generale del Superbonus per nuovi interventi su condomìni, edifici plurifamiliari o abitazioni unifamiliari.
Per condomìni e soggetti assimilati, la disciplina ordinaria arrivava alle spese sostenute nel 2025, con aliquota del 65%. Anche per il 2025 erano richieste precise condizioni temporali relative alla presentazione della CILA, alla delibera condominiale o alla richiesta del titolo abilitativo nei casi di demolizione e ricostruzione.
Quella disciplina non si estende automaticamente alle spese sostenute nel 2026.
La sopravvivenza del 110% nel 2026 riguarda esclusivamente determinati interventi nei territori colpiti:
- dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo;
- dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
La legge richiede inoltre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, che l’intervento rientri nelle fattispecie espressamente richiamate e che venga esercitata una delle opzioni previste dall’articolo 121 del D.L. 34/2020.
Non basta quindi che l’edificio:
- si trovi in una delle quattro regioni;
- ricada in una zona classificata sismica;
- necessiti di lavori strutturali;
- appartenga a un Comune genericamente considerato a rischio.
Superbonus 110% nelle zone terremotate: quali condizioni controllare
La possibilità di utilizzare il 110% per spese sostenute nel 2026 deve essere verificata attraverso la disciplina speciale della ricostruzione.
Tra gli elementi da controllare rientrano:
- ubicazione precisa dell’immobile;
- evento sismico di riferimento;
- dichiarazione dello stato di emergenza;
- effettivo danneggiamento dell’edificio;
- nesso tra il danno e il sisma;
- tipologia dell’intervento;
- rapporto con il contributo per la ricostruzione;
- spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario;
- titolo abilitativo;
- progetto approvato dagli uffici competenti;
- requisiti energetici o antisismici;
- presentazione delle istanze o dichiarazioni richieste;
- rispetto delle condizioni per lo sconto o la cessione;
- disponibilità delle risorse previste dalla disciplina speciale.
Il contributo pubblico e la detrazione non possono finanziare due volte il medesimo costo. Quando le due misure concorrono, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa che rimane effettivamente a carico del contribuente secondo la disciplina applicabile.
La verifica deve essere svolta con gli uffici della ricostruzione e con professionisti che conoscano sia le regole edilizie e sismiche sia quelle fiscali. Una valutazione fondata soltanto sulla posizione geografica dell’immobile sarebbe insufficiente.
Vecchi interventi Superbonus: questioni ancora aperte
La conclusione del Superbonus ordinario non elimina le conseguenze fiscali delle pratiche avviate negli anni precedenti.
Continuano a essere rilevanti:
- controlli sulle asseverazioni;
- crediti ceduti;
- rate ancora da utilizzare;
- correzioni delle dichiarazioni;
- rivendita degli immobili;
- rapporti con imprese e intermediari;
- contenziosi relativi alle opere.
Rivendita di immobili acquistati con Super Sismabonus
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 137/2025 ha esaminato la successiva rivendita di un’abitazione acquistata da un’impresa che aveva realizzato interventi antisismici ammessi al Super Sismabonus acquisti.
L’Agenzia ha chiarito che la nuova plusvalenza prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR riguarda la prima cessione dell’immobile interessato dagli interventi. Nel Sismabonus acquisti, questa prima cessione è quella effettuata dall’impresa costruttrice o di ristrutturazione nei confronti dell’acquirente.
La successiva rivendita effettuata dall’acquirente non ricade quindi automaticamente nella nuova fattispecie collegata agli interventi Superbonus.
Questo non significa che ogni successiva vendita sia esente da tassazione. Quando la rivendita avviene entro cinque anni dall’acquisto, deve essere verificata anche la disciplina ordinaria delle plusvalenze immobiliari, comprese le relative esclusioni.
Il risultato dipende dalla sequenza delle cessioni, dal tempo trascorso, dall’utilizzo dell’immobile e dalle altre circostanze concrete.
Crediti ceduti ancora in attesa di accettazione
La risposta n. 130/2025 ha affrontato il caso di crediti Superbonus comunicati come ceduti a una banca, ma rimasti sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate nello stato “in attesa di accettazione”.
Finché il cessionario non accetta o rifiuta il credito, il beneficiario originario non può considerarlo nuovamente disponibile come detrazione. È quindi necessario ottenere una decisione sulla cessione e gestire l’eventuale rifiuto prima di valutare il recupero fiscale.
La semplice presenza del credito sulla piattaforma non dimostra che il cessionario lo abbia acquistato né che il contribuente possa utilizzarlo contemporaneamente nella dichiarazione dei redditi.
Spese Superbonus 2022 ripartite in dieci anni
Per le spese Superbonus sostenute nel 2022, l’articolo 119, comma 8-quinquies, consentiva di scegliere la ripartizione in dieci quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023.
L’opzione:
- era irrevocabile;
- doveva essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023;
- richiedeva che la rata riferita al 2022 non fosse stata indicata nella dichiarazione relativa a quell’anno.
Non si tratta di una possibilità ancora esercitabile liberamente per qualsiasi vecchia spesa. La norma collegava la scelta a una specifica dichiarazione e a condizioni precise.
Le pratiche rimaste sospese devono essere esaminate individualmente da un professionista fiscale, ricostruendo comunicazioni, dichiarazioni, accettazioni o rifiuti e quote eventualmente già utilizzate.
Ecobonus o Bonus ristrutturazioni: quale agevolazione valutare
Uno stesso lavoro può apparire riconducibile sia all’Ecobonus sia al Bonus ristrutturazioni. È il caso, per esempio, di alcuni interventi sugli impianti o sui serramenti.
Le due agevolazioni hanno però presupposti differenti.
L’Ecobonus richiede il rispetto di specifici requisiti energetici e prevede la trasmissione della pratica all’ENEA. Il Bonus ristrutturazioni è collegato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio individuati dal TUIR e dalla disciplina edilizia.
Nel 2026 entrambe le misure possono prevedere, nei casi ammessi, aliquote del 36% o del 50%. La coincidenza della percentuale non rende però intercambiabili le due norme.
La scelta deve considerare:
- natura tecnica e urbanistica dell’opera;
- soggetto beneficiario;
- edificio interessato;
- requisiti energetici;
- limite di spesa o di detrazione;
- documentazione disponibile;
- interventi già eseguiti sullo stesso immobile;
- eventuali altri incentivi o contributi.
La stessa spesa non può essere utilizzata contemporaneamente per due detrazioni. Nello stesso progetto è possibile applicare agevolazioni differenti a costi diversi, purché siano chiaramente separati e ciascuno rispetti la propria disciplina.
Per confrontare Bonus ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus mobili e altre misure è disponibile la pagina dedicata ai bonus edilizi e agevolazioni disponibili.
Controlli da fare prima di iniziare i lavori
Prima di firmare il contratto o versare un acconto è opportuno verificare:
- Beneficiario: chi sostiene effettivamente la spesa.
- Titolo sull’immobile: proprietà, usufrutto, locazione, comodato o altro diritto.
- Abitazione principale: se viene richiesta l’aliquota maggiorata.
- Edificio esistente: presenza catastale e condizioni richieste.
- Impianto esistente: quando necessario per il tipo di intervento.
- Tipologia di opera: Ecobonus, Bonus ristrutturazioni o altra misura.
- Requisiti tecnici: prestazioni, trasmittanze, potenze e certificazioni.
- Aliquota: 36%, 50% o eventuale disciplina speciale.
- Massimale: limite relativo allo specifico intervento.
- Capienza fiscale: imposta disponibile nelle dieci annualità.
- Titolo edilizio: CILA, SCIA, permesso di costruire o edilizia libera.
- Pagamento: bonifico dedicato quando richiesto.
- Documenti tecnici: asseverazioni, APE e dichiarazioni di conformità.
- ENEA: pratica e rispetto del termine previsto.
- Condominio: delibera, ripartizione e attestazione.
- Contributi pubblici: individuazione delle spese rimaste a carico.
- Cumulo: separazione dei costi e divieto di doppia detrazione.
Quando l’intervento coinvolge più imprese, progettisti, impianti, opere edilizie e documentazione fiscale, la gestione coordinata dell’intervento come General Contractor può facilitare il controllo delle diverse fasi. Il coordinamento operativo non sostituisce il parere fiscale, le asseverazioni tecniche o le responsabilità attribuite dalla legge ai singoli soggetti.
Domande frequenti su Ecobonus e Superbonus nel 2026
L’Ecobonus è ancora disponibile nel 2026?
Sì. Per le spese sostenute nel 2026 la detrazione ordinaria è del 36% e può salire al 50% quando l’intervento riguarda l’abitazione principale e la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale.
Qual è l’aliquota Ecobonus nel 2026?
L’aliquota generale è del 36%. Il 50% si applica soltanto quando sono rispettate le condizioni soggettive e immobiliari previste per l’abitazione principale.
Quando l’Ecobonus sale al 50%?
Quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La destinazione deve risultare al termine dei lavori.
Un inquilino può ottenere l’aliquota del 50%?
L’inquilino può rientrare tra i beneficiari dell’Ecobonus ordinario quando sostiene la spesa e possiede gli altri requisiti, ma non beneficia automaticamente del 50%, riservato al proprietario o al titolare di un diritto reale sull’abitazione principale.
Qual è l’aliquota Ecobonus per una seconda casa?
Per una seconda casa, nel 2026, si applica generalmente l’aliquota ordinaria del 36%, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti.
Le caldaie a gas rientrano ancora nell’Ecobonus?
Dal 2025 sono escluse le spese per sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili. Pompe di calore e sistemi ibridi devono essere valutati in base alla configurazione e ai requisiti tecnici.
La comunicazione ENEA è obbligatoria?
Per gli interventi ammessi all’Ecobonus deve essere trasmessa all’ENEA la scheda descrittiva, normalmente entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il portale relativo all’anno di conclusione.
Il Superbonus è stato prorogato al 2026?
Non in modo generale. Nel 2026 il 110% riguarda soltanto specifici interventi post-sisma nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria individuati dalla legge e nel rispetto delle condizioni speciali previste.
Chi può utilizzare il Superbonus 110% nei territori terremotati?
Possono accedervi soltanto i soggetti e gli interventi che rispettano la disciplina speciale, compresi territorio ammesso, danno collegato al sisma, stato di emergenza, rapporto con il contributo per la ricostruzione e condizioni per l’esercizio dell’opzione.
Che cosa accade ai vecchi crediti Superbonus?
I crediti derivanti da interventi precedenti continuano a seguire la disciplina applicabile alla singola pratica. Un credito in attesa di accettazione non torna automaticamente nella disponibilità del beneficiario originario.
Ecobonus e Bonus ristrutturazioni possono essere cumulati?
Non sulla stessa spesa. Nello stesso progetto è possibile applicare agevolazioni diverse a costi distinti, purché ogni spesa sia separata e rispetti la relativa normativa.
Che cosa succede in caso di incapienza fiscale?
La detrazione è utilizzabile entro il limite dell’imposta dovuta. La parte della quota annuale che non trova capienza non viene normalmente rimborsata, per cui la situazione fiscale deve essere valutata prima dell’intervento.
Fonti ufficiali e data di verifica
Contenuto verificato sulle fonti istituzionali disponibili al 15 luglio 2026. Le agevolazioni edilizie possono essere modificate da nuove norme, documenti di prassi e aggiornamenti tecnici: prima di sostenere la spesa occorre controllare la disciplina vigente e il caso concreto.
- Agenzia delle Entrate — Risparmio energetico ed Ecobonus
- Agenzia delle Entrate — Guida alla riqualificazione energetica aggiornata al 2026
- Normattiva — Legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di bilancio 2026
- Normattiva — D.L. 4 giugno 2013, n. 63, articolo 14
- ENEA — Apertura del portale Bonus fiscali 2026 e decorrenza dei 90 giorni
- ENEA — Vademecum tecnici Ecobonus
- ENEA — Portale Bonus fiscali 2026
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 30 giugno 2025, n. 95, coordinato con la Legge 8 agosto 2025, n. 118
- Gazzetta Ufficiale — Articolo 4, proroga speciale Superbonus post-sisma per il 2026
- Agenzia delle Entrate — Risposte a interpello di maggio 2025, compresa la risposta n. 130/2025
- Agenzia delle Entrate — Risposta n. 137/2025 sulle plusvalenze immobiliari
