Dal 24 gennaio 2026 sono in vigore le modifiche introdotte dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto. Prima di iniziare lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per individuare l’eventuale presenza di materiali contenenti amianto. Quando le informazioni disponibili non sono sufficienti, occorre far eseguire un esame da un operatore qualificato e acquisirne l’esito prima dell’avvio delle lavorazioni.
Un materiale sospetto non deve essere forato, tagliato, rotto o rimosso per verificarne empiricamente la composizione. In presenza anche del minimo dubbio si applicano le disposizioni del Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008. Se durante i lavori vengono coinvolti materiali contenenti amianto non individuati in precedenza e si produce polvere, le attività interessate devono cessare immediatamente.
Le nuove regole non riguardano soltanto le imprese specializzate nella bonifica. Possono incidere anche su normali interventi edilizi, impiantistici o manutentivi quando esiste la possibilità che lavoratori o terzi siano esposti a fibre di amianto.
Cosa cambia dal 24 gennaio 2026
Il D.Lgs. 213/2025 recepisce la direttiva europea 2023/2668 e modifica diversi articoli del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo impianto amplia e rende più preciso il campo di applicazione, rafforza la ricerca preventiva dell’amianto, riduce il valore limite di esposizione e disciplina più chiaramente campionamenti, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria e gestione delle situazioni impreviste.
| Aspetto | Regola applicabile dal 24 gennaio 2026 |
|---|---|
| Ricerca preventiva | Prima di manutenzione, ristrutturazione o demolizione deve essere verificata la possibile presenza di amianto. |
| Edifici anteriori alla Legge 257/1992 | Devono essere richieste informazioni a proprietari, altri datori di lavoro e registri disponibili. |
| Informazioni insufficienti | È necessario acquisire l’esame di un operatore qualificato prima dell’inizio dei lavori. |
| Valutazione del rischio | Deve stabilire natura e grado dell’esposizione e dare priorità alla rimozione. |
| Valore limite | 0,01 fibre per cm³, come media ponderata su otto ore. |
| Campionamento | Personale sul lavoratore, con eventuale controllo ambientale integrativo. |
| Scoperta imprevista | Cessazione immediata se il materiale non identificato viene coinvolto producendo polvere. |
| DPI | Obbligatori nella manipolazione attiva, compresa la protezione respiratoria adeguata. |
| Formazione | Adattata alla mansione, alle attività e ai metodi di lavoro. |
| Sorveglianza sanitaria | Prima dell’assegnazione, almeno ogni tre anni o con periodicità stabilita dal medico competente. |
Il D.Lgs. 213/2025 non sostituisce il D.M. 6 settembre 1994, che resta un riferimento tecnico per valutazione, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici. Le due discipline operano su piani collegati: il decreto del 1994 riguarda anche la gestione dei materiali negli immobili, mentre il D.Lgs. 81/2008 tutela in modo specifico la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Quando si applicano le regole sull’amianto
Il campo di applicazione comprende tutte le attività lavorative nelle quali il rischio per la salute deriva o può derivare dall’esposizione ad amianto durante il lavoro.
La norma richiama espressamente:
- manutenzione;
- ristrutturazione;
- demolizione;
- rimozione dell’amianto;
- smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti;
- bonifica delle aree interessate;
- attività estrattive o scavi in pietre verdi;
- lotta antincendio;
- gestione delle emergenze connesse a eventi naturali estremi.
La disciplina può quindi interessare un cantiere anche quando l’appalto iniziale non ha come oggetto una bonifica. Il rischio può emergere durante il rifacimento di una copertura, l’apertura di un cavedio, la demolizione di una parete, la sostituzione di un impianto o la manutenzione di un locale tecnico.
Non è sufficiente basarsi sul nome della lavorazione. Occorre verificare quali componenti saranno realmente interessati, come verranno manipolati e se esiste la possibilità di liberare fibre.
Cosa verificare prima di manutenzioni, ristrutturazioni e demolizioni
Informazioni disponibili sull’edificio
Prima dei lavori devono essere raccolte le informazioni già disponibili, come:
- anno o periodo di costruzione;
- documentazione tecnica dell’immobile;
- precedenti censimenti o analisi;
- risultati di campionamenti;
- interventi di bonifica già eseguiti;
- attestazioni relative a incapsulamento o confinamento;
- programmi di controllo e manutenzione;
- informazioni del proprietario o del gestore;
- dati posseduti da imprese intervenute in precedenza.
Per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 257/1992, il datore di lavoro deve chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e alle ulteriori fonti disponibili, compresi i registri pertinenti. La Legge 257/1992 è entrata in vigore il 28 aprile 1992.
L’anno di costruzione è un indicatore utile, ma non dimostra da solo né la presenza né l’assenza di amianto. Anche in un edificio modificato dopo il 1992 possono essere rimasti componenti precedenti, mentre un immobile più vecchio potrebbe essere stato già bonificato.
Quando serve un operatore qualificato
Se le informazioni non sono disponibili o non consentono di escludere con sufficiente affidabilità la presenza di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve far eseguire l’esame da un operatore qualificato secondo la normativa e le prassi applicabili.
Il risultato deve essere acquisito prima dell’inizio dei lavori. Le informazioni ottenute devono inoltre essere messe a disposizione di altri datori di lavoro che ne facciano richiesta per adempiere allo stesso obbligo.
Il sopralluogo può comportare valutazioni documentali, ispezioni e, quando necessario, campionamenti. La scelta dei punti, le modalità di prelievo e l’interpretazione dei risultati non devono essere improvvisate dall’impresa che sta per demolire o manomettere il materiale.
Dove può essere presente amianto
Negli edifici esistenti l’amianto può essere stato impiegato, per esempio, in:
- lastre e coperture in cemento-amianto;
- tubazioni e canne fumarie;
- pannelli e controsoffitti;
- coibentazioni di tubi, caldaie o impianti;
- materiali isolanti;
- guarnizioni;
- colle, stucchi e rivestimenti;
- pavimenti e componenti tecnici.
L’aspetto visivo non è sufficiente per stabilire con certezza la composizione. Non bisogna rompere un campione o produrre polvere per cercare una conferma.
Cosa fare quando emerge un materiale sospetto
Quando durante un intervento compare un componente non censito che potrebbe contenere amianto, la lavorazione che rischia di danneggiarlo deve essere interrotta.
In pratica occorre:
- non perforare, tagliare, levigare o movimentare ulteriormente il materiale;
- allontanare le persone non necessarie dall’area interessata;
- impedire accessi e lavorazioni incompatibili;
- informare il datore di lavoro e le figure che gestiscono il cantiere;
- ricostruire le informazioni disponibili;
- richiedere la valutazione tecnica necessaria;
- aggiornare la valutazione del rischio e la pianificazione;
- riprendere l’attività soltanto quando siano state stabilite misure adeguate.
Questa situazione deve essere distinta dal semplice rinvenimento di un materiale ancora integro. Anche in quel caso non è prudente procedere, ma la condizione espressamente prevista dall’articolo 254 riguarda il materiale non identificato che sia stato coinvolto nelle lavorazioni producendo polvere.
Valutazione del rischio e scelta della bonifica
Per ogni attività che possa comportare esposizione alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutarne natura e grado.
La valutazione deve inoltre dare priorità alla rimozione rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.
La priorità normativa non significa che ogni materiale contenente amianto debba essere rimosso immediatamente e senza una valutazione tecnica. La decisione concreta deve considerare:
- tipo di materiale;
- compattezza o friabilità;
- stato di conservazione;
- accessibilità;
- possibilità di danneggiamento;
- rischio di rilascio di fibre;
- destinazione e uso degli ambienti;
- lavori futuri prevedibili;
- efficacia e mantenibilità della soluzione.
Rimozione: elimina il materiale dall’edificio, ma comporta una fase di lavorazione che deve essere attentamente pianificata e controllata.
Incapsulamento: tratta il materiale con prodotti che penetrano o rivestono la superficie per limitare il rilascio di fibre. Richiede controlli e manutenzione nel tempo.
Confinamento: separa il materiale dalle aree utilizzate mediante una barriera idonea. Non elimina il materiale e deve essere mantenuto sotto controllo.
La scelta tra queste soluzioni non può essere affidata a una formula generale. Il D.M. 6 settembre 1994 richiede di valutare lo stato dei materiali e di programmare controlli periodici quando essi restano in opera.
Notifica e piano di lavoro: non sono lo stesso documento
Uno degli errori più frequenti è usare i termini “notifica” e “piano di lavoro” come se indicassero lo stesso adempimento.
| Situazione | Documento principale |
|---|---|
| Attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti | Notifica ex articolo 250 |
| Demolizione o rimozione di amianto o materiali contenenti amianto | Piano di lavoro ex articolo 256 |
| Modifica che aumenta significativamente l’esposizione | Nuova notifica |
| Demolizione o rimozione urgente | Piano di lavoro senza il preavviso ordinario di 30 giorni, indicando data e ora |
Quando serve la notifica
Prima di lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, trattamento o smaltimento dei rifiuti e delle altre attività indicate dall’articolo 250, il datore di lavoro presenta la notifica all’organo di vigilanza territorialmente competente quando i lavoratori sono o possono essere esposti.
La notifica può essere effettuata anche in via telematica e deve comprendere almeno:
- ubicazione del cantiere e aree interessate;
- tipo e quantità di amianto manipolato;
- attività e procedimenti applicati;
- misure di protezione e decontaminazione;
- gestione dei rifiuti;
- eventuale ricambio d’aria negli ambienti chiusi;
- numero ed elenco dei lavoratori assegnabili;
- certificati individuali di formazione;
- data dell’ultima visita medica periodica;
- data di inizio e durata;
- misure per limitare l’esposizione;
- dispositivi da utilizzare.
Quando una modifica delle condizioni di lavoro può determinare un aumento significativo dell’esposizione, deve essere effettuata una nuova notifica.
Esposizioni sporadiche e di debole intensità
L’articolo 249 prevede che, in determinate attività e a condizioni precise, possa non applicarsi la sola notifica dell’articolo 250.
Devono risultare dalla valutazione:
- esposizione sporadica;
- debole intensità;
- mancato superamento del valore limite.
Le attività indicate comprendono alcune manutenzioni brevi e non continuative su materiali non friabili, la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati con fibre saldamente legate alla matrice, alcuni interventi di incapsulamento o confinamento e i campionamenti finalizzati all’individuazione dell’amianto.
L’esclusione non deve essere interpretata come esenzione generale dalla disciplina. In tali casi non si applica l’articolo 250, mentre rimangono da valutare gli altri obblighi pertinenti.
Quando serve il piano di lavoro
Il piano di lavoro è richiesto prima della demolizione o della rimozione di amianto o materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto.
Deve descrivere almeno:
- natura e durata dei lavori;
- luogo dell’intervento;
- tecniche di rimozione;
- attrezzature e dispositivi;
- protezione e decontaminazione dei lavoratori;
- protezione dei terzi;
- raccolta e smaltimento;
- verifica finale dell’assenza di rischi prima della ripresa delle altre attività.
Una copia deve essere inviata all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio. Se nel periodo previsto non vengono richieste integrazioni o modifiche e non vengono impartite prescrizioni operative, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
Nei casi di urgenza il preavviso ordinario di 30 giorni non si applica, ma devono essere indicate data e ora d’inizio. L’invio del piano sostituisce gli adempimenti della notifica ex articolo 250.
Non è quindi corretto descrivere il piano come una normale autorizzazione che deve sempre essere espressamente rilasciata prima di procedere.
Chi può eseguire demolizione e rimozione dell’amianto
I lavori di demolizione o rimozione possono essere effettuati soltanto da imprese che rispondono ai requisiti dell’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006.
Sul piano operativo deve essere verificata l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10:
- 10A, per materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;
- 10B, per materiali isolanti, incoerenti e per le altre tipologie indicate dall’Albo.
L’iscrizione nella categoria 10B comprende anche le attività della categoria 10A, mentre non vale il contrario. L’Albo mette a disposizione la consultazione pubblica delle iscrizioni attive.
Prima dell’affidamento è opportuno controllare:
- denominazione e codice fiscale dell’impresa;
- categoria e classe;
- stato attivo dell’iscrizione;
- eventuali limitazioni;
- corrispondenza tra impresa incaricata e impresa esecutrice;
- qualificazione e formazione degli addetti;
- coerenza dell’iscrizione con i materiali da trattare.
La presenza di una normale impresa edile nel cantiere non autorizza automaticamente quest’ultima a rimuovere o bonificare amianto.
Valore limite e controllo dell’esposizione
Dal 24 gennaio 2026 il valore limite è:
0,01 fibre per cm³, misurate come media ponderata nel tempo su otto ore.
Lo stesso valore numerico continuerà ad applicarsi dal 21 dicembre 2029, ma cambieranno i metodi di misurazione.
Il controllo deve essere eseguito a intervalli regolari e durante specifiche fasi operative mediante campionamento personale sul lavoratore. Negli ambienti di lavoro confinati può essere aggiunto un campionamento ambientale.
I risultati devono essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi. I prelievi devono essere effettuati da personale qualificato e i campioni devono essere analizzati da laboratori qualificati secondo la disciplina richiamata dall’articolo 253.
Fino al 20 dicembre 2029 la misurazione è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase. Dal 21 dicembre 2029 sarà richiesta la microscopia elettronica o un metodo equivalente o più accurato, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.
Il campionamento ambientale non sostituisce quindi automaticamente quello personale. Può integrarlo quando necessario, soprattutto per verifiche in ambienti confinati o al termine di determinate lavorazioni.
Quando i lavori devono fermarsi
La cessazione immediata è prevista quando:
- viene superato il valore limite;
- vi è motivo di ritenere che materiali contenenti amianto non identificati prima dell’inizio siano stati coinvolti nelle lavorazioni producendo polvere.
Nel caso di superamento devono essere individuate le cause e adottate quanto prima le misure necessarie. Per verificare l’efficacia degli interventi deve essere eseguita immediatamente una nuova determinazione della concentrazione di fibre.
La ripresa non dipende soltanto dall’allontanamento del materiale visibile. Occorre verificare:
- origine del rilascio;
- area coinvolta;
- lavoratori potenzialmente esposti;
- misure di contenimento;
- decontaminazione;
- adeguatezza dei DPI;
- necessità di nuovi campionamenti;
- aggiornamento della valutazione e dei documenti;
- condizioni per la riapertura dell’area.
Quando il lettore non dispone delle competenze o delle informazioni necessarie per stabilire queste condizioni, non deve tentare una bonifica autonoma o una pulizia ordinaria.
DPI, contenimento, decontaminazione e rifiuti
La concentrazione delle fibre deve essere ridotta al minimo e comunque al più basso valore tecnicamente possibile, al di sotto del limite previsto.
Quando l’attività comporta un rischio connesso alla manipolazione attiva dell’amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare DPI adeguati, compresi dispositivi di protezione delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo coerente con la concentrazione nell’aria.
L’organizzazione deve inoltre prevedere:
- numero minimo necessario di lavoratori esposti;
- processi che evitino la produzione di polvere;
- aspirazione alla fonte;
- abbattimento delle fibre con acqua nebulizzata o incapsulanti;
- protezione adeguata negli ambienti chiusi;
- procedure di decontaminazione;
- pulizia e manutenzione di locali e attrezzature;
- periodi di riposo adeguati all’impegno fisico;
- decontaminazione prima dell’accesso alle aree di riposo.
I materiali e i rifiuti contenenti amianto devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro quanto prima, utilizzando imballaggi chiusi ed etichettati, per essere successivamente gestiti secondo la normativa sui rifiuti pericolosi.
Formazione, sorveglianza sanitaria e registro di esposizione
Formazione dei lavoratori
I lavoratori esposti o potenzialmente esposti devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata, ripetuta a intervalli regolari.
La formazione deve riguardare, tra l’altro:
- caratteristiche dell’amianto e rischi per la salute;
- materiali che possono contenerlo;
- lavorazioni a rischio;
- controlli preventivi;
- procedure sicure;
- DPI e protezione respiratoria;
- emergenze;
- decontaminazione;
- gestione dei rifiuti;
- sorveglianza sanitaria.
Dal 2026 la formazione deve essere adattata il più possibile alla mansione, ai compiti e ai metodi di lavoro. Per demolizione e rimozione deve comprendere anche l’uso delle tecnologie e delle macchine finalizzate a contenere l’emissione e la dispersione delle fibre.
Gli addetti alla rimozione, allo smaltimento e alla bonifica devono inoltre aver frequentato i corsi professionali previsti dalla Legge 257/1992.
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori addetti ad attività con rischio di esposizione derivante dalla manipolazione attiva devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria:
- prima di essere assegnati alle lavorazioni;
- periodicamente, almeno una volta ogni tre anni;
- con diversa periodicità quando stabilita dal medico competente;
- alla cessazione del rapporto di lavoro.
La sorveglianza serve anche a verificare la possibilità di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria. Alla cessazione del rapporto, il medico competente deve fornire indicazioni sulle prescrizioni da osservare e sull’opportunità di successivi accertamenti.
Registro e conservazione dei documenti
Il datore di lavoro iscrive i lavoratori soggetti alla sorveglianza prevista dall’articolo 259 nel registro di esposizione disciplinato dall’articolo 243 e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.
Non è corretto affermare genericamente che tutta la documentazione del cantiere deve essere conservata per 40 anni.
Il termine di 40 anni previsto dall’articolo 250 riguarda espressamente la documentazione della notifica relativa a:
- elenco dei lavoratori assegnabili al sito;
- certificati individuali di formazione;
- data dell’ultima visita medica periodica.
In caso di cessazione del rapporto, il datore di lavoro trasmette all’INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e le annotazioni individuali del registro. L’INAIL conserva questi documenti per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.
Amianto nei cantieri condominiali
Nei lavori sulle parti comuni, il rischio amianto può emergere in coperture, facciate, locali tecnici, cavedi, impianti e canne fumarie, anche quando il contratto iniziale riguarda una normale manutenzione.
La gestione del rischio si collega anche alla responsabilità dell’amministratore di condominio, soprattutto nell’impostazione dell’affidamento, nella raccolta e trasmissione delle informazioni disponibili sull’edificio e nel coordinamento con tecnici e imprese.
Questo ruolo non deve essere confuso con gli obblighi specifici del datore di lavoro. L’amministratore, il condominio, il committente, il responsabile dei lavori, i professionisti e le imprese hanno funzioni distinte, che devono essere individuate in base all’organizzazione concreta del cantiere.
Prima dell’affidamento è opportuno:
- raccogliere censimenti, analisi e documentazione storica;
- segnalare alle imprese i materiali già individuati;
- non presentare l’assenza di documenti come prova dell’assenza di amianto;
- inserire nel programma dei lavori il tempo necessario per le verifiche;
- accertare la qualificazione dell’impresa che effettuerà l’eventuale bonifica;
- definire chi gestirà comunicazioni, piano di lavoro e rapporti con l’organo di vigilanza;
- predisporre modalità di informazione e accesso coerenti con la sicurezza.
In un cantiere con più imprese, lavorazioni sovrapposte e attività specialistiche, una gestione coordinata dell’intervento come General Contractor può aiutare a organizzare fasi, soggetti e documentazione. Questo coordinamento non sostituisce gli incarichi e le responsabilità previsti dalla normativa sulla sicurezza.
Procedura operativa prima di iniziare i lavori
1. Definire esattamente l’intervento
Individuare locali, componenti, impianti e superfici che saranno forati, tagliati, demoliti, rimossi o movimentati.
Controllo: il perimetro deve essere abbastanza preciso da consentire la ricerca dei materiali potenzialmente interessati.
2. Raccogliere le informazioni disponibili
Acquisire documentazione tecnica, analisi, precedenti interventi, programmi di manutenzione e informazioni del proprietario.
Controllo: verificare che i documenti riguardino realmente le aree e i materiali coinvolti.
3. Valutare se le informazioni sono sufficienti
L’assenza di segnalazioni non dimostra l’assenza di amianto.
Controllo: se rimane un dubbio materiale, non iniziare le lavorazioni invasive.
4. Acquisire l’esame necessario
Quando previsto, incaricare un operatore qualificato e ottenere l’esito prima dell’avvio.
Controllo: il risultato deve essere disponibile alle imprese che ne hanno bisogno per la propria valutazione.
5. Valutare natura e grado dell’esposizione
Il datore di lavoro deve stabilire lavoratori coinvolti, modalità operative, possibilità di rilascio e misure necessarie.
Controllo: il rischio amianto deve risultare trattato nella documentazione pertinente e non soltanto in una comunicazione informale.
6. Scegliere la modalità di intervento
Valutare rimozione, incapsulamento, confinamento o controllo, dando priorità alla rimozione secondo l’articolo 249 ma considerando le condizioni concrete.
Controllo: la soluzione deve essere motivata e accompagnata dalle misure di manutenzione eventualmente necessarie.
7. Verificare l’impresa
Controllare l’iscrizione nella categoria 10 appropriata, lo stato dell’iscrizione e la coerenza con la lavorazione.
Controllo: l’impresa indicata nei documenti deve corrispondere a quella che eseguirà l’attività.
8. Distinguere notifica e piano di lavoro
Stabilire quale adempimento si applica e quale soggetto deve predisporlo.
Controllo: il calendario del cantiere deve rispettare il termine di 30 giorni quando previsto.
9. Organizzare accessi e interferenze
Programmare delimitazioni, decontaminazione, percorsi, sospensione delle altre lavorazioni e protezione dei terzi.
Controllo: nessuna impresa estranea deve entrare nell’area incompatibile con la bonifica.
10. Conservare gli esiti
Archiviare valutazioni, esami, comunicazioni, attestazioni, piano, notifiche, formazione, misurazioni e documenti sanitari secondo i rispettivi obblighi.
Controllo: distinguere i documenti soggetti al termine di 40 anni dalla restante documentazione.
Casi pratici
Rifacimento di una copertura
Prima di rimuovere o forare le lastre occorre identificarne la composizione. Se contengono amianto, la demolizione o rimozione deve essere affidata a un’impresa qualificata e gestita mediante piano di lavoro.
Manutenzione di una canna fumaria
La semplice sostituzione di una parte impiantistica può interessare un componente contenente amianto. Prima di tagli o demolizioni occorre verificare il materiale e delimitare il perimetro dell’intervento.
Demolizione interna
Pannelli, coibentazioni, colle o rivestimenti possono non essere visibili prima dell’apertura delle strutture. La verifica documentale e tecnica deve precedere le lavorazioni invasive.
Scoperta durante la realizzazione di tracce
Se emerge un materiale sospetto, non bisogna continuare a fresare o demolire. Se il materiale non identificato è stato coinvolto producendo polvere, si applica la cessazione immediata prevista dall’articolo 254.
Materiale integro da lasciare in opera
La presenza di amianto non determina automaticamente la rimozione immediata. Occorre valutarne stato, rischio di danneggiamento, accessibilità e possibilità di controllo, tenendo conto della priorità attribuita alla rimozione dalla nuova normativa.
Intervento urgente dopo un evento meteorologico
L’urgenza non elimina gli obblighi di sicurezza e qualificazione. Per il piano di lavoro non si applica il preavviso ordinario di 30 giorni, ma devono essere comunicate data e ora di inizio.
Errori frequenti
Affidarsi soltanto all’anno dell’edificio
La data aiuta a impostare la ricerca, ma non sostituisce documenti, esami e valutazione.
Considerare l’assenza di documenti come prova dell’assenza di amianto
La mancanza di informazioni può rendere necessario l’esame di un operatore qualificato.
Rompere il materiale per identificarlo
Un controllo improvvisato può liberare fibre e coinvolgere persone non protette.
Confondere notifica e piano di lavoro
La notifica riguarda il perimetro definito dall’articolo 250; il piano riguarda demolizione e rimozione.
Parlare sempre di autorizzazione preventiva
Il piano viene inviato almeno 30 giorni prima, ma la norma disciplina la possibilità di procedere in assenza di richieste o prescrizioni entro quel termine.
Controllare soltanto l’appaltatore generale
L’impresa che esegue materialmente la bonifica deve possedere i requisiti pertinenti.
Usare soltanto campionamenti ambientali
Il controllo ordinario dell’esposizione prevede il campionamento personale, con l’ambientale come eventuale integrazione.
Continuare la lavorazione dopo la scoperta imprevista
La prosecuzione può aggravare la dispersione e rendere più complessa la gestione dell’area.
Applicare il termine di 40 anni a ogni documento
I diversi obblighi di conservazione devono essere distinti sulla base della loro specifica disciplina.
Domande frequenti sul rischio amianto nei cantieri
Le nuove regole sull’amianto sono già in vigore?
Sì. Il D.Lgs. 213/2025 è entrato in vigore il 24 gennaio 2026 e ha modificato il Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008.
Come si verifica la presenza di amianto prima dei lavori?
Si raccolgono innanzitutto le informazioni disponibili sull’edificio e sui precedenti interventi. Se non sono sufficienti, il datore di lavoro deve far eseguire l’esame da un operatore qualificato e acquisirne il risultato prima dell’inizio dei lavori.
Qual è il valore limite di esposizione dal 2026?
Il limite è pari a 0,01 fibre per cm³, calcolate come media ponderata su otto ore. Dal 21 dicembre 2029 rimarrà lo stesso valore, ma cambierà il metodo di misurazione.
Quando serve il piano di lavoro?
Il piano di lavoro è richiesto prima della demolizione o della rimozione di amianto o materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti o mezzi di trasporto.
Notifica e piano di lavoro sono lo stesso documento?
No. La notifica è prevista per le attività indicate dall’articolo 250 nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti. Il piano di lavoro riguarda specificamente demolizione e rimozione e il suo invio sostituisce la notifica.
Cosa bisogna fare se l’amianto viene scoperto durante i lavori?
La lavorazione che può danneggiare il materiale deve essere interrotta e occorre avviare la verifica tecnica. Se il materiale non identificato è già stato coinvolto producendo polvere, i lavori devono cessare immediatamente e possono riprendere nella zona soltanto dopo l’adozione di misure adeguate.
Qualsiasi impresa edile può rimuovere materiali contenenti amianto?
No. Demolizione e rimozione possono essere effettuate soltanto da imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e della pertinente iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, categoria 10.
Quali documenti devono essere conservati per 40 anni?
L’articolo 250 prevede la conservazione per 40 anni dell’elenco dei lavoratori assegnabili al sito, dei certificati individuali di formazione e della data dell’ultima visita medica inseriti nella notifica. L’INAIL conserva inoltre per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione la cartella sanitaria e le annotazioni individuali ricevute.
Fonti ufficiali e data di verifica
Contenuto verificato sulle fonti istituzionali disponibili al 14 luglio 2026. Norme, procedure telematiche e indicazioni applicative possono essere aggiornate: prima di affidare o avviare i lavori è opportuno consultare le versioni vigenti e le istruzioni dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
